Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21798 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 27/09/2017, dep. 07/09/2018), n.21798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23591-2010 proposto da:

D.F.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLA

RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLACINO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 70/2010 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 13/05/98, D.F.M. impugnò l’iscrizione a ruolo effettuata dal Centro di Servizio delle II.DD. di Roma a seguito della liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis della dichiarazione presentata per l’anno 1989, per la somma complessiva di L. 8.880.280 (L. 195.000 per ILOR, oltre L. 59.000 di interessi per ritardata iscrizione, e L. 6.548.000 per IRPEF, oltre L. 1.980.000 di interessi per ritardata iscrizione).

Ad avviso dell’Ufficio, il recupero del credito non spettante effettuato con la suddetta iscrizione a ruolo scaturiva dal mancato riconoscimento delle eccedenze IRPEF e ILOR dell’anno precedente, richieste nella dichiarazione congiunta presentata il 31 maggio 1990 per i redditi 1989, che non avevano alcun riscontro con la dichiarazione dei redditi 1988.

Sostenne la ricorrente che l’addebito per ILOR era privo di giustificazione avendo pagato per l’anno di imposta 1989 la somma di L. 245.000 quale acconto e che nel mod. 740/90 (relativo all’anno di imposta 1989) aveva calcolato l’importo totale a tale titolo di L. 243.000, facendo rilevare che vi era una eccedenza di imposta dalla precedente dichiarazione di L. 195.000 ma che la somma versata copriva interamente il debito di imposta.

Quanto all’IRPEF, la ricorrente rappresentò che nel quadro N del mod. 740/90 era stato dichiarato da lei e dal coniuge (trattandosi di dichiarazione congiunta) di aver pagato l’intero importo e di essere creditori di L. 6.548.000 da portare in diminuzione IRPEF per l’anno di imposta 1990.

L’Ufficio non si costituì.

La C.T.P. accolse il ricorso riconoscendo sia il credito IRPEF che quello ILOR.

L’Agenzia delle Entrate propose appello avverso detta sentenza, eccependo che la contribuente, nel compilare la dichiarazione dei redditi 1988, era incorsa in un errore di calcolo nella determinazione dell’eccedenza da riportare all’anno successivo e, pertanto, la stessa era stata interamente recuperata in sede di controllo.

La Commissione Tributaria Regionale accolse l’appello dell’Ufficio ritenendo valide le motivazioni addotte per l’iscrizione a ruolo.

Avverso la decisione di secondo grado la D.F. propose ricorso per cassazione, che venne accolto con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio (sentenza n. 2842/09).

L’Agenzia delle Entrate riassunse la causa, ribadendo la legittimità del suo operato.

Si costituì in quella sede la ricorrente ribadendo le sue difese ed evidenziando che contraddittoriamente l’Ufficio, in sede di appello, aveva precisato che le sue deduzioni si basavano su un ricalcolo delle eccedenze derivanti dalla dichiarazione dei redditi del 1988 determinate in L. 2.460.000, senza avvedersi che, nel ribadire la legittimità del suo operato, l’iscrizione a ruolo si riferiva al pagamento di una somma non dovuta nell’ammontare indicato nella cartella esattoriale e che i coniugi C. D.F. si erano limitati ad indicare come credito da utilizzare nelle successive dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ad avviso della D.F., fatti i conteggi in base a quanto dedotto dallo stesso Ufficio, era dovuto l’importo di L. 2.420.00 che l’Agenzia aveva ammesso essere stato pagato “in conseguenza di notificazione” dal C., sicchè i coniugi C. D.F. avevano pagato quanto dovuto.

Lamentò, infine, la ricorrente che, per quanto atteneva all’ILOR, inspiegabilmente l’Ufficio non avesse ammesso il suo errore pur essendo in atti la prova del pagamento, essendo stata l’imposta dovuta per l’anno 1989 (a prescindere da eccedenze di imposta per l’anno 1988) integralmente assolta con i versamenti effettuati. Concluse per l’inesistenza del credito.

La C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 70/38/10, accolse parzialmente il ricorso in riassunzione dell’Ufficio, dichiarando dovute solo le imposte iscritte a ruolo a titolo di IRPEF.

Avverso tale decisione D.F.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva al fine di ricevere l’avviso di fissazione di udienza di discussione e ha poi depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La memoria depositata dall’Agenzia deve ritenersi ammissibile. Ed invero, relativamente ai ricorsi per cassazione depositati prima del 30 ottobre 2016, per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, in forza del nuovo rito introdotto con il D.L. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), deve riconoscersi al resistente, pur costituitosi tardivamente al fine di partecipare alla discussione orale, la facoltà di depositare memoria, per evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU, e deve ritenersi che tale attività rileva ai fini del computo delle spese processuali (Cass., ord., 22/02/2017, n. 4533, v. anche Cass., ord., 27/02/2017, n. 4906; Cass., ord., 24/03/2017, n. 7701, Cass., ord., 19/05/2017, n. 12657)

2. L’unico motivo è così rubricato: “Omessa e/o insufficiente e contradditoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia per mancato esame delle risultanze processuali – Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa considerazione dei limiti della richiesta indicati dall’Amministrazione appellante – Illegittimità della pretesa erariale per insussistenza del credito iscritto a ruolo: violazione dell’art. 115 c.p.c. (mancanza di prova circa la esistenza del credito nell’ammontare indicato nella cartella esattoriale impugnata)”.

Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la situazione di fatto era diversa da quella ipotizzata per l’emissione della cartella esattoriale e lo stesso Ufficio se ne era reso conto tanto da produrre in giudizio un conteggio diverso da quello originario, pur se aveva poi insistito nel chiedere al Giudice dell’appello la conferma della cartella e, quindi, della pretesa con la stessa formalizzata.

Ad avviso della ricorrente, esattamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe rilevato che nel mod. 740/89 figura un credito da portare in detrazione di L. 2.460.00 ma non avrebbe tratto da tale rilievo le conseguenze dovute, avendo omesso di spiegare come e perchè dovesse considerarsi corretta la richiesta della somma di L. 6.815.00, per l’anno 1989.

Sostiene la D.F. che, tenendo conto che l’Ufficio aveva indicato come eccedenza l’importo di L. 2.460.000 e tenuto conto dell’importo versato in acconto L. 1.935.000, il credito dell’Amministrazione Finanziaria sarebbe stato di L. 2.420.000, somma di molto inferiore a quanto richiesto con la cartella impugnata; deduce che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe in sentenza affermato che “inspiegabilmente” l’importo in detrazione era pari a L. 11.428.000, sicchè era legittimo, da parte dell’Ufficio, il mancato riconoscimento delle eccedenze 1988, senza avvedersi che, stante l’eccedenza di L. 2.460.000, il ricalcolo andava effettuato tenendo conto di tale eccedenza, in base alle stesse deduzioni dell’Ufficio.

Secondo la ricorrente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe, quindi, omesso di esaminare sia le deduzioni dell’Ufficio che quella della contribuente, con conseguente difetto di motivazione su punti decisivi della controversia.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità circa l’ammissione, da parte dell’Ufficio, dell’intervenuto dedotto pagamento da parte del coniuge della D.F. (v. ricorso p. 5), non avendo quest’ultima precisato specificamente in ricorso quando, con quale atto e in che termini sia stata fatta tale ammissione.

A quanto precede va, inoltre, aggiunto che la decisione impugnata si basa su accertamenti in fatto la cui censura è inammissibile in questa sede.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA