Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 218 del 09/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 218 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO
SENTENZA
sul ricorso 7628-2009 proposto da:
STUDIO ASSOCIATO MILLI ORNELLA E CORDOVANI MARIA
GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C.
CORVISIERI 46, presso lo studio dell’avvocato
CAVALIERE DOMENICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VIRGILLO CLAUDIO giusta delega
in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
Data pubblicazione: 09/01/2014
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 9/2008 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 07/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
AURELIO CAPPABIANCA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MERCATI delega
Avvocato CAVALIERE che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udienza del 29/10/2013 dal Presidente e Relatore Dott.
R.G. 7.628/09
Svolgimento del processo
Lo Studio associato ragionieri Milli Ornella e
Cordovani Maria Giovanna, propose ricorso avverso
cartella emessa ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r.
600/1973 teso al recupero dell’irap relativa
L’adita commissione provinciale accolse il ricorso,
annullando la cartella, e compensò le spese.
In esito all’appello principale dello studio
associato, che censurava la determinazione sulla
compensazione delle spese, e l’appello incidentale
dell’Agenzia, la commissione regionale, disattendendo
il primo ed accogliendo il secondo, riformò la
decisione di primo grado, riaffermando la legittimità
dell’atto impugnato.
Il giudice di appello rilevò, in particolare, che
l’adozione del provvedimento ex art. 36 bis d.p.r.
600/1973 trovava giustificazione nel fatto che
l’imposizione era scaturita, in sede di liquidazione,
dalle stesse indicazioni riportate dall’associazione
contribuente in dichiarazione nonché nel rilievo che
non era stata fornita prova della mancanza di “autonoma
organizzazione”.
Avverso la decisione impugnata,
I
l’associazione
all’annualità 2002.
R.G. 7.628/09
contribuente
ha proposto ricorso per cassazione in
quattro motivi.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’associazione
applicazione dell’art. 36 bis, comma 2, d.p.r. 600/1973
in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. – pone
il seguente quesito di diritto:
“se il ricorso alla
procedura di riscossione dell’irap attraverso la
notifica di una cartella di pagamento posta in essere
dall’Ufficio, nella ipotesi in cui un contribuente che
non abbia corrisposto l’imposta ritenendosi non
soggetto al tributo abbia in ogni caso dovuto redigere
11 Modello Unico per l’anno 2002 compilando anche il
Quadro IQ corredato con i dati inerenti all’irap
soltanto ai fini di poter effettuare la trasmissione
telematica della dichiarazione per la sua acquisizione
al sistema centrale del Ministero altrimenti non
ricevibile, e nella contestuale documentale
consapevolezza da parte dell’Ufficio sia che il
contribuente era stato già riconosciuto non soggetto
all’IRAP dagli Organi del Contenzioso tributario per
gli anni immediatamente precedenti, e sia che svolgeva
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contribuente deducendo violazione e falsa
R.G. 7.628/09
la stessa attività con le stesse modalità anche per
l’anno 2002 in rassegna come emergeva dal dati
riportati nel Modello Unico in possesso dell’Ufficio,
configuri violazione e/o falsa applicazione dell’art.
36/bis del d.p.r. 29/09/1973 n. 600 e di conseguenza
notifica di un avviso di accertamento ex art. 43 dello
stesso d.p.r. n. 600/73”.
La censura è infondata.
L’Agenzia ha, invero, fatto legittimo ricorso allo
strumento della cartella ex art. 36 bis d.p.r.
600/1973, procedendo alla liquidazione di dichiarazione
compilata (secondo la stessa indicazione del
ricorrente) anche in relazione al quadro concernente
l’irap.
Con il secondo motivo di ricorso, l’associazione
contribuente deduce contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360, coma 1 n. 5, c.p.c., circa la
specifica affermazione, secondo cui la questione di
fatto sull’esistenza dell’autonoma organizzazione per
il periodo d’imposta 2002 non risultava analizzata da
alcuna commissione tributaria.
In disparte il profilo d’inammissibilità correlato
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la procedura corretta da adottare sia quella della
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alla mancata esposizione del “momento di sintesi”, la
doglianza si rivela infondata, posto che nell’economia
complessiva della motivazione, la contestata
affermazione appare coerentemente tesa ad evidenziare
l’irrilevanza dell’assunto difensivo dell’associazione
contribuente, secondo cui, in merito ad annualità
precedenti, era stata già accertata, dal giudice
tributario, l’assenza di autonoma organizzazione.
Con il terzo motivo di ricorso, l’associazione
contribuente
deducendo
violazione
falsa
e
applicazione dell’art. 32, commi 1 e 2, d.lgs.
546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3,
c.p.c. – pone il seguente quesito di diritto: “se il
deposito in giudizio di una memoria illustrativa
corredata con documenti in tempi successivi al ricorso
ma entro i termini previsti dall’art. 32 e. 1 e 2 del
d. lgs n. 546/92, integri tardività non sanabile ai
sensi della suddetta norma, ovvero l’esercizio di tale
facoltà nei termini prospettati risulti una procedura
corretta cosicché sia la memoria che i documenti
debbano essere acquisiti agli atti del giudizio e in
modo da essere utilizzati ai fini della decisione”.
La doglianza è inconferente.
L’analisi
della
motivazione
4
della
sentenza
»4″
R.G. 7.628/09
impugnata rivela (“… i/ ricorrente non ha motivato e
nemmeno documentato nel ricorso il fatto della mancanza
dell’autonoma organizzazione”)
e ciò appare confermato
dalla stessa ricorrente (laddove identifica
nell’ampliamento del
thema decidendum
il vizio
consegue che è a detta allegazione (non suscettibile di
integrazione, se non alle condizioni, qui non
ricorrenti, di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs.
546/1992), e non alla correlativa documentazione, che
va correlato il sanzionato ritardo.
Con il quarto motivo di ricorso, l’associazione
contribuente – deducendo violazione dell’art. 112
c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.
– pone il seguente quesito di diritto:
“se, una volta
acclarata la violazione del combinato disposto di cui
agli artt. 15 del d.lgs. n. 546/92 e 92, c. 2, c.p.c. a
causa della omessa motivazione della disposta
compensazione delle spese del giudizio di primo grado
conseguente
all’accoglimento del ricorso, costituisca
violazione dell’art. 112 c.p.c. la disposta
conferma
da parte del giudici dell’appello della compensazione
delle spese del giudizio di primo grado motivata con
una
interpretazione
offerta
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alla
omissione
processuale ascrittole dal giudice del gravame); ne
R.G. 7.628/09
motivazionale del primi giudici”.
L’infodatezza degli altri motivi di ricorso e la
confermata riforma della decisione di primo grado,
determina l’assorbimento della doglianza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono –
questa Corte, è il fatto stesso dell’associazione, per
gli immanenti effetti sinergici di accrescimento della
capacità produttiva, a costituire presupposto di
autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità
ad irap (cfr. anche Cass. 16784/10 24058/09, 13570/07)
– s’impone il rigetto del ricorso.
Per la soccombenza il ricorrente va condannato alla
refusione delle spese del giudizio, liquidate, in
dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti dal
d.m. 140/2012.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; condanna l’associazione
ricorrente alla refusione delle spese del giudizio,
liquidate in complessivi E 1.300,00, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29
ottobre 2013.
ed atteso, peraltro, che, secondo la giurisprudenza di