Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21799 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 27/09/2017, dep. 07/09/2018), n.21799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27940-2010 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATTANZIO

5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANTONINO MALATESTA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO COLUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE

PERIFERICA DI FOGGIA;

– intimati –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.F. propose ricorso avverso n. 9 avvisi di mora relativi a tasse auto, IVA, IRPEF e ILOR per gli anni dal 1991 al 1998, notificatigli dalla GEMA S.p.a., proponendo una serie di eccezioni.

L’Ufficio si costituì eccependo l’inammissibilità del ricorso, dovendo lo stesso essere proposto nei confronti della Gema S.p.a. che aveva notificato gli avvisi di mora e le precedenti cartelle esattoriali.

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia accolse il ricorso ritenendo – come riportato nella sentenza impugnata in questa sede – che gli avvisi di mora fossero nulli per carenza assoluta di motivazione, non essendo possibile dagli stessi comprendere la natura delle richieste della A.F..

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale l’Agenzia delle Entrate propose gravame cui resistette il contribuente. La Commissione Tributaria della Puglia – Sezione distaccata di Foggia, con sentenza depositata il 15 aprile 2010, accolse l’appello e dichiarò inammissibile il ricorso per essere stato lo stesso proposto non nei confronti della Gema S.p.a., che aveva notificato gli avvisi di mora e che avrebbe potuto dare la prova di aver regolarmente notificato le cartelle esattoriali cui i predetti avvisi facevano riferimento, ma nei confronti dell’Ufficio, soggetto, ad avviso della predetta Commissione, non legittimato, e compensò le spese. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale I.F. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memorie.

Le intimate Agenzia delle Entrate Sede Centrale e Agenzia delle Entrate Sede periferica di Foggia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando “Fa/sa ed erronea narrativa dei motivi di appello con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. per pronuncia oltre i limiti della richiesta (ultra petita)”, il ricorrente sostiene che non corrisponderebbe ai fatti di causa l’affermazione contenuta nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale secondo cui “l’Ufficio proponeva appello eccependo la propria carenza di legittimazione passiva”, in quanto tale motivo sarebbe stato “opposto, incidenter tantum tra altri tre, soltanto nell’atto di costituzione e risposta del primo grado di giudizio” e non sarebbe stato riproposto in appello, sicchè, ex art. 346 cod. proc. civ., doveva intendersi rinunciato.

1.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo stato riportato testualmente in ricorso l’atto di appello, almeno per la parte che rileva in relazione a quanto dedotto nel mezzo in scrutinio.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Falsa, erronea e riduttiva interpretazione del giudicato della Commissione Tributaria Provinciale n. 194/10/96”, si censura l’affermazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale secondo cui, in caso di opposizione ad avvisi di mora non preceduti da cartelle esattoriali unico soggetto legittimato sia l’agente di riscossione, il che sarebbe smentito dal principio affermato da Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16142, e si sostiene, comunque, che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ignorato che l’attuale ricorrente, nel contestare la regolarità degli avvisi di mora aveva lamentato non solo la mancata notifica delle cartelle esattoriali ma anche la mancata notifica degli avvisi di rettifica delle dichiarazioni presentate dal contribuente, il mancato invio dell’avviso bonario e l’avvenuto decorso del termine di decadenza e di prescrizione.

2.1. Il motivo risulta fondato per quanto di ragione, per l’assorbente rilievo che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (Cass. 9/02/2010, n. 2803; Cass. 9/11/2016, n. 22729; Cass., ord., 28/11/2012, n. 21220, Cass. sez. un., 25/07/2007, n. 16412), con la precisazione che la legittimazione passiva dell’ente impositore sussiste in capo all’Agenzia delle Entrate per tutti i tributi di cui si discute in causa ad esclusione delle tasse automobilistiche, in relazione alle quali la legittimazione sussiste in capo alla Regione competente.

3. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e nei termini sopra precisati; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA