Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21800 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 23/11/2017, dep. 07/09/2018), n.21800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18820-2010 proposto da:

G.M. & C. DI G. M. & M.L. SNC CESSATA,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO AUBRY 1, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA EMPLER, rappresentato e difeso

dall’avvocato ASSUNTA NOCITO MALTESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

EQUITALIA ETR SPA AGENZIA RISCOSSIONE PROVINCIA DI COSENZA,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 114/2009 della COMM.TRIB.REG. della Calabria,

depositata il 20/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La G.M. e C. s.n.c. di G. M. e M.L. impugnò, con due separati ricorsi, proposti rispettivamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza e di E.TR. S.p.a. di Cosenza, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, notificata in data 24 dicembre 2005, relativa all’anno di imposta 1999 per l’importo di Euro 2.128,18.

In entrambi i giudizi si costituirono le parti resistenti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con due distinte sentenze rigettò i ricorsi.

Avverso tali sentenze la società contribuente propose appello cui si opposero le appellate.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettò il gravame con la sentenza impugnata in questa sede La G.M. e C. s.n.c. di G. M. e M.L., cessata in data 14 agosto 2000, ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria depositata il 20 agosto 2009.

Hanno resistito con distinti controricorsi l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia – E.TR. S.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 43,50,51 e 65.

Assume la ricorrente che la notifica della cartella di pagamento sarebbe inesistente, difettando la notifica effettuata a mezzo posta degli elementi che si assumono essenziali ed indispensabili del procedimento notificatorio (la relata di notifica sull’originale inserito nella busta e sulla copia dell’atto; la menzione dell’ufficiale della riscossione che ha confezionato il plico da consegnare all’ufficio postale per la notifica; l’apposizione sulla busta del timbro e della firma autografa L. n. 890 del 1982, ex artt. 3 e 14 e l’apposizione del numero di registro cronologico).

1.1. Il motivo è infondato.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. 19/06/2009, n. 14327, Cass. 19/03/2014, n. 6395; Cass. 6/03/2015, n. 4567), con la precisazione che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass, ord., 13/06/2016, n. 12083; v. anche Cass. 18/11/2016, n. 23511).

Non trattandosi comunque, nella specie, all’evidenza, di notifica inesistente, vanno disattese anche le censure proposte avverso la sentenza impugnata nella parte in cui in essa si afferma che “inoltre, in applicazione dell’art. 156 c.p.c., u.c., nel caso di specie si riscontra che l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, stante le tempestiva impugnazione della cartella”.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 35 e 36, della L. n. 212 del 2000, art. 6,comma 5, e dell’art. 145 c.p.c..

Sostiene la parte ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe nulla, non essendo state esposte in essa “le singole richieste della parte e la succinta motivazione, con riferimento a tutte le richieste ed in particolare alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 ed (all’art. 145 c.p.c.” (v. in particolare questione riassuntivamente indicata nel quesito relativo al motivo in scrutinio, avente nella specie valore meramente orientativo nell’individuazione delle questioni proposte, non essendo applicabile l’art. 366-bis c.p.c. ratione temporis, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 20 agosto 2009).

2.1. Il motivo non può essere accolto.

Si osserva che, il mezzo in scrutinio, oltre a non brillare per specificità, non essendo stato riportato in esso in quali esatti e testuali termini le questioni ora proposte siano state sollevate in primo grado e riproposte in sede di appello, è, comunque, da disattendere, quanto alla dedotta nullità della sentenza impugnata, che peraltro avrebbe dovuto essere correttamente veicolata con l’art. 360 c.p.c., n. 4, e con riferimento all’art. 112 c.p.c., evidenziandosi che nella specie il vizio lamentato non sussiste, avendo il giudice d’appello fondato la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (e,quindi,con i motivi di gravame) (v. Cass. 14/01/2015, n. 452) ed avendo il predetto giudice espressamente ritenuto “inconsistenti ed infondati” i motivi di appello.

2.2. Risultano, del resto, infondate anche le singole censure proposte con il motivo all’esame.

2.2.1. Quanto alla dedotta illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa preventiva comunicazione dell’avviso di irregolarità di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il motivo è infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui, in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (Cass. 6/07/2016, n. 13759; v. anche Cass. 12/04/2017, n. 9463, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione “cartolare” che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente, nonchè Cass. 23/07/2010, n. 17396, secondo cui l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi).

Si evidenzia che dalla sentenza impugnata in questa sede risulta, e tanto non è contestato, che “con la cartella impugnata l’Ufficio Finanziario si è limitato ad iscrivere a ruolo imposte dichiarate dall’appellante ma non versate”.

2.2.2. Con riferimento poi alla doglianza con cui si deduce la nullità per violazione dell’art. 145 cod. proc. civ. della notifica della cartella “a persona estranea, per cessazione della società in data 14/8/2000”, evidenziando che “la partita IVA… è stata chiusa in data 14/8/2000 e la notifica della cartella di pagamento è avvenuta (in data) 24.12.2005” nei confronti del legale rappresentante presso l’indirizzo di costui senza che risulti alcuna relata di notifica nè alcuna ricerca effettuata dall’ufficiale notificatore per la notifica della cartella presso la sede della società non più esistente, si osserva che la censura è infondata.

Ed invero la parte ricorrente pur sostenendo, in termini generali, che la cancellazione dal Registro delle Imprese determina ope legis l’estinzione della società e pur invocando, in sostanza, gli effetti della cancellazione della società, non afferma in ricorso che la G.M. e C. s.n.c. di G. M. e M.L. sia stata cancellata dal predetto registro nè precisa quando ciò sia eventualmente avvenuto nè indica atti o documenti da cui desumere tale cancellazione ma si limita ad affermare che trattasi di società “cessata” e che la relativa partita IVA “è stata chiusa” (v. ricorso p. 1 e p. 22).

Ne consegue che la notifica effettuata al rappresentante dell’ente pro tempore, pur dovendosi nella specie applicare l’art. 145 c.p.c. nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (con effetto dal 1 marzo 2006), deve ritenersi valida in virtù del principio della immedesimazione organica e tale interpretazione trova conforto nella vigente formulazione dell’art. 145 cod. proc. civ., che a tale principio si ispira (arg. ex Cass. 20/09/2007, n. 19468); peraltro, pur a voler accedere all’interpretazione più restrittiva della richiamata norma del codice di rito, la notifica in parola non è certamente inesistente, sicchè ogni eventuale irregolarità risulta comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, stante l’operata impugnazione della cartella così notificata.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente sostiene l’illegittimità della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, per aver la medesima Commissione – che sul punto si è riportata alle argomentazioni del giudice del primo grado – considerato i termini di cui al citato art. 17 ordinatori e per aver considerato il termine di cui all’art. 25, pure citato, di cinque anni e non di due o di cinque mesi dalla data di consegna del ruolo all’esattore, come sostenuto dalla contribuente (v. quesito p. 27 del ricorso e medesima p., sesto rigo e seguente).

3.1. Il motivo non può essere accolto in base ai seguenti e assorbenti rilievi.

3.1.1. Per quanto attiene ai termini di cui all’art. 17 del d.P.R. 602/73, si osserva che è la stessa ricorrente a sostenere, in sostanza, che tali termini nella specie risultano rispettati laddove precisa che il ruolo è stato reso esecutivo in data 24/12/2002 (quindi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta nel 2000 per l’anno d’imposta 1999) (v. ricorso p. 24 e sgg. e soprattutto p. 26 e 27), sicchè non sussiste l’interesse della contribuente alla doglianza relativa a tali termini.

3.1.2. Per quanto riguarda, invece, le doglianze relative alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, il Collegio ritiene le stesse infondate, alla luce del principio già espresso da questa Corte (Cass. 5/10/2012, n. 16990) e secondo cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005di declaratoria d’incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 -, che ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5-bis e 5-ter. In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 1 del d.l. citato anche in caso di ruolo reso esecutivo prima del 31 dicembre 2001) (v. anche Cass., ord., 11/12/2013, n. 27769; Cass. 22/02/2017, n. 4577).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e, in favore del concessionario, in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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