Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21800 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 09/10/2020), n.21800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2447-2014 proposto da:

C.A., CO.SA., BLUES DI C.A. & C.

SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO PLACIDI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALFONSO ESPCSITO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 329/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica nei confronti della società di persone Blues di C.A. & Co. sas, esercente l’attività di bar e caffè, rilevando la presenza di gravi incongruenze nei dati esposti nel prospetto delle giacenze iniziali e rimanenze finali raffrontati con le fatture di acquisto; pertanto procedeva ad una ricostruzione analitico-induttiva del reddito di impresa a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) determinando i ricavi sulla base delle fatture di acquisto delle merci e dei prezzi di vendita risultanti dai listini. All’esito notificava alla società un avviso di accertamento con il quale, a fronte delle perdite dichiarate, determinava un reddito di impresa positivo di Euro 85.237 con accertamento delle corrispondenti imposte Iva ed Irap. Nei confronti di C.A. e Co.Sa. venivano emessi distinti avvisi di accertamento relativi al maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef, imputato ai soci a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5.

Contro i rispettivi avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che, previa riunione, li rigettava con sentenza n. 461 del 2010.

La società ed i soci proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che li rigettava con sentenza n. 329 del 10.6.2013.

Contro la sentenza di appello la società in persona del socio e legale rappresentante C.A. ed il socio Co.Sa. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Depositano memoria

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo è inammissibile. Esso consta di una astratta illustrazione della disciplina normativa in tema di accertamento induttivo puro (estraneo al caso in esame) e di accertamento analitico-induttivo, in tema di controlli e verifiche fiscali, di intangibilità del diritto di difesa, di disciplina degli studi di settore (ma i maggiori ricavi non sono stati determinati dall’Ufficio con l’applicazione dello studio di settore), in tema di antieconomicità e irragionevolezza della gestione aziendale. La censura è inammissibile per genericità, poichè si esaurisce in una astratta illustrazione del quadro normativo senza raffrontarsi con la concreta motivazione svolta nella sentenza impugnata (in tal senso Sez. 1 -, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016),In particolare i ricorrenti non si raffrontano con le concrete argomentazioni con le quali il giudice di appello ha considerato irregolare la tenuta delle scritture contabili, ha apprezzato l’esistenza di presunzioni qualificate indicative di ricavi non dichiarati, ha valutato la correttezza della ricostruzione operata dall’Ufficio in ordine alla quantità di determinati beni ceduti (numero di tazzine di caffè vendute).

2.Secondo motivo “Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4)” nella parte in cui i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che l’accertamento fosse di tipo analitico-induttivo mentre l’avviso emesso dall’Ufficio era di tipo induttivo puro o extracontabile.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè, a fronte del dato univoco esposto nella sentenza e confermato dai dati trascritti nel controricorso, dai cui risulta che le contestazioni hanno riguardato la ricostruzione analitica-induttiva dei maggiori ricavi sulla base delle fatture di acquisto e dei prezzi di listino applicati, secondo la tipica ricostruzione analitica-induttiva per presunzioni qualificate prevista da art. 39, comma 1, lett. d), il ricorrente non ha prodotto l’avviso di accertamento che, a suo parere, indicherebbe un accertamento di tipo induttivo puro o extracontabile.

3.Terzo motivo “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo è inammissibile, per violazione del principio di specificità e di autosufficienza. La censura si esaurisce nella seguente, laconica e generica, affermazione: “prove, difese e confutazioni, presentate dai ricorrenti in primo grado e in appello, sono state integralmente ignorate, perciò men che meno contraddette con motivazione”. Secondo questa Corte l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018). Di uguale tenore Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Spese regolate come di dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 4.500/b,) oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-quater e 1-bis si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del doppio contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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