Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21799 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 09/10/2020), n.21799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3041/2014 R.G. proposto da:

T. Tecnoimpianti di M. T. & c, con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante por-tempore, T.M.,

T.D. tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario

Miscali e Daniele Manca Bitti, elettivamente domiciliati presso lo

studio del secondo in Roma via Luigi Luciani n. 1, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Valle d’ Aosta n. 18/02/13, depositata il 17 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con tre separati ricorsi la società T. Tecnoimpianti di M. T. & C. s.r.l. nonchè i soci T.M. e T.D. impugnavano tre distinti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate di Aosta per l’anno di imposta 2005 per maggiori ricavi nei confronti della società (avviso di accertamento n. (OMISSIS)), e maggior reddito di partecipazione nei confronti dei soci (avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) per T.M. e T.D.), con conseguente recupero a tassazione di Irap e Iva nei confronti della società e dell’Irpef nei confronti dei soci.

L’accertamento rettificava in aumento, con metodo analitico-induttivo, i ricavi da mano d’opera e da materiali e merci dichiarati dalla società.

La Commissione tributaria provinciale di Aosta accoglieva i ricorsi dei contribuenti (sentenza n. 10/03/11 dep. il 9 maggio 2011) ritenendo che le presunzioni su cui si fonda l’accertamento fossero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

L’Ufficio proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, con la sentenza indicata in epigrafe. Dopo aver rilevato l’infondatezza degli argomenti della sentenza di primo grado, il giudice di appello osserva che sia per i ricavi da mano d’opera che per i ricarichi sulle vendite i valori dichiarati dalla società sono notevolmente inferiori a quelli emersi dall’esame delle fatture attive (media oraria 23 Euro per gli operai e 20 Euro per gli apprendisti a fronte del dichiarato rispettivamente di Euro 12 ed Euro 9), nonchè dal confronto a campione fra le fatture di acquisto e quelle di vendita, (da cui emerge un ricarico del 65% a fronte del dichiarato 20%).

La società ed i soci ricorrono per cassazione con tre motivi e chiedono cassarsi la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione e con vittoria di onorari, diritti e spese.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso con ogni conseguenza di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso.

1.1- Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) – del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). La sentenza mpugnata avrebbe erroneamente ritenuto corretto ed immune da critiche il metodo di accertamento applicato dall’Ufficio, mentre invece, trattandosi di accertamento a campione, gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto indicare i criteri per la composizione del campione.

1.2- Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che le presunzioni c.d. semplicissime su cui si fonda l’accertamento possedessero invece carattere di gravità precisione e concordanza.

1.3- Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – degli artt. 2697 e 2729 c.c. perchè le presunzioni semplicissime da sole non sono idonee a supportare l’accertamento; la diversa ed erronea valutazione del giudice di appello avrebbe determinato, di conseguenza l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova.

2.1 – Il primo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili. Infatti, ancorchè formulati per violazione di legge, in realtà contestano il merito della decisione da parte del giudice di appello, mediante l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte sua rispetto alle risultanze di causa; questione che invece non attiene all’interpretazione della legge ma alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02).

2.2- Quanto poi alla composizione del campione esaminato dagli accertatori, con il primo motivo di ricorso i ricorrenti ne contestano genericamente la inutilizzabilità, omettendo però di specificare le ragioni per cui non sarebbe attendibile. Del resto, la questione non risulta sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio, per cui il motivo è inammissibile anche per difetto di specificità. La sentenza impugnata, infatti, non contiene una specifica motivazione sul punto, nè i ricorrenti hanno evidenziato in che modo e con quali atti la questione sia stata proposta in precedenza, omettendone la trascrizione, l’allegazione in copia, e perfino la specifica “localizzazione” nel giudizio di merito, per cui il motivo di ricorso non possiede l’autonomia indispensabile per consentire alla Corte, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni proposte.

2.3- Il terzo motivo del ricorso è anche infondato, perchè, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata non si fonda esclusivamente sul dato statistico delle tariffe medie delle retribuzioni e di ricarichi mediamente applicati nel settore, ma su dati certi, estrapolati dalle stesse fatture emesse e ricevute dalla contribuente, che costituiscono il fatto noto su cui si fonda la presunzione di maggio reddito, come espressamente indicato dalla sentenza impugnata.

3.1- Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il vizio di motivazione rilevante come motivo di cassazione è stato oggetto di un considerevole ridimensionamento a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al ricorso qui in esame). La norma “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). La censura mossa dai ricorrenti sotto il profilo del vizio di motivazione, invece non rientra nei limiti evidenziati da questa giurisprudenza.

3.2- Inoltre il secondo motivo di impugnazione presenta anche il vizio di mancanza di specificità, in quanto contiene una critica alla valutazione fatta dalla sentenza impugnata della valenza dimostrativa delle presunzioni, ma non specifica quale sia il fatto storico di cui lamenta l’omessa valutazione, in difformità dal principio di diritto che questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 5 Num. 4681 21 febbraio 2020) per cui: “il “fatto” ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006).

4.- In conclusione, per i motivi indicati, il ricorso va rigettato, con addebito ai ricorrenti, in solido, delle spese processuali di questo giudizio, come liquidate in dispositivo. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.300 (duemilatrecento) oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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