Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21795 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22461-2013 proposto da:

ROMA CAPITALE, già COMUNE DI ROMA, (OMISSIS), in persona del Sindaco

prof. M.I. R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SANTIROCCHI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

MAGNANELLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FORTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23064/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIOVANNA SANTIROCCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.W. convenne in giudizio il Comune di Roma per ottenere il risarcimento delle lesioni personali e dei danni subiti al suo motociclo. Espose che mentre percorreva via del Campo Boario in Roma cadeva dal suo motociclo a causa di una buca presente sul manto stradale.

Si costituì Roma Capitale contestando le domanda ed eccependo preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva in quanto aveva stipulato un contratto di appalto per la manutenzione e la sorveglianza della zona dove si era verificato il sinistro con l’impresa Forti s.r.l.. Chiese quindi ai fini della manleva la chiamata in causa dell’impresa.

Il Giudice di Pace, autorizzata la chiamata del terzo, accolse la domanda dell’attore e dichiarata la responsabilità del Comune di Roma nella determinazione del sinistro lo condannò a pagare la somma di Euro 2.400,00.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 23604 del 27 novembre 2012.

3. Avverso tale pronunzia, Roma Capitale propone ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

3.1. L’impresa Forti intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, che manca la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso effettuato tramite il servizio postale non essendo state depositate le cartoline di ricevimento dei rispettivi destinatari, nè al momento del deposito del ricorso (come emerge chiaramente dalla nota di iscrizione a ruolo) e nè prima dell’ inizio della relazione all’udienza pubblica del 8 luglio 2016. Pertanto, va applicato il principio, riaffermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. un, 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., 8 novembre 2012, n. 19387), secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione”.

Il ricorso conseguentemente va dichiarato inammissibile.

5. In considerazione della circostanza che la società intimata non ha svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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