Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21799 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19536/2010 R.G. proposto da:

F.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Bruno Lo

Giudice, presso il medesimo elettivamente domiciliata, in Roma, via

Ottaviano n. 42, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 22/1/10, depositata il 18 febbraio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– F.M., esercente attività di vendita di confezioni per bambini, impugna per cassazione la decisione della CTR dell’Abruzzo che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’accertamento, per il 2002, per Iva, Irpef ed Irap, effettuato in base a studio di settore, assumendo con quattro motivi:

– (a) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, art. 10, L. n. 146 del 1998, per aver la CTR ritenuto legittimo l’accertamento in base ai soli elementi utilizzati per lo studio di settore;

– (b) insufficiente ed illogica motivazione su un punto controverso per aver motivato la legittimità dell’accertamento in base ai soli elementi contabili riconducibili agli standard dell’accertamento parametrico, senza considerare le circostanze giustificative addotte dal contribuente già in sede di contraddittorio preventivo e reiterate in sede giudiziale, nè ulteriori elementi probatori;

– (c) omessa motivazione in relazione alla mancanza del requisito della grave incongruenza per procedere ad accertamento induttivo basato su studi di settore, risolvendosi lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti in una percentuale del 7,8%, e senza considerare la coerenza degli altri indici, l’avvenuto inizio dell’attività nel settembre 2001, la necessità di assumere un dipendente per le esigenze connesse alla cura di una figlia in tenera età;

– (d) insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia avuto riguardo all’eccepito vizio motivazionale dell’avviso di accertamento, omissivo sulle circostanze giustificative addotte dal contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– i motivi, il cui esame può essere effettuato unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei termini che seguono;

– il ricorrente, invero, lamenta che la CTR abbia ritenuto legittimo l’accertamento pur essendo lo stesso, in sostanza, fondato esclusivamente sullo scostamento dagli standards di cui allo studio di settore, non essendo in alcun modo state considerate, dall’Amministrazione finanziaria e dalla CTR, le circostanze giustificative addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, nè ulteriori elementi oltre a quelli strettamente contabili riferibili all’applicazione degli standards stessi, restando irrelata anche la gravità dello scostamento;

– secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte, invero, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” (già Sez. U, n. 26635 del 2009; ma v. anche Cass. n. 11633 del 2013; Cass. n. 17646 del 2014; Cass. n. 10047 del 2016; Cass. n. 14288 del 2016);

– nella vicenda in esame il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e, in tale sede, il contribuente ha dedotto – come risulta dalla “proposta di accertamento con adesione” riprodotta in osservanza del principio di autosufficienza – oltre alla coerenza di numerosi indici di attività, l’avvio dell’attività alla fine del 2001, dato quest’ultimo documentato con riproduzione del modulo di iscrizione al registro delle imprese (da cui risulta che l’attività è iniziata il 3 settembre 2001) e della copia della prima nota dei corrispettivi;

– nel giudizio (ma non anche in sede di contraddittorio preventivo per quanto emerge dalla documentazione) la contribuente, inoltre, ha dedotto e documentato, riproducendo la pertinente documentazione, la peculiarità della propria situazione personale, trasferita dal giugno 2001 da (OMISSIS), da sola e con una figlia di soli due anni, da cui la necessità, per poter curare il proprio nucleo familiare, di assumere un dipendente;

– orbene la CTR non ha minimamente apprezzato tale pluralità di elementi, limitandosi a ritenere l’avviso di accertamento adeguatamente motivato in base ai soli dati strettamente contabili, senza in alcun modo valutare se lo scostamento rispetto allo studio di settore indicato fosse in tutto o in parte giustificabile in relazione alle ragioni documentate dalla contribuente, quantomeno in sede giudiziale, e se, inoltre, ricorresse il presupposto delle “gravi incongruenze” di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, neppure considerando, con riguardo specificamente a tale profilo e in relazione alla differenza tra ricavi accertati e ricavi dichiarati, che – seppur l’accertamento induttivo mediante studio di settore sia stato legittimamente avviato L. n. 146 del 1998, ex art. 10, comma 4, investendo la verifica l’anno d’imposta 2002 e non quello di esordio dell’impresa – in concreto l’attività era stata intrapresa solo verso la fine del 2001;

– in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione per un nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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