Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 218 del 11/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 11/01/2021), n.218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31076-2018 proposto da:

G.A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO FARINA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2592/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.A.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, decidendo due ricorsi in riassunzione proposti dalla predetta in esito alle ordinanze rese da questa Corte nn. 16708/2017 e 15667/2017 che avevano cassato con rinvio due pronunzie resa dalla medesima CTR che avevano annullato gli avvisi di accertamento relativi alla ripresa a tassazione sulla base di accertamenti redditometrici nei confronti della predetta relativi agli anni 2007 e 2008, ha, previa riunione dei ricorso, ritenuto la legittimità degli atti impugnati.

Secondo la CTR, non applicandosi agli accertamenti le regole del c.d. nuovo redditometro introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, la contribuente non aveva dimostrato l’attualità del possesso delle somme idonee a giustificare quanto indicato negli atti di accertamento.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione e/o motivazione apparente. La ricorrente deduce che la CTR avrebbe per l’un verso escluso l’applicazione dei criteri introdotti dal nuovo redditometro, confermando però la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la legittimità dell’operato dell’ufficio laddove aveva utilizzato i criteri introdotti dal nuovo redditometro. In ciò risulterebbe secondo il ricorrente palese il vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si è poi dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, nonchè degli artt. 2728 e 2697 c.c.. La CTR avrebbe fatto scorretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di superamento della presunzione nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

Il primo motivo è infondato.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La CTR si è pienamente uniformata ai principi espressi da questa Corte nelle ricordate ordinanze nn. 16708/2017 e 15667/2017 ove si era affermato, annullando le decisioni rese in precedenza dalla CTR, che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, non basta dimostrare la mera disponibilità finanziaria, giacchè la prova non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 5, n. 25104 del 26/11/2014); che, in altri termini, non basta la dimostrazione della disponibilità pura e semplice di una certa somma, ma occorre che il contribuente dimostri altresì la continuità nel possesso della stessa, documentandola anno per anno”-cfr. Cass. n. 15667/2017- per l’anno 2008 e Cass. n. 16708/2017 per l’anno 2007-.

A tali principi si è pienamente uniformata la sentenza impugnata, escludendo l’esistenza di una prova, che avrebbe dovuto fornire la contribuente, in ordine alla permanenza delle disponibilità risultanti dagli estratti conto relativi al periodo compreso fra l’anno 2004 e l’anno 2006 negli anni successivi oggetto di accertamento.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma L. quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021

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