Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21800 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TECNOMEC ENGINEERING S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del curatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.

180, presso lo studio dell’avv. Paolo Fiorini, rappresentata e difesa

dall’avv. PISTOIESI Francesco;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 33, n. 104, depositata il 4.12.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.6.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;

udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Maria Luisa

Spina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento indicato in epigrafe propose ricorso avverso avviso di accertamento Iva per l’anno 1999, con il quale l’Agenzia – recuperando l’imposta ed applicando le correlative sanzioni – aveva contestato alla società contribuente che una fattura di cessione intracomunitaria (la L. 29 dicembre 1999, n. 85) era stata indebitamente emessa senza applicazione di Iva D.L. n. 331 del 1993, ex artt. 41 e 50, convertito il L. n. 427 del 1993, in quanto eseguita in favore di soggetto belga dotato di codice Iva reso attivo solo (dall’1.5.2000) in epoca successiva alla cessione.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso …”, sul presupposto: a) che il giudice a quo – a fronte dei rilievi dell’Ufficio fondati sulle positive e inequivoche risultanze dell’interrogazione “VIES” – si sarebbe limitato ad affermare la piena condivisibilità della sentenza di primo grado, lasciando imperscrutabile, sul punto, l’iter logico della decisione ed avrebbe negato l’attendibilità dell’interrogazione anagrafica al “VIES”, collegandola, in modo del tutto astratto ed avulso da qualsiasi specifico riferimento alla fattispecie concreta, a un’asserita intempestività dell’aggiornamento dei dati.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 7 e art. 53, comma 1 …” e formula il seguente quesito di diritto:

“… se – in una fattispecie in cui l’Ufficio abbia proposto appello contestando, con motivo di gravame rubricato come violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, l’idoneità probatoria della documentazione prodotta dal contribuente e l’erronea valutazione di tale documentazione da parte dei primi giudici – incorra nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 7 e art. 53, comma 1, la sentenza della CTR che dichiari inammissibile il motivo in ragione del solo fatto dell’insussistenza della violazione della norma di legge indicata nella rubrica dello stesso motivo senza esaminare la sostanza della doglianza pur inesattamente rubricata”.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 46, comma 2, e art. 50, commi 1 e 2, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 e del D.M. 28 gennaio 1993” e formula il seguente quesito di diritto: “se, a norma del D.L. n. 331 del 1993, art. 46, comma 2, art. 50, commi 1 e 2, e del D.M. 28 gennaio 1993, il soggetto che effettua una cessione intracomunitaria abbia l’onere di verificare – attraverso l’apposita richiesta all’Amministrazione finanziaria di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50, comma 2 – la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro della Comunità economica, solo in tal modo liberandosi dal rischio di vedersi contestata in seguito la regolarità della cessione e l’imponibilità della cessione nei casi in cui il cessionario risulti sprovvisto di numero di identificazione, e se conseguentemente sia illegittima per violazione delle citate disposizioni la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che si limiti ad escludere l’esistenza di un obbligo di verifica a carico del cedente per annullare la pretesa dell’Ufficio fondata sull’insussistenza del possesso di un valido codice di identificazione Iva”.

Il vizio di motivazione, dedotto con il primo motivo di ricorso è insussistente, atteso che, per il profilo considerato, la decisione esprime una valutazione, ancorata ai riscontri fattuali della fattispecie e di per sè coerente, attribuendo ad un intempestivo aggiornamento dei dati “VIES” la circostanza che la fattura in rassegna riferisse al cessionario un numero di partita Iva risultato, poi, operativo solo in epoca di vari mesi successiva.

Diversamente dal primo, il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia è fondato.

In proposito, il collegio ritiene di dover dare continuità all’indirizzo, già espresso da questa Corte con sentenza 3603/09, secondo cui, per accedere al regime di cessioni intracomunitarie senza applicazione d’imposta D.L. n. 331 del 1993, ex art. 50, commi 1 e 2 (convertito in L. n. 427 del 1993), non è sufficiente l’indicazione del numero di identificazione comunicato dal cessionario o dal committente come ad essi attribuito dallo Stato membro di appartenenza, ma è, altresì, necessario che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità del numero di identificazione riferito al cessionario; con la conseguenza che, in assenza di tali adempimenti, resta onere del contribuente provare l’effettiva ricorrenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo e che, in mancanza del relativo assolvimento, legittimamente l’Ufficio finanziario ritiene lo scambio a carattere nazionale e recupera l’Iva.

L’assunto del richiamato precedente si rivela, infatti, del tutto convincentemente argomentato in rapporto alla previsione del comma 2 del citato art. 50 (ai sensi della quale, per gli scambi intracomunitari esenti da Iva, “l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea …”), sulla cui lettura non può, del resto, non incidere la ratio legis di evitare il rischio di frodi (sempre alto nel settore dell’Iva in rapporto alla peculiare strutturazione dell’imposta) – nonchè con riferimento al simmetrico regime di onere della prova predisposto a carico del cedente per le cessioni di beni destinati all’esportazione in esenzione d’Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, comma 1 (cfr.

Cass. 12608/06, 9104/02, 6351/02).

Tanto premesso in linea di principio, con riferimento al caso di specie deve affermarsi che – in assenza di attivazione, da parte della cedente, della procedura di verifica di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50, comma 2 (convertito in L. n. 427 del 1993) o di assolvimento, da parte sua, dell’onere della prova in merito all’effettivo carattere intracomunitario della cessione in rassegna – il recupero d’imposta attuato dall’Agenzia con l’accertamento dedotto in controversia deve ritenersi pienamente legittimo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del terzo motivo di ricorso dell’Agenzia, con assorbimento del secondo.

La decisione impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1 ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Per la natura della controversia, tutte le peculiarità della fattispecie e pregresse incertezze giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il primo motivo di ricorso e accoglie il terzo, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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