Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21796 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23733-2013 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO

QUARANTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO BALLOI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA CAGLIARI, in persona del Commissario Straordinario,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 27, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO SESTU giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 532/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO;

udito l’Avvocato ANDREA MELUCCO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso nei

confronti della sola posizione della Provincia di Cagliari.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2007 C.G. convenne in giudizio la Milano ass.ni s.p.a. e la Provincia di Cagliari perchè, ognuna per la propria parte, rispondesse dei danni subiti dall’immobile di sua proprietà sito a (OMISSIS). Espose la C. che la zona di (OMISSIS) nel (OMISSIS) era stata interessata da copiosissime piogge che, a causa della insufficiente manutenzione delle opere di canalizzazione delle acque piovane realizzate dalla Provincia di Cagliari, le acque meteoriche erano torrenzialmente affluite nel suo immobile, allagandone il seminterrato e il primo piano e provocando ingenti danni all’immobile e agli arredi. Dedusse anche che nel corso di una visita effettuata all’immobile nel gennaio 2005 si era avveduta che anche il tetto era stato lesionato dagli eventi atmosferici sopradetti, causando ulteriori danni. Per questi ultimi chiese l’indennizzo alla Milano Ass.ni perchè rientranti nella polizza stipulata dalla C. con la società assicuratrice.

Si costituì la Milano ass.ni sostenendo che la garanzia non era operativa giacchè erano esclusi, come risultava dalle condizioni generali di polizza, i danni derivanti da alluvioni e frane e quelli causati da rottura o rigurgito di sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni d’acqua, da fuoriuscita d’acqua dalle usuali sponde, anche se verificatesi a seguito di eventi eccezionali. Dedusse anche che il sinistro era stato denunciato oltre il termine di cui all’art. 1913 c.c. e art. 12 condizioni di polizza.

La Provincia di Cagliari costituitasi sostenne che il danno lamentato era dipeso dall’eccezionalità dell’evento documentato dalla dichiarazione di calamità naturale del Comune, dalle opere murarie realizzate dal condominio e dalla pendenza delle strade che avevano permesso il convogliamento di acqua e fanghi nella villetta dell’attrice.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 550/2011, respinse la domanda dell’attrice ritenendo che per quando riguardava i danni al tetto non rientrassero in quelli garantiti dalla polizza e che, in ogni caso, erano stati denunciati tardivamente. Per i danni del seminterrato, di cui doveva rispondere la Provincia, rilevò l’eccezionalità degli eventi atmosferici.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 532 del 26 luglio 2013.

3. Avverso quest’ultima pronunzia, C.G. propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso la Provincia di Cagliari. La Milano non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1913/1915 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1913/1915, 2735 e 2697 c.c., artt. 115, 116 e 117 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Lamenta che la corte territoriale ha errato perchè ha ritenuto che la denuncia era stata fatta in ritardo rispetto alla data dell’evento, per cui i danni non erano riconducibili agli eventi noti oppure che il ritardo era stato intenzionale e, quindi, tale da comportare la decadenza del diritto. Sostiene che la Milano non ha mai sollevato nella fase della trattativa stragiudiziale questioni relative alla tempestività della denuncia. Per cui manca la prova sia che la denuncia sia stata fatta dolosamente in ritardo, sia che tale ritardo avesse limitato in qualche modo i diritti della compagnia di assicurazioni. Inoltre, aggiunge la ricorrente, nessuno dei documenti prodotti è stato nè disconosciuto nè denunciato per falso. Risultano poi violate le norme che presiedono l’onere della prova contraria in capo all’assicuratore che è tenuto al ristoro di polizza perchè il giudice del merito ha ritenuto non sufficienti le prove allegate e le deposizioni dei testi, quando la Milano non ha mai contestato il fatto ma solo la relativa causalità legata ad agenti atmosferici. Quindi, a fronte dell’onere della prova dell’assicurato la Milano non ha fornito prova contraria.

I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.

La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito con motivazione congrua e scevra da vizi logico giuridici ha affermato che in ogni caso, e quindi a prescindere dalla tardività della denuncia, in merito ai danni che sarebbero stati riscontrati (…) non è stata fornita alcuna prova documentale tali non potendosi considerare le insignificanti fotografie prodotte (..)(pag. 11 sentenza).

Manca, non solo la prova del danno, ma anche la prova del nesso causale tra gli eventi eccezionali verificatisi e i danni al tetto. Insomma il giudice l’effettuata attenta valutazione delle prove agli atti e le ha ritenute insufficienti. E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

I motivi denunciati per vizi di motivazione sono inammissibili perchè la ricorrente non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.3. Con il terzo motivo, la C. lamenta la “violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Si duole che il giudice del merito abbia errato perchè non ha considerato che era onere della Provincia convenuta dimostrare la forza maggiore. Del resto, la insufficiente canalizzazione delle acque meteoriche e la scarsissima manutenzione dei canali esistenti dimostravano di per sè la responsabilità della Provincia ex art. 2051 c.c..

Il motivo è inammissibile per il mancato rispetto dei limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte d’Appello, in ogni caso, ha fornito una motivazione esaustiva e scevra da vizi logico-giuridici ritenendo che il nesso causale era stato interrotto dagli eventi eccezionali che hanno interessato la zona e che hanno poi portato il Comune a dichiarare lo stato di calamità.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza solo per la controricorrente costituita.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della sola controricorrente, la Provincia, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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