Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 218 del 08/01/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 218 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 9402-2006 proposto da:
SCRIVANO

ANTONIO

(C.F.

SCRNTN40B051896F),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO TI
N.445, presso l’avvocato ROSSI LUCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MIRABELLI CARMELA, giusta procura

Data pubblicazione: 08/01/2013

in calce al ricorso;
– ricorrente –

2012

contro

1382

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della
Giunta

Regionale

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso

1

l’avvocato CRISCUOLO FABRIZIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FILIPPELLI GIUSEPPE, giusta procura a
margine del controricorso;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 640/2004 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MIRABELLI che ha
chiesto raccoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANT che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di CATANZARO, depositata il 28/12/2004;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3 O .3.1 9 9 6 la Regione Calabria conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Cosenza, Antonio Scrivano per sentirlo condannare alla

indebitamente da lui percepita a titolo di contributi comunitari, essendo emersa nel sopralluogo del 24.9.1993 ed evidenziata nel verbale di contestazione, redatti dal Corpo
forestale dello Stato, l’insussistenza del presupposto del beneficio, costituito dalla
creazione del pascolo estensivo previsto dall’art. 5 del Reg CEE 1272/1988.
A detto giudizio veniva riunito il giudizio n. 1568/96 di opposizione, introdotto dallo
Scrivano, che era stato anche dichiarato decaduto dall’aiuto.
Con sentenza del 31.03.2001 il Tribunale di Cosenza accoglieva sia l’opposizione dello
Scrivano avverso l’ordinanza ingiunzione del 15.5.1996 n. 46, emessa dal Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Ispettorato Repressione Frodi, e sia la domanda
proposta dalla Regione Calabria nei confronti del primo, che per l’effetto condannava a
pagarle la complessiva somma di £ 9.493.725, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
compensando integralmente le spese di lite.
Con sentenza del 15-11-28.12.2004 la Corte di appello di Catanzaro, nella contumacia
della Regione Calabria, respingeva il gravame dello Scrivano.
La Corte territoriale, premesso che l’appellante aveva sia eccepito il difetto di
legittimazione attiva della Regione Calabria, assumendo che essa spettava all’Agea (ex
Aima), e sia dedotto l’erroneità della decisione per non essere stata ritenuta l’inattendibilità
del verbale ispettivo posto a fondamento della domanda restitutoria dei contributi
comunitari, respingeva il primo profilo di gravame osservando che:
dal quadro normativo di riferimento, costituito da un’insieme di disposizioni di diritto
interno (artt 2, 3, 4, 5 L. n. 898 del 1986; art. 6 DPR n. 616 del 1977; artt. 9, 10, 11, 12,

restituzione della complessiva somma di £ 9.493.725, che sosteneva essere stata

13 DM n. 63 del 1991) e di diritto comunitario (art. 14 Reg CEE n. 1272 del 1988),
emergeva che allo Stato spettava ogni intervento sanzionatorio nelle ipotesi di frode
perpetrata dal beneficiario degli aiuti e che era esclusa una delega di funzioni statali alle

Agea, ex d. lgs. 165/99), ente a carattere nazionale preposto, appunto, agli interventi sul
mercato agricolo – alimentare;
nella specie, pur non essendo stato addebitato allo Scrivano un comportamento
fraudolento, ma contestato un mero inadempimento dell’obbligo di adibire il fondo a
pascolo estensivo, non era configurabile delega di funzioni statali alla Regione poiché
l’aiuto comunitario era stato mediato dall’Aima;
tuttavia era ravvisabile un’ipotesi di “avvalimento” da parte dello Stato di uffici
regionali per l’espletamento di funzioni che restavano dello Stato, tanto che la Regione era
tenuta a stornare le somme recuperate, in favore dell’Agenzia statale, a sua volta tenuta a
rimborsarle a l’UE;
la legitimatio ad causam, pur nel silenzio della normativa sul punto, spettava alla
Regione, considerando che tale ente era in rapporto di “avvalimento” con e da parte
dell’amministrazione centrale, riceveva direttamente le domande degli interessati,
procedeva all’istruttoria delle pratiche, verificava le condizioni soggettive ed oggettive
per l’erogazione degli aiuti, assumeva i provvedimenti conclusivi delle procedure,
comunicava le proprie determinazioni all’Aima, obbligata ad un’attività esecutiva di mera
liquidazione delle somme, svolgeva in concreto, tramite propri uffici (ex IPA), dopo la
concessione degli aiuti, mansioni di controllo utilizzando strutture di polizia statali ma poste
funzionalmente alle proprie dipendenze; invece, nell’intero corpo del regolamento
ministeriale, non vi era traccia di provvedimenti spettanti al Ministero e/o all’Aima nel corso

4

Regioni, nel caso d’interventi di regolazione dei mercati agricoli attraverso l’Aima ( poi

delle procedure di assegnazione o di decadenza degli aiuti già percepiti, idonei ad incidere
nella sfera giuridica dei beneficiari.
Riteneva, inoltre, che le condizioni riscontrate in sede di ispezione fotografavano una

e di varietà foraggere a scarsa produttività” era stata notata la presenza massiccia di piante
infestanti, incompatibile con la tipologia dell’aiuto ricevuto e che, a fronte di siffatti
rilievi, le critiche dello Scrivano apparivano del tutto generiche e non volte a dimostrare
l’effettiva presenza sul terreno di varietà foraggere in luogo delle piante infestanti.
Avverso questa sentenza lo Scrivano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi e notificato il 27.01.2006 alla Regione Calabria, che ha resistito con
controricorso notificato il 6.03.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso lo Scrivano denunzia:
1.

“Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 12 co. 1 delle disposizioni
sulla legge in generale, 81 c.p.c., 3 lett. e) e 10 della legge 610/82, 11 D.M. del 19/02/91 n°
63 nonché dell’ex art. 1 d. 1g. 165/99, con riferimento all’affermata legittimazione attiva della
Regione a richiedere la restituzione delle somme percepite dal Sig. Scrivano a titolo di
aiuti comunitari a seguito delle erogazioni disposte in suo favore dall’A.I.M.A..”
Censura la ritenuta sussistenza della legittimazione attiva della Regione.

2.

“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia” con riguardo agli argomentati rilievi da lui svolti sia per evidenziare
la superficialità e l’erroneità del sistema di accertamento adottato dagli Ispettori del
Corpo Forestale e sia per contestare l’efficacia probatoria del verbale n. 28 del
19.01.1994, dagli stessi stilato.

situazione di abbandono delle superfici ritirate, poiché in luogo di una “miscela di specie

Il primo motivo del ricorso è fondato; al relativo accoglimento segue anche
l’assorbimento del secondo motivo d’impugnazione.
Premesso che dalla sentenza e dal ricorso risulta che gli aiuti in questione sono stati

16701 del 2003) si fonda su diversi dati fattuali, inerenti anche all’autore del
pagamento, va ribadito il condiviso orientamento di questa Corte (cfr cass. n. 5712 del
2005; n. 22109 del 2010), secondo cui << La Regione (nel caso di specie, la Calabria),
in difetto di una previsione di legge in tal senso, non è legittimata ad agire in giudizio
per chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall’AIMA a titolo
di aiuti comunitari in agricoltura, unico soggetto dotato di legittimazione attiva essendo
l’AIMA quale ufficio pagatore, sia nelle azioni di ripetizione di indebito sia nelle
eventuali azioni di responsabilità extracontrattuale».
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai
sensi dell’art. 384 c.p.c., col rigetto della domanda di ripetizione svolta dalla Regione e
con condanna della stessa, soccombente, al pagamento delle spese dei due gradi di
merito e del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo,
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda della Regione
Calabria, che condanna a rimborsare allo Scrivano le spese dell’intero giudizio,
liquidate per il primo ed il secondo grado di merito rispettivamente in complessivi €
1.300,00 (di cui 600,00 per onorari ed C 100,00 per esborsi) ed € 1.600,00 (di cui C
900,00 per onorari ed 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di

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erogati dall’AIMA e che il richiamato precedente di legittimità (cass. sentenza n.

legge, e per il giudizio di legittimità in E 2.100,00 per compenso ed 200,00 per
esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012

Il (Presidente

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