Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21796 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 29/07/2021), n.21796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29766-2017 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA PALOMBI;

– ricorrente –

contro

KUWAIT PETROELUM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 130,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2013/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2017 R.G.N. 6754/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha rigettato la domanda proposta da L.V. nei confronti di Kuwait Petroleum Italia s.p.a. ed ha dichiarato nulla la domanda avanzata dalla società di restituzione percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. Il giudice di appello, nel richiamare la giurisprudenza della Cassazione sul tema, ha ritenuto che la causale apposta al contratto stipulato da Adecco s.p.a. con Kuwait s.p.a. fosse sufficientemente specifica poiché era stata esplicitata la ragione tecnico produttiva (introduzione di nuova modalità tecnico operativa informatica “nuovo progetto in ambito IT”) che aveva indotto la società a ricorrere alla somministrazione di lavoro, tenuto conto dell’inquadramento del personale, delle mansioni e del luogo e del tempo di lavoro, che chiarivano e confermavano ulteriormente la ragione del ricorso alla somministrazione.

3. Quanto ai contratti di somministrazione successivi, del pari impugnati in primo grado, il cui esame era stato ritenuto assorbito per effetto dell’accoglimento delle censure avanzate nei confronti del primo di essi, la Corte di merito ha evidenziato che la parte appellata non aveva richiamato, ex art. 346 c.p.c., le domande in tal senso formulate in primo grado che, perciò, dovevano ritenersi abbandonate.

4. La domanda di restituzione infine è stata ritenuta nulla a cagione della sua estrema genericità.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo al quale ha opposto difese la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

6. Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 21 e 27; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (inesistenza del picco) che era stato oggetto di discussione tra le parti ed infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., per avere la Corte di merito trascurato di considerare che nessuna specifica censura era stata rivolta alla società alla sentenza di primo grado.

6.1. Ad avviso della ricorrente la Corte di merito, implicitamente respinta la censura di genericità dei motivi di ricorso, non avrebbe chiarito sulla base di quali ragioni ha ritenuto che esistesse in concreto un picco di attività tale da non poter essere fronteggiato con il personale già in organico e richiedere una implementazione con lavoratori somministrati secondo una valutazione da fare ex ante.

7. Il ricorso non può essere accolto.

7.1. Con riguardo all’ammissibilità dell’appello della società osserva il Collegio che, pur tralasciando di considerare che la doglianza avrebbe dovuto essere veicolata come error in procedendo e non, come dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, comunque la censura è a sua volta generica poiché, pur deducendo che l’appello proposto dalla società, a cagione della genericità delle sue censure, sarebbe stato inidoneo a scalfire la sentenza impugnata, tuttavia trascura di riportare il contenuto della sentenza di primo grado e delle censure stesse precludendo così alla Corte ogni possibile valutazione, ex actis, della consistenza della denunciata violazione di legge.

7.2. Quanto alla denunciata falsa applicazione delle disposizioni che regolano il contratto di somministrazione, la censura si risolve in una diversa interpretazione del significato della causale apposta al contratto rispetto alla quale nessun vizio di interpretazione dei documenti viene denunciato. Con la doglianza ci si limita, nella sostanza, ad opporre una lettura differente degli atti che non esclude però che quella data dal giudice di appello non sia del pari plausibile. In tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (cfr. Cass. 22/06/2017 n. 15471 e più recentemente n. 15631 del 22/07/2020).

7.3. Inoltre la ricorrente procede ad una ricostruzione dei fatti acquisiti in giudizio meramente contrappositiva rispetto a quella operata dalla Corte di merito senza che venga evidenziato in concreto quale sia il fatto decisivo trascurato che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito del giudizio.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che, all’esito dell’esame degli atti della società controricorrente, non è stata rinvenuta la procura speciale che sarebbe stata “apposta su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto”. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

 

 

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