Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21800 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 187990 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

A.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Domenico Malara (C.F.:

MLR DNC 62D08 H224Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore B.P. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Giuseppe

Fiertler (C.F.: FRT GPP 62A23 D086S);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Reggio

Calabria n. 1379/2012, depositata in data 30 agosto 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 settembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.L. agì in giudizio nei confronti dell’Agente della Riscossione della Provincia di Reggio Calabria per ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria da quest’ultimo operata su alcuni suoi beni, in relazione a crediti di varia natura.

Il Tribunale di Reggio Calabria, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti di natura tributaria, la competenza del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro per quelli di natura previdenziale e l’inammissibilità di alcuni motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., rigettò gli ulteriori motivi posti a base della domanda, qualificati come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per i restanti crediti.

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il gravame proposto dall’Ambrogio avverso la decisione di primo grado in relazione ai soli motivi qualificati come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’ A. ricorre avverso la sentenza di primo grado, sulla base di due motivi.

Resiste l’Agente della Riscossione Equitalia Sud S.p.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ammissibilità del ricorso.

E’ infondata l’eccezione avanzata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per violazione del cd. principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), per essere lo stesso composto dalla pedissequa riproduzione degli atti pregressi del giudizio. In realtà, nonostante l’integrale trascrizione dell’atto introduttivo del giudizio e dell’atto di appello, il contenuto del ricorso consente di cogliere i fatti presupposti, l’oggetto e lo svolgimento del giudizio e le questioni effettivamente ancora rilevanti nella presente sede. Emerge infatti dalla narrativa (si veda in particolare a pag. 16 e 17) che il tribunale, in primo grado – dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti di natura tributaria, la competenza del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro per quelli di natura previdenziale, e l’inammissibilità dei motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – ebbe a rigettare gli ulteriori motivi, qualificati come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e con i quali era stata dedotta l’illegittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, per non avere l’opponente provato l’estraneità ai bisogni familiari delle obbligazioni poste a base dell’iscrizione stessa e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, e la pronunzia era stata impugnata dall’ A. con riguardo alla questione dell’onere e del contenuto della suddetta prova.

2 Esame del merito del ricorso.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 170 e 2697 c.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono la medesima questione giuridica, attinente al contenuto e all’onere della prova della sussistenza dei presupposti per l’operatività del vincolo di impignorabilità derivante dalla costituzione di beni in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.p.c..

Essi sono infondati.

La parte ricorrente sostiene che l’onere della suddetta prova andava regolato diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, e che in ogni caso quest’ultimo avrebbe dovuto procedere al positivo accertamento dell’estraneità ai bisogni della famiglia delle obbligazioni per cui si era proceduto all’iscrizione ipotecaria, in considerazione della loro stessa natura.

Il tribunale ha in proposito rilevato che l’opposizione si presentava lacunosa già per il profilo assertivo, oltre che per quello probatorio, fondandosi su mere enunciazioni di principio e non sulla concreta e specifica indicazione delle effettive esigenze che avevano generato ciascuna delle obbligazioni poste concretamente a fondamento dell’iscrizione ipotecaria contestata.

Tale decisione si sottrae a censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati in materia da questa Corte.

E ciò sia con riguardo alla distribuzione dell’onere probatorio – spettando certamente al debitore opponente di dimostrare l’estraneità ai bisogni familiari delle obbligazioni poste a base dei crediti e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore – sia con riguardo al contenuto dell’attività assertiva e asseverativa richiesta a tal fine, ed in particolare alla necessità di una specifica allegazione e prova in concreto delle esigenze estranee ai bisogni familiari – conosciute dal creditore – che il fatto generatore di ciascuna obbligazione fatta valere era diretto a soddisfare (sulla distribuzione dell’onere probatorio, si veda ad es.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013, Rv. 625377: “qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che – in ragione dell’appartenenza del bene al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell’art. 170 c.c., l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria D.P.R. del 29 marzo 1973, n. 602, ex art. 77”; in senso conforme: Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016, Rv. 638354; Sez. 3, Sentenza n. 2970 del 07/02/2013, Rv. 625292; Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006, Rv. 588114; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 30/05/2007, Rv. 598116; sull’oggetto della relativa prova, si veda ad es.: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646: “il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia”; in senso conforme: Sez. 3, Sentenza n. 12998 del 31/05/2006, Rv. 589598; Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009, Rv. 609006; ben sintetizza entrambi i profili Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123: “l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponìbilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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