Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21799 del 27/10/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21799 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 26351-2012 proposto da:
RESTANTE

MARIA

RSTMRA40A45B157G,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA-MUTUA ASSICURATRICE ROMANA,
in persona del suo dirigente MAURIZIO NICOLAO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,

Data pubblicazione: 27/10/2015

presso lo studio dell’avvocato ANGELO GRANDONI, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
ATAC SPA, in persona del suo legale rapp.te
Amministratore Delegato Prof. ROBERTO DIACETTI,

MILIZIE 15, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
POPOLINI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del contoriricorso;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 19435/2012 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 16/10/2012, R.G.N. 77301/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/07/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato PAOLO PAPOLINI;
udito l’Avvocato ANGELO GRANDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del 4 0 motivo di ricorso.

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elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, a modifica della decisione di primo grado, accogliendo
l’appello incidentale proposto dall’ATAC , ha dichiarato improponibile la
domanda di Restante Maria per ottenere il risarcimento dei danni riportati

assicurato con la società le Assicurazioni di Roma, perché la domanda non era
stata preceduta dalla richiesta di messa in mora ex articolo 22 della legge
numero 990/69 e successive modifiche.
Avverso detta sentenza propone ricorso Restante Maria con cinque motivi
illustrati da successiva memoria.
Resiste l’Atac S.p.A.
Resiste le assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 n.3
c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che,
nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante
la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art.
366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di
inammissibilità.

E’ stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare
la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con
eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza
impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
4.Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che Passolvimento del
requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del
difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva
come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.
5.11 principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un, n. 5698 del 11aprile
2012, con cui si è ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito
di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
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come trasportata su un autobus dell’ATAC S.p.A , già Trambus s.p.a,

contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della
sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
6. Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti di causa è formulata con la tecnica

alcuni dei quali riportati in fotocopia, e manca del tutto il momento di sintesi idoneo
ad illustrare la ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda
processuale nei punti essenziali .
7.Anche la illustrazione dei motivi è formulata con la stessa tecnica dell’assemblaggio
e della fotocopia degli atti processuali e non consente di cogliere i fatti rilevanti in
funzione della comprensione dei motivi stessi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q. M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in euro 600,00 , di cui hdteuro 200,00 per esborsi oltre
accessori e spese generali come per legge per ciascuno resistente.

Roma 15-7-2015

dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti processuali

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