Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21795 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 09/10/2020), n.21795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3121/2014 R.G. proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), res. in (OMISSIS), rapp.ta e

difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Cecilia

Estrangeros del Foro di Pavia ed Angelo Vaccaro del Foro di Milano,

elett. dom.ta in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo studio

dell’avv. Antonio Ieradi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 92/29/13, depositata il 6 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. impugnava innanzi alla CTP di Milano, tra gli altri, l’avviso di accertamento integrativo N. (OMISSIS), notificato il 19.06.2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate di Milano 2, sulla scorta di due nuove segnalazioni della polizia tributaria, aveva accertato per l’anno 2005 ulteriori ricavi in capo alla s.a.s. ” S. & G.”, attribuendo alla ricorrente in veste di socia la metà dei conseguenti redditi ai fini IRPEF ed IRAP, ed applicando interessi e sanzioni. In particolare la ricorrente eccepiva la nullità dell’accertamento siccome fondato su atti (p.v.c. nei confronti di soggetti terzi evasori totali) da lei mai legalmente conosciuti.

La CTP di Milano, nel contraddittorio costituito anche con l’Agenzia delle Entrate, con sentenza N. 182/17/2010, accoglieva il ricorso ritenendo che le operazioni accertate tra la S. ed i soggetti terzi fosse oggettivamente esistenti, e quindi i relativi costi deducibili.

Su appello dell’Agenzia accertatrice, la CTR, con la sentenza oggi impugnata, ha riformato la pronuncia della CTP confermando l’avviso impugnato relativamente alla residua annualità controversa (le altre erano state nelle more estinte ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12): dopo aver ricostruito la complessa vicenda processuale delle diverse impugnazioni proposte dalla S. anche avverso l’accertamento principale per varie annualità, tra cui il 2005, i Giudici d’appello hanno dato atto che la stessa CTR, in diversa composizione, aveva confermato gli accertamenti dell’Ufficio sul presupposto, comune alla presente controversia, della constatata mancata istituzione del libro giornale, della mancanza di una serie di fatture e dell’incompletezza di altre, e della conseguente totale inattendibilità delle scritture contabili; ed hanno ritenuto che non vi fossero motivi per discostarsi dall’argomento fondamentale di tale pronuncia, valevole anche per l’accertamento integrativo relativo al 2005.

La Società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.

L’Agenzia intimata si è costituita tardivamente con memoria ex art. 38 ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione pubblica.

Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 la Corte, udita la relazione del Cons. Nocella, ha deciso la causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la S. denuncia, mancanza o illogicità manifesta della motivazione in riferimento ad alcuni atti del processo. Premesso lo svolgimento della controversia con riferimento a due punti ritenuti qualificanti e decisivi (contenuto del p.v.c. GdF 6.05.2008 e recupero relativo al reddito da partecipazione alla Società), la ricorrente sostiene essere la motivazione assolutamente assente circa la controversa questione dell’esistenza e delle annotazioni delle fatture contestate dall’Agenzia, nonchè del tutto illogica in quanto fondata sul richiamo di una pronuncia non passata in giudicato e fondata su argomenti estranei alle tematiche qui controverse.

Il motivo è inammissibile.

La complessa censura articolata, invero, presuppone un analitico esame dei fatti processuali e dei documenti dai quali gli stessi sono evinti, che la Corte non può operare in assenza, nel ricorso, di una trascrizione letterale quanto più possibile integrale delle fonti probatorie, e della specifica indicazione del momento di avvenuta produzione e della precisa collocazione del documento al quale si intende fare riferimento, a mezzo dei quali possa effettuarsi, senza ricorso all’esame del fascicolo processuale, la verifica di puntualità dei riferimenti e di fondatezza della censura sulla base del solo ricorso per cassazione; anzi, pur concernendo direttamente un vizio motivazionale della sentenza in ordine alla motivazione dell’avviso impugnato, non contiene neppure i passaggi di quest’ultimo circa i quali si lamenta l’inadeguata o omessa motivazione; sicchè le rilevate carenze integrano il difetto del requisito di ammissibilità del ricorso previsto nell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, che è preliminare rispetto all’esercizio del potere di verifica della fondatezza della doglianza (cfr. in generale Cass. sez.V 13.11.2018 n. 29093; Cass. sez.5 ord. 30.11.2018 n. 31038; Cass. sez.5 28.02.2017 n. 5185; Cass. sez.I 7.03.2018 n. 5478; Cass. sez.V 18.11.2015 n. 23575; sull’omessa trascrizione della motivazione dell’avviso Cass. sez.V ord. 28.06.2017 n. 16147; Cass. sez.V 19.04.2013 n. 9536). Ciò senza considerare che anche quando il ricorso sembra contenere un concreto riferimento ad atti del processo (dei quali sono sempre omessi i dati di produzione e collocazione processuale), viene riportato in fotocopia il contenuto di p.v.c. riferito a fatture dell’esercizio 2006, la cui rilevanza in riferimento all’annualità oggetto della presente controversia è totalmente priva di illustrazione.

Ma ancor più in radice il motivo appare inammissibile in quanto, in mancanza dell’indicazione del parametro normativo in base al quale si richiede il vaglio di legittimità della sentenza impugnata (quello all’art. 606 c.p.p., comma 1 indicato in ricorso è palesemente inconferente rispetto al processo tributario), e considerata l’inammissibilità delle critiche motivazionali svolte alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (vigente in relazione ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate dopo il 12.09.2012), che invece presuppone un vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi, non appare possibile enucleare, dal confuso affastellamento di richiami a fonti probatorie che si assumono mal valutate o non valutate, una censura chiaramente articolata in riferimento ad un preciso parametro legale di valutazione della legittimità ed adeguatezza della motivazione.

L’inammissibilità dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso; non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio, in considerazione del mancato esercizio di attività difensiva da parte della resistente.

Va dato atto invece che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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