Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21797 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19158/2010 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Renato Torrisi,

presso il medesimo elettivamente domiciliato, in Catania, via

Umberto n. 184, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia sez. staccata di Catania n. 2/18/10, depositata il 14

gennaio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale

Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– M.M. impugna per cassazione la decisione della CTR della Sicilia che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’accertamento, per il 1998, per Iva, Irpef ed Irap, effettuato su base parametrica, assumendo, con due motivi, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,della L. n. 549 del 1995, art. 39 e del D.P.R.C. 29 gennaio 1996, per aver la CTR ritenuto la fondatezza dell’accertamento sulla base del solo scostamento dai parametri, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per aver ritenute non idonee le circostanze addotte dal contribuente;

– i motivi, il cui esame va effettuato unitariamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per carenza di autosufficienza;

– secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte, invero, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici” (già Sez. U, n. 26635 del 2009; ma v. anche Cass. n. 11633 del 2013; Cass. n. 17646 del 2014; Cass. n. 10047 del 2016; Cass. n. 14288 del 2016; Cass. n. 9484 del 2017);

– nella vicenda in esame, in esito al contraddittorio, l’Ufficio ha emesso avviso di accertamento sulla base delle risultanze disattendendo le ragioni del contribuente poichè questi non aveva fornito documentazione adeguata a giustificare lo scostamento, motivazione questa ritenuta congrua dalla CTR che ha valutato le doglianze del contribuente circoscritte a “generiche considerazioni e a circostanze di fatto non idonee a giustificare quanto a suo tempo dichiarato”;

– tale affermazione non è stata utilmente censurata avendo il ricorrente omesso, in inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso, di riprodurre sia l’avviso di accertamento, sia le osservazioni, e le circostanze così dedotte, asseritamente valutate come generiche, sì da consentirne la diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte, sicchè deve concludersi che la procedura sia stata legittimamente intrapresa e conclusa dalla Amministrazione finanziaria e che, correttamente, la CTR abbia ritenuto l’avviso motivato in termini adeguati;

– il ricorso va, pertanto, rigettato per inammissibilità dei motivi;

nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA