Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21799 del 28/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14028-2014 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 181, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO INTILISANO giusta procura

in calce al ricorso;

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 181, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI,

rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato MARIO

INTILISANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MATTIOLI SPA, IDEA COSTRUZIONI S.R.L.;

– intimate –

avverso lo sentenza n. 2560/2013 dello CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato MARIO INTILISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

F.A., ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della Idea Costruzioni s.r.l., intraprendeva nei confronti della medesima, a ministero I. che l’aveva assistito nella fase di merito, una esecuzione mobiliare nelle forme del pignoramento presso terzi e quindi, a fronte della mancata presentazione del terzo a rendere la prescritta dichiarazione, iniziava nel 2002, sempre a ministero dello stesso difensore e sulla base della procura rilasciata a margine del decreto ingiuntivo, giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Il Tribunale di Padova dichiarava la nullità dell’atto di citazione per difetto di procura, con condanna del professionista in proprio al pagamento delle spese di lite.

L’appello proposto dal F. e dall’avv. I. veniva anch’esso rigettato, con la sentenza della Corte d’Appello di Venezia qui impugnata, la quale ribadiva che, a meno che la procura ad litem conferita al difensore per le fasi precedenti al giudizio ex art. 548 c.p.c. non contenga un espresso riferimento al procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, il difensore deve munirsi di nuova procura alle liti per poter validamente rappresentare e difendere la parte.

F.A. e l’avv. I. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti di Mattioli s.p.a. e di Idea Costruzioni s.r.l. (rispettivamente terza pignorata e debitrice), avverso la sentenza n. 2560/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 23 ottobre 2013.

Le due società intimate non hanno svolto attività difensiva.

Vi è memoria dei ricorrenti.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la presenza di errori in indicando nella sentenza impugnata, in violazione degli artt. 83, 547 e 548 c.p.c. nonchè degli articoli del codice civile sulla interpretazione del contratto e l’omessa motivazione su un punto decisivo.

Sostengono che la procura a margine del decreto ingiuntivo, il cui testo riportano, rilasciata anche per la fase di esecuzione con ogni più ampio potere, inclusi quelli di incassare e quietanzare, si dovesse ritenere atta a conferire al difensore anche i poteri per intraprendere il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che va inteso, nella ricostruzione dei ricorrenti, come una fase incidentale del giudizio di esecuzione.

La corte d’appello ha ritenuto invece che essa non fosse sufficiente, stante la natura cognitoria del giudizio di accertamento e l’autonomia di esso rispetto al processo di esecuzione, da cui pure esso trae origine, in difetto di ogni riferimento ad una eventuale futura necessità di intraprendere tale giudizio nel corpo della procura rilasciata al difensore.

I ricorrenti sostengono che l’interpretazione del giudice di appello sia stata esageratamente formalistica e che essa integri anche la violazione dei canoni di interpretazione del contratto. I,a corte territoriale non avrebbe tenuto conto del tenore complessivo dell’atto nè del successivo comportamento della parte, che si costituiva nel giudizio di appello rilasciando nuova procura al medesimo difensore.

Richiamano alcune pronunce di legittimità nelle quali si afferma che la procura è rilasciata per conseguire, attraverso il processo, un determinato risultato utile, e ne inferiscono che essa dovrebbe intendersi rilasciata per intraprendere tutte le attività processuali necessarie per conseguire il risultato desiderato.

Da ultimo, i ricorrenti denunciano la mancata applicazione nel caso di specie del principio di conservazione del contratto anche sotto il profilo dell’omessa motivazione, e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 182 c.p.c. e art. 125 c.p.c., comma 2 e sostengono che il giudice di primo grado, rilevando l’esistenza di un difetto di procura, avrebbe dovuto assegnare alla parte un termine ex art. 182 per sanare l’eventuale difetto di rappresentanza, richiamando S.U. n. 9217 del 2010.

Il primo motivo è fondato, il secondo rimane assorbito.

Sulla base dei principi affermati da Cass. S.U. n. 19510 del 2010 e da alcune altre pronunce successive, fino alla recentissima S.U. n. 4909 del 2016 si può ritenere che la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”) è idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonchè di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito.

Essa si può intendere come volta a far conseguire alla parte per il tramite della difesa di un difensore abilitato, un determinato risultato giuridico, facoltizzando il difensore a introdurre le iniziative giudiziarie funzionali allo scopo (salvo che non siano precluse dalla necessità di una procura speciale).

I limiti di tali poteri sono ben delineati da ultimo da Cass. SU n. 4049 del 2016: rimangono esclusi dai poteri conferiti con procura qualsiasi atti dispositivo del diritto in contesa ed anche la facoltà di introdurre una nuova e distinta controversia che esuli dall’ambito della lite originaria. Si è ritenuto che la procura originaria consenta l’introduzione della domanda riconvenzionale, anche se essa amplia necessariamente il thema decidendum, la facoltà di proporre appello incidentale, la chiamata in garanzia propria e, con la sentenza citata, la facoltà di effettuare una chiamata in garanzia impropria. Cass. n. 4909 del 2016, richiamando Cass. S.U. n. 9217 del 2010, segnala poi che non viene compiuta, con il rilascio della procura, una attribuzione di poteri, che sono conferiti dalla legge e precisamente dall’art. 84 c.p.c., ma l’individuazione, la scelta del soggetto chiamato ad esercitarli, ovvero il difensore, il quale può compiere tutta l’attività necessaria a far conseguire al suo rappresentato il risultato che questo si propone di raggiungere a mezzo della lite.

