Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21800 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 29/07/2021), n.21800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13550-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO MARCANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/02/2015 R.G.N. 4535/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.3.2015, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da M.G. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi dovuti alla Gestione commercianti in relazione all’attività di agente di commercio svolta unitamente a quella di veterinario, per la quale era iscritto all’ENPAV;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;

che M.G. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente dell’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 (conv. con L. n. 122 del 2010), in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini dell’iscrizione presso la Gestione commercianti, dovesse procedersi ad un giudizio di prevalenza dell’attività di agente di commercio rispetto a quella concorrente di veterinario, in relazione alla quale l’odierno controricorrente è iscritto presso l’ENPAV;

che, al riguardo, va preliminarmente rilevato che i giudici di merito, dopo aver condiviso il rilievo dell’odierno controricorrente secondo cui la tesi della possibilità di una sua duplice iscrizione alla Gestione commercianti e all’ENPAV, essendo stata avanzata per la prima volta in sede di gravame, doveva reputarsi inammissibile, l’hanno disattesa nel merito, richiamando sul punto i principi di diritto enunciati da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 (cfr. pagg. 3-4 dell’impugnata sentenza);

che, indipendentemente da ogni questione concernente la tenuta di tali principi a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, cit., deve rilevarsi che l’INPS non ha in alcun modo censurato la statuizione preliminare d’inammissibilità adottata dai giudici territoriali; che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, atteso che, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, il loro accoglimento non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza impugnata (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12372 del 2006, 3386 e 22753 del 2011, 18641 del 2017); che, pertanto, l’odierna impugnazione va ritenuta inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulla liquidazione e distrazione spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico dell’INPS giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell’Avv. Maurizio Marcantonio, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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