Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21797 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 09/10/2020), n.21797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6430/2015 R.G. proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), res. in (OMISSIS), rapp.to e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Gian Mario

Fattacciu del Foro di Cagliari e dall’avv. Stefania Saraceni del

Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Via Ugo Bartolomei n. 23

è elett. dom.to;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna n. 246/04/14, depositata il 14 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con distinti ricorsi, B.G., titolare di impresa operante nel settore edilizio, impugnava innanzi alla CTP di Cagliari

gli avvisi di accertamento NN. (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali l’Agenzia delle Entrate di Cagliari (OMISSIS), sulla scorta dell’elaborazione mediante studi di settore, aveva recuperato a tassazione IVA, IRPEF, addizionali ed IRAP, rispettivamente per gli anni 2003 e 2004, applicando le relative sanzioni, avendo accertato per il primo un maggior ricavo di Euro 20.573,00 e per il secondo un maggior reddito di Euro 55.950,00.

La CTP di Cagliari, riuniti i ricorsi, con sentenza N. 194/01/2011, respingeva il primo e dichiarava inammissibile il secondo, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 omettendo ogni valutazione delle censure di merito.

Su appello del contribuente, che deduceva la nullità della notifica dell’avviso di accertamento e la connessa tempestività del proprio ricorso per ottenere l’esame delle censure di merito contro l’avviso impugnato, la CTR, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha confermato integralmente la statuizione del primo Giudice, in relazione all’annualità 2004, mentre l’annualità 2003 era stata nelle more definita stragiudizialmente tra le parti. In particolare i Giudici d’appello così ricostruivano la vicenda notificatoria oggetto del gravame: “a) l’Ufficio delle Entrate di Cagliari (OMISSIS) aveva notificato al B. in data 7 maggio 2009…invito al contraddittorio con il quale lo informava che i compensi dichiarati per l’anno 2004 risultavano non compatibili con gli appositi studi di settore… omissis…. Si era svolto, quindi, il contraddittorio al termine del quale…le parti non erano addivenute ad un accordo.

b) L’Ufficio in data 21 novembre 2009 aveva notificato a mezzo del servizio postale l’avviso di accertamento n. (OMISSIS);

c) l’ufficio postale aveva certificato con apposita relata…la consegna dell’atto a mani della madre convivente…omissis…l’ufficiale postale notificatore attestava altresì…l’avvenuta trasmissione in data 23 novembre 2009 della raccomandata di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c.;

d) B.G. in data 10 febbraio 2010 propose ricorso alla CTP di Cagliari mentre il 20 gennaio 2010 aveva presentato una istanza di accertamento per adesione, dopo avere però già ricevuto regolare invito al contraddittorio.

Alla stregua di tale ricostruzione dei fatti, la CTR ha condiviso in toto la pronuncia appellata, poichè l’istanza di accertamento per adesione era inefficace, D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 2 a sospendere i termini per l’impugnazione, essendo stata preceduta da invito al (e svolgimento del) contraddittorio in fase amministrativa, e quindi ha ritenuto il ricorso prima facie tardivo. Alla luce delle censure dell’appellante che proponevano la questione della validità della notifica dell’avviso per carenza della relata, ha affermato che, pur a voler ritenere l’esistenza di un vizio della notifica (comunque escluso per avere la CTR affermato che detta relata fosse “esattamente individuabile”), si tratterebbe comunque non già di inesistenza, bensì di nullità, essendo ben individuati luogo e persona che aveva ricevuto l’atto, comunque da escludere stante la particolare procedura di notifica a mezzo del servizio postale, per la quale, secondo orientamento costante di legittimità, la relata non è necessaria, essendo sostituita dalle attestazioni dell’ufficiale postale, aventi valore di fede privilegiata fino a querela di falso. Nella specie questi “ha annotato la trasmissione della raccomandata secondo le indicazioni di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4 con le specificazioni ivi previste”; sicchè “nessuna altra relata di notifica all’infuori di quella costituita dall’avviso di ricevimento può (o deve) essere compilata essa contiene tutte le indicazioni necessarie ed indispensabili prescritte dalla normativa che consentono il collegamento con l’ufficio emittente, mentre il momento di perfezionamento della notificazione viene individuato, per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso…”.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.

L’Agenzia intimata si è costituita previa rituale notificazione di controricorso.

Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 la Corte, udita la relazione del Cons. Nocella, ha deciso la causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il B. denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 137 segg. c.p.c., poichè la CTR non avrebbe considerato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982, art. 14 pur consentendo la notifica diretta degli atti tributari direttamente da parte dell’Ufficio che li emette, fa rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 che escluderebbe tale forma di notifica per gli avvisi di accertamento, che necessiterebbe pur sempre dell’intermediazione di un soggetto abilitato alla notifica.

Il motivo è infondato.

Come affermato dal ricorrente, la L. n. 890 del 1982, art. 14 consente in via generale la notifica diretta degli atti dell’Amm.ne Finanziaria mediante ricorso diretto, cioè senza l’intervento di ufficiali giudiziari o messi notificatori, al servizio postale; diversamente invece da quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa norma non deroga a tale principio per la notifica degli avvisi di accertamento (cfr. da ultimo Cass. sez.V ord. 19.12.2019 n. 34007), ma “fa salve” le disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nel senso che, ove ritengano opportuno, le medesime Amministrazioni possono avvalersi dell’intermediazione dei soggetti esterni ad esse ed abilitati alla notificazione degli atti giudiziari. Ne consegue che le disposizioni che prescrivono la compilazione della relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto notificato (L. n. 890 del 1982, art. 3) si applicano esclusivamente nei casi di notifica a mezzo di soggetto notificatore terzo (come del resto esplicitato dalla formulazione letterale del precetto, che si riferisce direttamente agli adempimenti dell’ufficiale giudiziario), non già ai casi di notifica diretta ai sensi dell’art. 14, nei quali si applicano direttamente le norme relative alle modalità di trasmissione dei plichi raccomandati descritte dalle norme disciplinanti il servizio postale, che non prevedono la estensione della relata; ed in tal senso si è già pronunciata questa Corte (cfr. Cass. sez. V 4.07.2014 n. 15315; Cass. sez. V 15.07.2016 n. 14501; Cass. sez. V 14.11.2019 n. 29642).

Riscontrata quindi la legittimità, anche per gli atti impositivi, del ricorso alla notificazione diretta da parte dell’Ufficio Finanziario, ne consegue l’irrilevanza della mancata compilazione della relata, i cui requisiti sono sostituiti dalle attestazioni dell’agente postale sull’avviso di ricevimento circa le attività compiute, tra le quali, anche nel caso di specie, l’invio della comunicazione di avvenuta notifica; sicchè questa deve ritenersi avvenuta in data 21.11.2009, con la consegna alla madre convivente nel domicilio del contribuente, ed il ricorso da questi proposto contro l’avviso soltanto il 10 febbraio 2010 deve ritenersi ampiamente tardivo.

L’infondatezza dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al rimborso in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto altresì che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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