Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21796 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 29/08/2019), n.21796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26924-2016 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUISA CARPENTIERI;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ ITALIANA GESTIONE CREDITI SPA, N.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 898/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CRASTOLLA GUIDO BRUNO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1993 la società bancaria Credito Popolare Salentino soc. coop. a r.l. (che in seguito muterà ragione sociale in Banca del Salento) iniziò una procedura esecutiva di espropriazione immobiliare nei confronti della sua debitrice S.A., sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato da un contratto di mutuo.

2. Il credito scaturente dal suddetto contratto di mutuo venne ceduto dalla Banca del Salento alla Banca 121 s.p.a. (la quale in seguito muterà ragione sociale in Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.); e quindi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena alla Società Italiana Gestione Crediti s.p.a., in data 23.12.1997.

3. Nel 2004 S.A. propose opposizione all’esecuzione deducendo – per quanto in questa sede ancora rileva – che la somma mutuata “non era mai entrata nella disponibilità” di essa mutuataria.

4. Con sentenza 6 giugno 2012 n. 1766 il Tribunale di Lecce rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

5. Con sentenza 21 settembre 2016 n. 898 la Corte d’appello di Lecce riformò la sentenza di primo grado ed accolse l’opposizione.

La Corte d’appello ritenne che la banca, sulla quale incombeva il relativo onere, non avesse fornito una prova certa di aver effettivamente erogato la somma oggetto del contratto di mutuo; deferì di conseguenza giuramento suppletorio alla parte opponente, la quale lo prestò dichiarando di non aver mai ricevuto la suddetta somma.

Sulla base di tale giuramento la Corte d’appello, come detto, accolse l’opposizione.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso illustrato da memoria S.A..

Il ricorso è stato notificato oltre che ad S.A., anche a N.L., terzo datore d’ipoteca, ed alla Società Italiana Gestione Crediti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo esporre i motivi di ricorso, giacchè questo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

1.2. L’esecuzione alla quale si è opposta S.A. venne fondata su un titolo stragiudiziale.

Quando l’esecuzione sia fondata su un titolo stragiudiziale, il debitore con l’opposizione all’esecuzione può dedurre, come noto, qualsiasi vizio che comprometta la validità o l’efficacia del titolo esecutivo, anche anteriore alla formazione di esso.

In tal caso il giudizio di opposizione all’esecuzione ha un oggetto che si estende dall’atto (il titolo) al rapporto da esso sotteso, rapporto che ovviamente solo con l’opposizione all’esecuzione può pervenire all’esame d’un organo giudicante, al contrario di quanto avviene nell’ipotesi di opposizione ad esecuzioni fondate su titoli esecutivi giudiziali, nel qual caso non possono essere fatti valere dall’opponente fatti anteriori alla formazione del titolo.

Oggetto del presente giudizio di opposizione all’esecuzione è dunque lo stabilire se S.A. sia o no debitrice, in virtù del contratto di mutuo 25.2.1992.

Ora, lo stabilire se un rapporto obbligatorio esista o non esista, è accertamento che non può che essere compiuto nei confronti del creditore: e creditore di S.A. all’epoca dell’introduzione del giudizio di opposizione (2004) era (od affermava di essere) la Società Italiana Gestione Crediti.

Ed infatti dalla sentenza impugnata (p. 2) e dallo stesso ricorso (p. 3, p. 1.2) si apprende che l’opposizione all’esecuzione venne proposta da S.A. nei confronti della Società Italiana Gestione Crediti, e che fu quest’ultima società a costituirsi in primo grado e contestare le pretese atto ree.

Dai medesimi atti (sentenza e ricorso) si apprende altresì che l’appello avverso la sentenza di primo grado, proposto da S.A., fu rivolto nei confronti sia della Società Italiana Gestione Crediti che della Monte dei Paschi di Siena; che tuttavia solo la prima si difese; che la seconda restò contumace.

1.3. In mancanza dunque di ulteriori precisazioni, che era onere della ricorrente fornire, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e che non sono state fornite (ad esempio, che la cessione avvenne pro solvendo), è dunque impossibile per questa Corte anche solo intuire quale interesse possa avere la società ricorrente a sentir dichiarare la validità e l’efficacia d’un contratto per effetto del quale, anche in caso di accoglimento del ricorso e successivo rigetto dell’opposizione, non lei, ma il cessionario del suo credito avrà diritto a soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata.

1.4. Nè vengono in rilievo nel caso di specie i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cedente resta legittimato a compiere gli atti dell’esecuzione, in applicazione del generale precetto di cui all’art. 111 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 7780 del 20/04/2016, Rv. 639498 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4985 del 11/03/2004, Rv. 570996 – 01).

Nel caso di specie, infatti, non agita validità degli atti della procedura esecutiva si controverte, ma validità del titolo che la sottende, ed in un caso in cui la cessione è avvenuta sette anni prima dell’introduzione del giudizio di opposizione.

Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile per difetto di interesse della società ricorrente, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla rifusione in favore di S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. n. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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