Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2180 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13427-2005 proposto da:

METALVUOTO SPA P. IVA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore R.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato

MORTELLITI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MINARDI DE MICHETTI ROBERTO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE VALLE DEL BIFERMO TERMOLI P. IVA

(OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore Ing. D.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MAGNA GRECIA 128, presso lo studio dell’avvocato GUGLIUZZA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELI CESARE;

– controricorrente –

e contro

I.G., I.V. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/04/2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato MORTELLITI Giovanni difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELI Cesare, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per accoglimento 3-4 motivo;

rigetto 1-2 motivo; assorbiti gli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne la richiesta di risarcimento danni per L. 50 milioni, oltre interessi e rivalutazione, avanzata nel 1992 da Metalvuoto Pack 2 srl nei confronti del Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno di Termoli (di seguito:

Consorzio), il quale l’anno precedente aveva alienato alla società attrice un terreno da edificare entro mesi nove dal preliminare.

Metalvuoto, rivolgendosi al tribunale di Larino, lamentava che, a lavori iniziati, tali V. e I.G. avevano agito in reintegrazione per il possesso del terreno; che il Consorzio, informato dell’azione, aveva diffidato Metalvuoto dal risolvere la questione in via transattiva; che la società, raggiunta da ordinanza di reintegra pretorile e relativo precetto intimato dagli I., aveva transatto la lite con i ricorrenti I., versando L. 35 milioni; che inoltre il contratto definitivo con il Consorzio era stato differito a causa dell’errata intestazione di una porzione del terreno, con conseguente ritardo nella concessione di un finanziamento. Il Consorzio si costituiva in giudizio e chiamava in causa V. e I.G. per il risarcimento dei danni, quantificati in L. un miliardo. Gli I. resistevano, rifiutando il contraddittorio sulla richiesta risarcitoria eccedente la domanda originaria di parte attrice. Il tribunale di Larino accoglieva la domanda Metalvuoto e respingeva quella formulata con la chiamata in causa.

La corte d’appello di Campobasso il 5 aprile 2004 accoglieva l’appello e rigettava la domanda di Metalvuoto. Rilevava che le difese svolte dall’appellante erano ammissibili, perchè l’art. 345 c.p.c. anteriforma consentiva anche la proposizione di eccezioni nuove in appello; che la Metalvuoto non aveva subito evizione, la quale si realizza solo con il passaggio in giudicato della sentenza che accerti il diritto del terzo sul bene acquistato dall’evitto; che pertanto la transazione Metalvuoto – I., raggiunta quando la controversia era ancora da definire, non era imputabile al Consorzio, nè ex art. 1485 c.c., nè ex art. 1489; che la transazione non era configurabile come rimedio reso necessario dall’inadempienza del venditore, neppure chiamato in causa nel giudizio promosso dagli I.; che il Consorzio aveva adempiuto ai propri obblighi, immettendo l’acquirente nel possesso del terreno; che i comodatari I. non potevano vantare il possesso della porzione di terreno, poichè la detenzione dei comodatari era stata contrattualmente assoggettata alle esigenze industriali del consorzio.

Metalvuoto spa (soggetto succeduto a seguito di fusione di Metalvuoto Pack spa e Metalvuoto Pack Due srl) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Il Consorzio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente occorre evidenziare che la sentenza d’appello risulta pronunciata nei confronti di Metalvuoto Pack spa (cfr. pag. 5 della sentenza d’appello, dovendosi considerare una svista l’intestazione in epigrafe a Metalvuoto Pack srl), mentre il ricorso è stato proposto da Metalvuoto spa, dichiaratamente nata a seguito di fusione tra Metalvuoto Pack spa e Metalvuoto Pack Due srl, originaria attrice.

Anche in assenza della relativa documentazione il ricorso è ammissibile, perchè non solo non vi è stata contestazione sul punto, ma soprattutto emerge dagli atti (verificabili dal Collegio, in relazione a problematica di natura processuale oggetto di rilievo d’ufficio) che la fusione era già avvenuta prima della conclusione del giudizio di appello, come si legge inequivocabilmente nella comparsa conclusionale d’appello (sia in epigrafe, che a pag. 2) a suo tempo depositata dall’odierna ricorrente.

3) Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. (incongruamente evocando l’art. 360 c.p.c., n. 3 e non n. 4) e omessa motivazione.

Sostiene che erano inammissibili le deduzioni svolte dal Consorzio in grado di appello relative: a) alla non qualificabilità come evizione della ordinanza di reintegra ottenuta dagli I.; b) alla novità delle contestazioni sull’an e il quantum del risarcimento.

Deduce che si tratterebbe di domande nuove, indebitamente qualificate come mere eccezioni e che in ogni caso le spese di causa dovevano essere compensate tenendo conto della mancata formulazione in primo grado. Le censure non hanno fondamento.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte le parti possono proporre in grado di appello nuove eccezioni in applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., purchè si tratti di eccezioni in senso proprio e cioè rivolte esclusivamente al rigetto della domanda e siano prospettate in giudizi (come quello in esame) iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, a prescindere dall’epoca in cui il procedimento si svolge (Cass 5191/02; 10278/01;

18488/06).

Inoltre nel rito ordinario civile vigente anteriormente alla novella del 1990, nel quadro di un processo caratterizzato dalla “sovrapposizione” tra fase preparatoria e fase istruttoria, e come si desume – salva la relativa incidenza in ordine alle liquidazione delle spese di giudizio – dagli artt. 184 (legittimante la possibilità di modifica delle formulate domande, eccezioni e conclusioni fino al momento della rimessione della causa al collegio) e 345 (legittimante la proposizione di nuove eccezioni, la produzione di nuovi documenti e l’ammissione di nuovi mezzi di prova, in grado di appello), l’iniziale non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda costituisce condotta processuale provvisoria e non già irreversibile, come tale pertanto modificabile in termini di contestazione in sede di ulteriore corso del processo, anche in grado di appello, in tal caso risultando peraltro conseguentemente da provare i fatti in precedenza per ragioni di dialettica ed economia processuale rimasti, in quanto non controversi, al di fuori del “thema probandum” (Cass. 9210/04).

Alla luce di questi principi era pienamente consentita in grado di appello la deduzione relativa all’insussistenza di evizione subita dall’acquirente; era altresì proponibile la doglianza relativa alla rivalutazione monetaria del credito risarcitorio oggetto di contestazione. Va aggiunto che il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione allorchè pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Non è precluso, invece, allo stesso giudice, come avvenuto nella specie, l’esercizio del potere-dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella data in prime cure con riferimento alla individuazione della “causa petendi”, dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame (Cass. 7620/06).

4) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Parte ricorrente richiama genericamente gli atti difensivi per affermare che da essi si evince che l’appello verteva sull’assenza di evizione, ma che Metalvuoto non aveva “agito per evizione ma per inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nelle trattative contrattuali”. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la domanda era fondata sul fatto che il Consorzio aveva taciuto che pendeva con parte I. una causa per il possesso dei terreni da questi occupati ed avrebbe spostato il tema di indagine su 1483 e 1484.

Di qui, secondo la ricorrente, l’inammissibilità dei motivi di appello, che la Corte non avrebbe dovuto prendere in esame perchè “riguardavano argomento non trattato in sentenza”.

La doglianza è priva di fondamento.

E’ sufficiente ribadire che l’art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, comporta che il principio di specificità dei motivi di gravame, stabilito dall’art. 342 cod. proc. civ., va interpretato alla luce della facoltà di proporre eccezioni nuove; pertanto, non può ritenersi carente, sotto il profilo della specificità dei motivi, l’appello consistente nella deduzione, legittima, di eccezioni nuove che, conseguentemente, non sono state prese in esame dalla sentenza impugnata (Cass. 23269/06).

4.1) Un secondo profilo del secondo motivo espone apoditticamente che la Corte avrebbe omesso di motivare sulla inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi di appello, mancanti di specifiche censure.

Questa censura è inammissibile, perchè esposta in modo totalmente privo di autosufficienza, ditalchè essa non mette la Corte di legittimità in condizione di valutare i termini della doglianza. Non vengono infatti riportati nel ricorso i termini della questione, cioè il preciso contenuto degli atti cui fa riferimento il ricorso, così impedendo alla Corte di valutare se vi sia stata o meno omessa motivazione.

5) Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 1176, 1218, 1223 e 1453 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1483, 1484 e 1489 c.c..

Parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia considerato la sussumibilità della domanda in relazione agli artt. 1483 e ss., mentre l’azione era stata proposta per violazione di diligenza e buona fede nelle trattative contrattuali.

La censura non ha pregio. Si è già detto sub 3 che la Corte d’appello aveva il dovere di esaminare le nuove questioni difensive, ammissibilmente poste con l’impugnazione.

Va aggiunto che la prospettazione della domanda su cui insiste il ricorso, articolata sull’inadempimento, è stata esaminata dalla Corte d’appello (cfr pag. 8 e 9 della sentenza), ditalchè contro tale decisione dovevano essere appuntate le eventuali doglianze, come avvenuto con il quarto motivo.

6) La quarta censura attiene alla asserita violazione dell’art. 1140, in relazione agli artt. 1168 e 1176 c.c.. Parte ricorrente critica la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato l’insussistenza di inadempimento perchè il venditore aveva immesso il compratore nel possesso del terreno, tanto che parte I., spogliata del possesso, aveva reagito con l’azione possessoria. La ricorrente deduce che la sentenza ha ignorato il fatto che gli I. avevano comunque il “possesso-relazione di fatto” con il bene e che il Consorzio ne era consapevole, tanto da avere in corso con i suddetti una controversia giudiziaria sottaciuta al compratore.

La censura non coglie nel segno. Nelle affermazioni della Corte d’appello non può scorgersi alcuna violazione dell’art. 1140 c.c..

La sentenza impugnata ha infatti precisato che gli I. vantavano solo un diritto di comodato su parte del terreno. Orbene, il comodatario, per pacifico insegnamento di dottrina e giurisprudenza, è solo detentore – e non possessore – della cosa comodata, in quanto titolare di un potere di fatto sulla cosa (Cass 3811/95; 5854/06; 24222/09; 11374/10), ditalchè appare fuori bersaglio invocare la falsa applicazione della norma che disciplina la nozione di possesso.

Si aggiunge che la motivazione della Corte d’appello è stata completata dall’importante considerazione che il contratto di comodato Consorzio – I. prevedeva il diritto di parte cedente di risolvere immediatamente il contratto, con l’obbligo dei comodatari di liberarlo, in caso di utilizzazione del terreno per fini industriali, quale quella attuata con la vendita a Metalvuoto.

Il ragionamento della Corte d’appello mirava quindi a far emergere come parte I. non avesse diritto alcuno di opporsi all’occupazione da parte dell’acquirente. Se ne deve desumere che è logica e coerente la motivazione, che ha rigettato la domanda di rimborso della somma erogata da Metalvuoto a I.. Deve essere peraltro ricordato (cfr sentenza punto f) pag. 4) che il venditore aveva diffidato l’acquirente a risolvere la questione in via transattiva, evidentemente facendo affidamento sui diritti contrattuali nei confronti del comodatario, diritti che in via di accertamento incidentale sono stati posti alla base della decisione qui impugnata. Va precisato che il Collegio non può esaminare altri profili, attinenti la responsabilità precontrattuale del cedente, posto che con la censura non sono stati individuati nè sviluppati.

Vale in proposito ricordare che il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto – deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dell’indicazione analitica dei motivi di doglianza – si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto e la relativa denunzia deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente, analisi che è del tutto mancata nel breve motivo di ricorso (Cass 10385/05; 22499/06).

7) Non meritano accoglimento neppure gli ultimi due motivi, relativi alla liquidazione delle spese. Il quinto motivo si duole della mancata compensazione delle spese, ex art. 345 c.p.c. vecchio testo, nonostante l’emergere di eccezioni nuove in appello.

La denunciata violazione di legge non sussiste, giacche la disposizione de qua si limita a richiamare l’art. 92 c.p.c., esplicitando la possibilità per il giudice di compensare le spese di causa ove la decisione sia stata determinata da nuove eccezioni o nuove produzioni effettuate in grado di appello.

Si ha in sostanza una sorta di prevalutazione, non vincolante, della legittimità dell’esercizio del potere di compensazione.

Resta però intatto, anche in queste ipotesi (cfr Cass. 2212/07;

15828/03; 11537/02), il potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., di valutare se sussista l’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite.

Il sesto motivo lamenta che Metalvuoto sìa stata condannata alla refusione delle spese di lite in favore dei f.Ili I., chiamati in causa dal Consorzio.

Anche questa statuizione è corretta, atteso che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass 12301/05; 21933/06).

Il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo soltanto qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata o arbitraria (Cass. 8363/10), condizione che non risulta neppure accennata dalla censura in esame.

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 4.000, di cui 3.800 per onorari e 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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