Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2180 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2180 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 1462-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore in proprio e quale procuratore speciale
della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) SpA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MAGARI() GIOVANNA;
– intimata –

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Data pubblicazione: 31/01/2014

avverso la sentenza n. 301/2010 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI – Sezione Distaccata di SASSARI del 12.5.2010, depositata
il 28/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;

l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 01462 sez. MI – ud. 04-04-2013
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udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che insiste per

Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 4 aprile 2013 – n. 38 del ruolo
RG n. 1462/11
Presidente: La Terza Relatore: Tria

ORDINANZA

Ritenuto che la causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del
4 aprile 2013 ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«1. La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello dell’INPS avverso la
sentenza del Tribunale di Sassari n, 717/2009, ritenendo non condivisibile
l’assunto dell’Istituto secondo cui lo sgravio contributivo totale decennale ex
art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (poi trasfuso nell’art. 59 del d.P.R. 6
marzo 1978, n. 218, la cui efficacia temporale è stata prorogata fino al 31
dicembre 1991) spetta a Giovanna Macario per il solo lavoratore Raffaele
Pezzo, già in servizio prima del novembre 1991 e non per tutti gli altri
dipendenti assunti dopo la data indicata, anche se in sostituzione di altri
lavoratori per i quali la ditta usufruiva del beneficio.
2.- La Corte d’appello di Sassari afferma che lo sgravio compete per il numero
complessivo di dipendenti per i quali la ditta già ne beneficiava, perché la
norma fa riferimento alla consistenza numerica dei dipendenti, restando
irrilevante che cambino le persone fisiche che ne fanno parte.
3.- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un motivo;
Giovanna Macario non svolge attività difensiva.
4.- Con il motivo di ricorso si denunciano: 1) in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 59, nono comma, del d.P.R. 6
marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni; 2) in relazione all’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., vizio di motivazione.
Si sottolinea che, in base alla sentenza impugnata, è stato riconosciuto alla
Macario il diritto di fruire dello sgravio totale decennale per tutti i lavoratori
occupati nel periodo 1995-1999 anche se assunti dopo il mese di novembre
1991, purché in sostituzione di altri dipendenti assunti prima di tale ultima data
e per i quali, quindi, la datrice di lavoro beneficiava dello sgravio in oggetto.
Per il ricorrente tale conclusione è contraria al dettato legislativo ed è
argomentata in modo contraddittorio. Il motivo di ricorso appare palesemente
fondato, per le seguenti ragioni. In base agli orientamenti condivisi e
consolidati di questa Corte:
Ric. 2011 n. 01462 sez. ML – ud. 04-04-2013
-3-

FATTO E DIRITTO

b) il riconoscimento dello sgravio contributivo totale ai sensi dell’art. 59, del
d.P.R. n. 218 del 1978 presuppone un effettivo incremento dell’occupazione
nell’azienda, da intendersi in senso oggettivo, rispetto al numero di unità
precedentemente occupate (Cass. 9 settembre 2008, n. 23086; Cass. 25
novembre 2009, n. 24779; Cass. 11 novembre 29009, n. 23875).
È del tutto evidente che la sentenza impugnata si è discostata dai suddetti
principi, attribuendo alla normativa di riferimento un significato diverso da
quello risultante dal dato letterale e sistematico, cui ha fatto riferimento la
costante giurisprudenza di questa Corte in materia.
6.— In conclusione, per le suesposte ragioni, si propone la trattazione del ricorso
in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e art. 375 cod.
proc. civ., per esservi dichiarato fondato, per quanto detto in precedenza»;
che sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.

a) “ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo totale, previsto dall’art.
14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31
dicembre 1980 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del
30 giugno 1976 sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986, poi
trasfuso nell’art. 59, comma nono, del T.U. delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successivamente
modificato, quanto al periodo di applicazione dello sgravio, in un decennio a
decorrere dalla data di assunzione del lavoratore (nélla specie, per i lavoratori
assunti, ad incremento delle unità lavorative in forza al 30 giugno 1976, sino al
31 dicembre 1990, ai sensi del D.L. n. 258 del 1988, convertito dalla legge n.
337 del 1988, applicabile ratione temporis), non opera il meccanismo di
compensazione tra lavoratori assunti successivamente alla data del 30 giugno
1976 e lavoratori licenziati, avendo il legislatore stabilito il preciso periodo di
tempo rispetto al quale individuare il numero di lavoratori assunti ad
incremento dei livelli occupazionali cui applicare il beneficio dello sgravio”
(Cass. 6 ottobre 2004, n. 19936);

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella
relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto perché fondato e la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di
cassazione, alla Corte d’appello di Cagliari, che si atterrà, nell’ulteriore esame
del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

Ric. 2011 n. 01462 sez. ML – ud. 04-04-2013
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2

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile,
il 4 aprile 2013.

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