Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21798 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19528/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Tekne Srl;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 87/35/09, depositata il 4 giugno 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto sufficiente il tempestivo pagamento della prima rata per perfezionare il condono per Iva, Irpeg ed Irap, L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis e, quindi, dichiarato non legittimo l’atto di diniego per l’omesso versamento delle successive rate (nella specie, l’ultima);

– assume con un unico motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, per aver escluso la decadenza del beneficio clemenziale nonostante il mancato integrale pagamento di tutte le rate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va evidenziato, preliminarmente, che dalla sentenza impugnata si rileva che l’atto di diniego di condono è relativo, tra l’altro, all’IVA, sicchè, come affermato daCass. n. 19546 del 2011 (conforme Cass. n. 8110 del 2012; Cass. n. 20435 del 2014), “la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 ed 8 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento de sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto – ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva (v. Cass. n. 20068 del 2009). Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il quale pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’Iva, deve essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06”;

– l’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione di quanto dovuto per Iva va rilevata a prescindere da specifiche deduzioni di parte poichè il principio di effettività contenuto nell’art. 10 del Trattato CE comporta, come affermato sempre da questa Corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione;

– ne deriva che la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis nella presente controversia avente ad oggetto atto di diniego di condono relativo, tra l’altro, all’IVA, va disapplicato limitatamente a tale imposta;

– con riferimento all’Irpeg ed all’Irap, invece, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile risultando omesso il prescritto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.;

– il ricorso va pertanto accolto limitatamente all’Iva e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto, negli stessi limiti, il ricorso introduttivo del contribuente, che va condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, dovendosi invece compensare le spese dei gradi di merito.

PQM

 

La Corte in accoglimento del ricorso limitatamente all’Iva, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta, negli stessi limiti, il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Rigetta il ricorso per le restanti imposte.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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