Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21799 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina

Margherita n. 140, presso lo studio dell’avv. FERRETTI Anna Maria,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 38^, n. 168, depositata il 13.9.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.6.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per il contribuente, l’avv. Anna Maria Ferretti;

udito, per l’Agenzia controricorrente, l’avvocato dello Stato Maria

Luisa Spina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A. propose ricorsi avverso avvisi di accertamento irpef, con i quali l’Agenzia – con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, e in considerazione degli esborsi effettuati dal contribuente per acquisti immobiliari – aveva rettificato i redditi dichiarati per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente, da L. 4.200.000 a L. 139.283.000 e da L. 4.761.0000 a L. 137.617.000.

L’adita commissione provinciale, riuniti i ricorsi, li accolse, sul presupposto che il contribuente aveva documentato in giudizio due entrate significative che potevano giustificare le spese sostenute negli anni in questione e, segnatamente, la vendita di titoli di stato per L. 767.592.775 e l’erogazione di contributi regionali a suo favore per L. 124.000.000.

In accoglimento dell’appello dell’Agenzia, la decisione fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, in base al rilievo che – atteso il valore del reddito dichiarato dal contribuente nei nove anni precedenti (pari, in media, a quattro milioni annui) – (il possesso e) la vendita di titoli di Stato non poteva ragionevolmente essere ritenuta fonte di reddito idonea a giustificare consistenti acquisti di immobili, ma, semmai, confortava la non veridicità delle dichiarazioni dei redditi presentate e la legittimità del ricorso allo strumento di accertamento sintetico; mentre nessun valore decisivo poteva avere, nel contesto considerato, il conseguimento di contributi regionali per importi, pur significativi, ma del tutto inidonei a coprire che le spese rilevate.

Avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, illustrati anche con memoria.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deducendo “errore in procedendo ed in iudicando per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 345 c.p.c. e per omessa pronuncia in ordine alla tardività delle eccezioni formulate dall’Ufficio per la prima volta in grado di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” – censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità, perchè tardiva (in quanto proposta per la prima volta in appello), dell’eccezione relativa all’idoneità della documentazione probatoria depositata dal contribuente a giustificazione del maggior reddito. Formula, al riguardo, il seguente quesito di diritto: “1) “Si deve ritenere che il carattere impugnatorio del processo tributario è logicamente incompatibile con la proponibilità da parte dell’ufficio di eccezioni nuove in appello (come tali inammissibili)? 2) “Si deve ritenere illegittima ed inammissibile perchè tardiva se proposta per la prima volta in appello l’eccezione relativa all’eventuale non idoneità della documentazione probatoria depositata dal contribuente per dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta? 3) “Si deve ritenere la sussistenza del vizio di omessa pronuncia e dunque di error in indicando, che comporta un difetto di attività del giudice, nel caso in cui l’omesso esame concerne non una circostanza di fatto, ma una domanda ovvero un’eccezione introdotta in causa?” La doglianza è inammissibile, giacchè – vertendosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 (e prima del 4.7.2009) – reca quesiti che non rispondono alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.. In forza di tale disposizione, infatti, i quesiti di diritto, dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non possono essere meramente generici e teorici (come quelli che corredano il ricorso della società contribuente), ma devono essere calati nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sola relativa lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u.

3519/08).

Deve, peraltro, considerarsi che il rilievo dell’inidoneità dei riscontri probatori offerti dal contribuente in opposizione alla presunzione posta a base dell’accertamento, ritenuta dal contribuente eccezione inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello, non viola il divieto dei nova in appello sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 comma 2, giacchè – essendo diretta a contrastare l’eccezione che il contribuente, convenuto in senso sostanziale, ha opposto alla pretesa erariale – non configura, a sua volta, eccezione in senso tecnico, ma costituisce mera difesa, sottratta, in quanto tale, al campo dell’invocato divieto (cfr. Cass. 7789/06, 5895/02).

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce vizio di motivazione in merito alla determinazione del valore degli acquisti di terreno effettuati dal contribuente, posti a fondamento dell’accertamento sintetico.

In proposito, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, va rilevata l’inammissibilità del motivo per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ai sensi della disposizione indicata invero, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino, come nella specie, solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dalla norma (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07).

A parte l’esposto assorbente rilievo, la doglianza risulta, peraltro, altresì inammissibile, perchè tende ad un sindacato di fatto non consentito in questa sede ed introduce questione nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza, riguardando tema di decisione (determinazione del valore degli acquisti immobiliari posti a fondamento dell’accertamento sintetico), di cui non è traccia nella sentenza impugnata e che il ricorso per cassazione non rivela se, come e dove proposto e trattato nei pregressi gradi di merito (v.

Cass. 20518/08, 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04).

Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo “errore in procedendo ed in iudicando per violazione e/o erronea applicazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, con riferimento al D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 24 e 30 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 3; nonchè per omessa e/o insufficiente e/o illogica e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e/o decisivi per il giudizio in ordine alla natura agraria del reddito del contribuente ed alla tipologia di beni strumentali all’esercizio dell’attività agricola degli acquisti effettuati dal sig. V. ritenuti dall’Ufficio indicativi di un reddito sproporzionato rispetto a quello dichiarato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)” – formula il seguente quesito di diritto: “1) Si deve ritenere che l’accertamento sintetico previsto nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non sia ammissibile, ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (reddito dominicale e/o agrario), correttamente quantificato in osservanza delle norma di legge e non vi sia alcun elemento di prova dell’esistenza di altre o diverse fonti reddituali, in base ad elementi e circostanze di fatto certi?. 2) Si deve ritenere che l’acquisto di beni strumentali per l’attività agricola (e non di beni materiali di lusso) da parte di un contribuente, che non possiede altre fonti di reddito oltre a quello fondiario, non possa far presumere un tenore di vita del contribuente stesso sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, specialmente in assenza di alcun elemento di prova da parte dell’Ufficio dell’esistenza di altre o diverse fonti reddituali?” Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente deducendo “errore in procedendo ed in indicando per violazione e/o erronea applicazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6) e per omessa e/o insufficiente e/o illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine al raggiungimento della prova contraria fornita dal contribuente (consistente nel possesso di titoli di stato e di contributi regionali) tesa a superare la presunzione iuris tantum posta a base dell’accertamento sintetico, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)” – formula il seguente quesito di diritto: “1) Si deve ritenere che in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o da disinvestimenti patrimoniali (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6)? 2) Si deve ritenere che il possesso di titoli di stato disinvestiti e di somme ricevute quale contributo regionale per importi complessivamente sufficienti a giustificare le spese effettuate siano prova idonea a dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, o da disinvestimenti patrimoniali (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6), senza necessità di ulteriori dimostrazioni da parte del contribuente? 3) Si deve ritenere che a fronte della prova idonea data dal contribuente a dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito da redditi esenti (nel caso di specie da disinvestimenti mobiliari e finanziamenti regionali) non sia possibile affermare la non veridicità delle dichiarazioni dei redditi, in particolar modo nel caso in cui si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (reddito dominicale e/o agrario) e questo sia stato correttamente quantificato secondo il principio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 3, a norma del quale i redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali?” Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, giacchè – non diversamente dal primo – recano quesiti non rispondenti alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in quanto generici e non specificamente riferiti alla fattispecie concreta.

A parte ciò, si deve, peraltro, considerare che il terzo motivo di ricorso risulta, altresì, inammissibile, perchè introduce questione nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza, e tende ad un sindacato di fatto inammissibile in questa sede; mentre il quarto, con il quale il contribuente sembrerebbe lamentare che il giudice a quo non ha tenuto conto delle prove offerte al fine di vincere la presunzione contraria, afferma un principio, in astratto, di per sè non contraddetto dalla decisione impugnata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto il ricorso.

Per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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