Occorre poi tener conto, ai fini della decisione della presente controversia, dei particolari caratteri del processo esecutivo e del ruolo in esso svolto dal difensore, e dei caratteri del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo precedenti alle modifiche apportate sia dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 che dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 per verificare se, nell’ambito di quel particolare giudizio, la procura rilasciata al difensore per il processo esecutivo si possa ritenere comprensiva della designazione del difensore eventualmente incaricato, ove necessario, di intraprendere l’accertamento dell’obbligo del terzo.

Quanto al processo esecutivo in genere, occorre ricordare che il processo esecutivo non prevede una costituzione in giudizio del debitore, e che tuttavia, il debitore vi può presentare istanze (artt. 495 e 496 c.p.c.), opposizioni interne al procedimento (art. 483 c.p.c.), osservazioni circa il tempo e le modalità delle vendita (artt. 530 e 569 c.p.c.) ed eccezioni (art. 630 c.p.c., comma 2). Quando lo fa, deve avvalersi di un difensore (art. 82 c.p.c., comma 2) ed in ogni caso se ne può avvalere.

La procura può essere data in calce od a margine del ricorso (art. 83, comma 2), che è la forma in cui le domande e le istanze si propongono al giudice, quando non sono fatte oralmente in udienza (art. 486 c.p.c.).

La procura data in un atto del processo esecutivo per ottenere dal giudice un determinato provvedimento abilita il difensore a proporre opposizione contro l’atto del giudice che lo rifiuta o ne da uno di contenuto diverso da quello richiesto. La giurisprudenza è così costante nel ritenere che la procura data dal creditore per il processo esecutivo, nel precetto, nel pignoramento, nell’atto di intervento abilitano il difensore a ricevere le relative opposizioni ed a difendere la parte nei conseguenti giudizi e lo stesso non può non valere per il debitore. La ragione ne è che la procura si intende data per conseguire attraverso il processo un determinato risultato (Cass. n.7772 del 2003; Cass. n. 5368 del 2003; Cass. n. 6394 del 2004).

C’è poi da dire, in riferimento allo specifico potere di intraprendere il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo oggetto della nostra causa, che a seguito della riforma del 2012 il giudizio di accertamento è divenuto non più un vero e proprio giudizio di cognizione che si conclude con sentenza idonea al giudicato ma un procedimento incidentale endoesecutivo che si conclude con ordinanza.

Già prima della riforma delle esecuzioni però può ritenersi che non fosse necessaria una autonoma e specifica procura al difensore legittimato a patrocinare il creditore nel processo esecutivo ed a compiere tutti gli atti di esecuzione, per richiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo.

Come si è ricordato, la vicenda processuale in esame è interamente regolata dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate sia dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 sia dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162.

Alla stregua anche della ricostruzione fattane da consolidata giurisprudenza di legittimità, il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona mediante la dichiarazione positiva e non contestata del terzo pignorato ovvero, in alternativa, mediante la sentenza che accerta l’obbligo del terzo (cfr., tra le tante, Cass. n. 2473/09, n. 6666/11), equipollenti sul piano funzionale, anche se tra loro radicalmente diverse.

La richiesta di accertamento dell’obbligo del terzo introduceva, alla luce della normativa applicabile al caso di specie, un giudizio ordinario di cognizione che si concludeva con una sentenza idonea al giudicato relativamente all’esistenza del diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato (cfr. Cass. S.U. n. 25037/08, nonchè, tra le altre, Cass. n. 1949/09; n. 8133/09; n. 10550/09).

Tuttavia, l’introduzione di tale giudizio avveniva con modalità del tutto peculiari: se l’istanza di introduzione del giudizio di accertamento non poteva ritenersi implicitamente contenuta nell’atto di pignoramento (cfr. Cass. n. 6449/03), essa doveva essere proposta al giudice dell’esecuzione al verificarsi dei presupposti dell’art. 548 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12113/13).

Quindi, nella vigenza della normativa precedente applicabile al caso di specie, l’atto introduttivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur essendo una domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 1167/99), assumeva una forma del tutto peculiare poichè non si richiedeva che il creditore istante redigesse e notificasse un atto di citazione: era sufficiente – e necessario – che egli formulasse, necessariamente per il tramite del suo difensore, una istanza, anche oralmente, all’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione per la dichiarazione del terzo. L’istanza si considera così validamente proposta nei confronti dei presenti (come espressamente affermato nella motivazione della sentenza di questa Corte n. 17349/11, cui si fa rinvio). Quanto alle parti assenti, si è ritenuta sufficiente la notificazione del processo verbale contenente l’istanza del creditore (cfr. già Cass. n. 2417/68 e n. 3106/78, nonchè Cass. n. 2286/96).

In conclusione, va affermato che, nel vigore degli artt. 548 e 549 c.p.c., precedenti le modifiche apportate sia dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 sia dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162, l’accertamento dell’obbligo del terzo, pur svolgendosi come ordinario giudizio di cognizione, segue, senza soluzione di continuità nell’ambito del procedimento, la dichiarazione mancata, negativa o contestata del terzo e necessita per la sua introduzione soltanto di apposita istanza del creditore che può e deve essere rivolta al giudice dell’esecuzione, in quel contesto, dal procuratore del creditore munito di ogni più ampio potere per far conseguire al creditore un risultato utile, non necessitando del conferimento di una autonoma e distinta procura al difensore del creditore e neppure della notificazione di un atto di citazione avente il contenuto di cui all’art. 163 c.p.c..

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di provenienza e l’assorbimento del secondo motivo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA