Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21795 del 27/10/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21795 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 27/10/2015

SENTENZA

sul ricorso 22507-2012 proposto da:
NACARLO SALVATORE NCRSVT54A23F839W, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSANDRO NACARLO giusta procura speciale in calce

A

al ricorso;
– ricorrente –

2015
1674

contro

D’AURIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO MORICHI, rappresentato e

.g,)
I

difeso dall’avvocato ANTONIO FRUNZI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

CIOTOLA CARMELA;

avverso la sentenza n. 1600/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/06/2012 R.G.N.
1484/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO NACARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.

2

– intimata –

Svolgimento del processo

Francesco D’Auria convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Napoli, sezione distaccata di Casoria, Salvatore Nacarlo e
Carmela Ciotola, allo scopo di sentir dichiarare cessato, alla
data dell’i dicembre 2008, il rapporto locativo, intercorrente fra

monolocale di sua proprietà.
Si costituì in giudizio il solo convenuto Salvatore Nacarlo
il quale si oppose alla domanda.
Il Tribunale rigettò il ricorso nei confronti di Carmela
Ciotola, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite
a favore di quest’ultima.
Il giudice poneva a fondamento della sua pronuncia l’omessa
notificazione del ricorso a Carmela Ciotola, mai raggiunta dalla
notificazione presso la dimora coniugale, e il difetto di
legittimazione passiva di Salvatore Nacarlo.
Sull’appello proposto da Francesco D’Auria la Corte ha
accolto l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza
gravata, ha dichiarato cessata la locazione inter partes alla data
del 1 0 dicembre 2008, per finita locazione.; ha condannato gli
appellati Nacarlo e Ciotola, in solido, al rilascio in favore di
parte appellante, dell’immobile, fissando l’esecuzione dello
sfratto per il 31 gennaio 2013.
Ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Nacarlo; ha
resistito con controricorso Francesco D’Auria.
Motivi della decisione
3

l’attore – locatore ed i convenuti – conduttori, afferente ad un

All’udienza del 14 luglio 2015 è pervenuta la rinuncia al
ricorso degli eredi del ricorrente.
Con procure speciali Carmela Ciotola, Giuseppina e Fortuna
Nacarlo, da un lato, e Vincenzo Nacarlo, dall’altro, in qualità di

al ricorso in oggetto.
La suddetta rinuncia, nel caso in esame, pur se contenuta
(come prescritto dal secondo comma dell’art. 390 c.p.c.) in “atto
sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato”, non è idonea a
produrre la “estinzione” (secondo comma dell’art. 391 c.p.c.) del
giudizio in quanto: a) non risulta notificata alla controparte
costituita (non avendo i rinuncianti depositato i necessari avvisi
di ricevimento dei plichi raccomandati contenenti l’atto di
rinuncia spedito a detta controparte; b) Francesco D’Auria (che
non è comparso alla pubblica udienza di discussione) non ha
accettato la rinuncia, né l’avvocato della stessa ha posto il
proprio visto sull’afferente atto (siccome prescrive il terzo
comma dell’art. 390 c.p.c.).
Detta inidoneità non impedisce tuttavia di ravvisare
nell’atto di rinuncia degli eredi di Salvatore Nacarlo il venir
meno dell’interesse alla decisione da parte di questa Corte di
legittimità.
In altri termini, a seguito della dichiarazione di rinuncia
degli eredi del ricorrente Salvatore Nacarlo, nonostante
l’incompletezza della prova del perfezionamento del procedimento
4

eredi di Salvatore Nacarlo, hanno dichiarato di voler rinunciare

di notifica a controparte, è venuto meno l’interesse delle parti
alla decisione da parte di questa Corte di legittimità.
Infatti (fra le tante, Cass., Sez. Un. 18 febbraio 2010, n.
3876; Cass., 26 maggio 2011, n. 11606), se è vero che la carenza
dei rigorosi requisiti dell’atto di rinuncia, previsti dall’ultimo

controparti), lo rende inidoneo a determinare l’estinzione del
processo, è peraltro così denotato in modo chiaro – purché, come
avviene nel caso di specie (in cui il controricorrente neppure
compare alla pubblica udienza e non manifesta alcun interesse alla
decisione), in difetto di altre attività di controparte, tendenti
ad ottenere comunque la pronuncia sull’oggetto del contendere – il
venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione del
ricorso.
Tanto va dichiarato in dispositivo.
La considerazione dell’avvenuta complessiva composizione
della controversia sostanziale fra le parti, integra ad avviso del
Collegio un giusto motivo di compensazione delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa fra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 14 luglio 2015

comma dell’art. 390 c.p.c. (notifica o comunicazione alle

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