Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21796 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18969/2010 R.G. proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Livia Salvini e

dall’Avv. Giancarla Branda, elettivamente domiciliato presso di

loro, in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 83/1/2009, depositata il 26 maggio 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dal Prof. Avv. Livia Salvini e dall’Avv.

Giancarla Branda.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– R.G., esercente l’attività di promotore di servizi finanziari, impugna per cassazione la decisione della CTR della Lombardia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’accertamento, per il 2001, per Iva, Irpef ed Irap, effettuato su base parametrica, assumendo, con quattro motivi, (a) la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 183, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè degli artt. 2697,2728 e 2729 c.c. per aver la CTR ritenuto sufficiente lo scostamento dai parametri a fondare l’accertamento e a determinare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, doglianza che reitera (b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione dei principi processuali in materia di riparto degli oneri probatori, nonchè (c) per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, identificato nell’attività d’impresa del contribuente, promotore finanziario monomandatario, ed (d) insufficiente motivazione in ordine all’andamento “non brillante” dei mercati finanziari in esito all’attentato in data 11 settembre 2011 alle torri gemelle.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati;

– secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici” (già Sez. U, n. 26635 del 2009; ma v. anche Cass. n. 11633 del 2013; Cass. n. 17646 del 2014; Cass. n. 10047 del 2016; Cass. n. 14288 del 2016; Cass. n. 9484 del 2017);

– nella vicenda in esame, invero, in esito al contraddittorio, l’Ufficio ha ritenuto che il contribuente non avesse “documentato in alcun modo i fatti e le circostanze idonei a giustificare Io scostamento dei ricavi dichiarati sulla base dei parametri” o “l’eventuale presenza di discrepanze” o “eventuali errori” e, a conforto della ricostruzione, aveva rilevato l’incongruità dei ricavi dichiarati (circa 78 milioni di Lire) rispetto alle spese sostenute (circa 59 milioni di Lire) e che mal si conciliava con l’ammontare dei ricavi stessi il valore dei beni strumentali (circa 74 milioni di Lire, di cui 51 milioni per l’autovettura);

– le circostanze dedotte dal contribuente, inoltre, erano costituite dal “tracollo” della borsa a seguito dell’attentato alle twin towers dell’11 settembre 2011 e dalla documentazione contabile relative all’attività svolta quale promotore finanziario monomandatario, la prima delle quali, tuttavia, affermata solo come notoriamente rilevante, mentre la seconda costituisce circostanza che, in sè, non preclude, nè osta all’accertamento induttivo, e ciò tanto più che l’evento impeditivo asseritamente venuto ad esistenza riguardava gli ultimi mesi dell’anno 2001;

– ne deriva che la CTR, nel valutare l’accertamento posto in essere dall’Agenzia delle entrate, si è attenuta ai sopra richiamati principi, avendo ritenuto l’accertamento, sorto in esito al contraddittorio, corredato della prova, da parte dell’Ufficio, dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente;

– il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo il ricorrente, che pure ha riprodotto gli atti giudiziali e l’avviso di accertamento, omesso di trascrivere il contratto con il quale risultava monomandatario della società Area Banca Spa e da cui trae origine l’asserita unicità delle transazioni poste in essere e della percezione delle conseguenti commissioni, sicchè ne resta preclusa la diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte;

– il quarto motivo non è fondato;

– la CTR, invero, ha ritenuto che l’attentato terroristico dell’11 settembre 2011 avesse inciso in termini assai meno radicali di quanto sostenuto dal contribuente ed ha ancorato il proprio ragionamento, in termini congrui e coerenti, alla luce degli stessi dati di fatto introdotti dalla parte atteso che “dal grafico MIB dal 1994 ad oggi… per l’anno 2001, fatta eccezione per “l’affondo” in occasione dell’attentato, dal quale tuttavia la Borsa Valori si era ripresa nell’arco di 15 giorni, l’andamento anche se non brillante non era stato catastrofico”, concludendo per ritenere l’evento non significativo (“non presenta le condizioni soggettivi ed oggettive da superare l’applicazione del parametro”);

– nè appare decisiva, pertanto, la contestata mancata più specifica precisazione della locuzione “se non brillante”, che si riferisce all’ordinario andamento dell’intera annualità di borsa e non, invece, all’effetto conseguente all’evento terroristico;

– da ultimo, va esaminata la richiesta di applicazione, formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c., dello ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015 e di conseguente rideterminazione delle sanzioni in tema di infedele dichiarazione Irpef, Irap ed Iva;

– la modifica normativa in esame, invero, anche con riguardo all’infedele dichiarazione, non opera in maniera generalizzata in favor rei, operando anche (D.Lgs. n. 471, art. 1, nuovi commi 3 ed 8) un aggravio della sanzione, con la conseguenza che la mera affermazione di uno ius superveniens più favorevole, non consente di operare sic et simpliciter la trasformazione della sanzione irrogata in sanzione illegale, specie in assenza di specifica deduzione dell’applicabilità in concreto di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella applicata, nel caso in esame mancata con riferimento sia ai margini edittali della sanzione inflitta che alla valutazione della gravità della violazione;

– ne deriva che deve escludersi che la mera deduzione di uno ius superveniens più favorevole, senza alcuna altra precisazione con riferimento al caso concreto, sia tale da imporre il rinvio della causa al giudice di merito, a ciò ostandovi non soltanto il principio di necessaria specificità dei motivi di ricorso in cassazione (Cass. n. 24625 del 2015), ma anche e soprattutto il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost. (Cass. n. 20141 del 2016);

– il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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