Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21796 del 09/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 09/10/2020), n.21796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28383/2014 R.G. proposto da:
ESSENZE & PROFUMI S.R.L. in Liquidazione, C.F. (OMISSIS), con
sede in Napoli, Via S. Lucia n. 29, rapp.ta e difesa, giusta procura
a margine del ricorso, dall’avv. Graziella Ausiello del Foro di
Napoli dom.ta per legge presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, che ha indicato fax e PEC per le notifiche;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 3631/33/14, depositata il 8 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre
dal Cons. Luigi Nocella.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La s.r.l. Essenze & Profumi impugnava innanzi alla CTP di Napoli la cartella di pagamento N. (OMISSIS), notificata il 4.11.2011, con la quale Equitalia Polis s.p.a. aveva richiesto il pagamento di IVA ed IRES oltre interessi e sanzioni, fondata su iscrizione a ruolo a titolo definitivo di quanto accertato per l’anno 2004 dall’Agenzia delle Entrate di Napoli con avviso d’accertamento N. (OMISSIS). In particolare la ricorrente eccepiva in via pregiudiziale l’omessa notifica dell’avviso medesimo, non essendo effettuati gli adempimenti ex art. 140 c.p.c. dell’affissione dell’avviso sulla porta del destinatario nè essendo avvenuto il recapito della CAD; nel merito l’infondatezza dell’accertamento.
La CTP di Napoli, nel contraddittorio costituito anche con l’Agenzia delle Entrate, con sentenza N. 514/18/2012, respingeva il primo ritenendo regolare la notifica dell’avviso di accertamento e ritenendo assorbite le censure di merito.
Su appello del contribuente, che insisteva nell’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, la CTR, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha confermato integralmente la statuizione del primo Giudice, ritenendo accertato il compimento di tutte le formalità richieste per la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., evincibile dall’A.R. depositato dall’Agenzia resistente; in particolare era in essa documentato che la comunicazione CAD inviata a N.P., legale rapp.te della Società, era stata restituita al messo notificatore per compiuta giacenza, sicchè il ricorso doveva ritenersi inammissibile.
La Società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.
L’Agenzia intimata si è costituita tardivamente con memoria ex art. ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione pubblica.
Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 la Corte, udita la relazione del Cons. Nocella, ha deciso la causa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la Essenze & Profumi denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., poichè la CTR non avrebbe considerato che, nel caso di notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., l’agente postale avrebbe dovuto rilasciare avviso del deposito della raccomandata informativa presso l’Ufficio postale, annotando l’esecuzione della formalità sull’avviso di ricevimento del plico da notificare. Invece in detto avviso non risulterebbe alcuna annotazione dell’avviso lasciato al destinatario e della relativa data, la comunicazione informativa sarebbe stata inviata con raccomandata ordinaria ma avrebbe rispettato il termine di deposito presso l’Ufficio postale di 10 gg. previsti per gli atti giudiziari e non già quello di 30 gg. previsti per le raccomandate ordinarie; la ricorrente ne deduce quindi l’incompletezza del procedimento notificatorio sia per la mancata annotazione dell’affissione dell’avviso sulla porta del domicilio del destinatario, sia per il mancato completamento della giacenza prevista dal regolamento postale, e quindi l’erroneo mancato rilievo dell’inesistenza della notifica.
Il motivo è inammissibile.
La complessa censura articolata, invero, presuppone un analitico esame della relata di notifica e delle attestazioni presenti sull’avviso di ricevimento che la Corte non può operare in assenza, nel ricorso, di una trascrizione letterale quanto più possibile integrale di entrambi i documenti, e la specifica indicazione del momento di avvenuta produzione e della precisa collocazione del documento al quale si intende fare riferimento, a mezzo dei quali possa effettuarsi, senza ricorso all’esame del fascicolo processuale, la verifica di puntualità dei riferimenti e di fondatezza della censura sulla base del solo ricorso per cassazione; sicchè la rilevata carenza integra il difetto del requisito di ammissibilità del ricorso previsto nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 che è preliminare rispetto all’esercizio del potere di verifica della fondatezza della doglianza (cfr. Cass. sez. VI-I ord. 25.09.2019 n. 23834; Cass. sez.5 ord. 30.11.2018 n. 31038; Cass. sez.5 28.02.2017 n. 5185; Cass. sez. L 29.08.2005 n. 17424).
L’inammissibilità dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso; non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio, in considerazione del mancato esercizio di attività difensiva da parte della resistente.
Va dato atto invece che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020