Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21794 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 29/08/2019), n.21794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricordo 12623-2016 proposto da:

B.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 42, presso lo Studio dell’avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DANOVI, MARIO

BATTAGLIA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E

STELLINE, E PIO ALBERGO TRIVULZIO, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

GIGLIO, rappresentata e difesa dagli avvocati SABRINA ALLISIO,

MASSIMO MERAVIGLIA;

– controricorrente –

e contro

GRAZIA EFFE DI G.B. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4206/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO BATTAGLIA;

udito l’Avvocato MASSIMO MERAVIGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2013, l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (in seguito, ASP) ingiunse, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, alla Grazia Effe di G.B. (in seguito GE) e C. S.a.s. e a B.P.F. il pagamento, in via solidale, dei canoni rimasti impagati, relativi alla locazione stipulata tra la ASP e la GE (quest’ultima quale conduttrice), con contratto ricompreso nella successiva cessione di ramo di azienda dalla GE al B..

Quest’ultimo propose opposizione dinanzi al Tribunale di Milano, affermando di non essere da lui dovuti i canoni locativi scoperti, in quanto tutti riferiti a periodi antecedenti alla cessione del ramo aziendale e, in subordine, chiedendo, nella denegata ipotesi di conferma della ingiunzione, di essere manlevato dalla cedente GE.

Si costituirono la GE S.a.s. e l’opposta ASP, quest’ultima eccependo preliminarmente l’irritualità dell’opposizione, siccome proposta con atto di citazione anzichè con ricorso, come previsto dal rito locatizio, ed insistendo nelle proprie pretese nei confronti di entrambi gli ingiunti.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 12507/2014, ritenuta rituale e fondata nel merito l’opposizione del B., dichiarò che quest’ultimo nulla doveva alla ASP, disponendo altresì la compensazione delle spese di lite tra le parti.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4206/2015 del 12 novembre 2015.

La Corte territoriale ha ritenuto che – benchè la L. n. 392 del 1978, art. 36 in caso di cessione del contratto di locazione contestuale al trasferimento dell’azienda, sancisca esplicitamente solo la permanenza di una responsabilità solidale in capo al cedente, originario conduttore, per ogni futuro inadempimento del cessionario, divenuto nuovo conduttore – sussistesse una speculare responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda per i canoni locativi non pagati dal cedente per periodi antecedenti alla cessione.

Al riguardo, la Corte ha infatti osservato che la cessione del contratto di locazione prevista da tale norma speciale è atipica rispetto all’ipotesi generale di cui agli artt. 1406 e ss. perchè, diversamente da quest’ultima, che delinea un negozio trilaterale tra cedente, cessionario e contraente ceduto, la prima attribuisce al conduttore la facoltà, oltre che di sublocare, anche di cedere il contratto di locazione, ponendo quale unica condizione la contestualità di tale cessione con la cessione o locazione dell’azienda, ed escludendo invece dai requisiti di validità ed efficacia del contratto il consenso del locatore, contraente ceduto.

Di conseguenza, non potrebbe applicarsi alla cessione L. n. 392 del 1978, ex art. 36 il limite di cui art. 1406 c.c., secondo cui non è configurabile la cessione del contratto con riferimento alle prestazioni già eseguite.

La Corte di Milano ha quindi dichiarato di volersi attenere a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del cessionario per le inadempienze passate del cedente è insita nella ratio legis, atteso che, in assenza di tale corresponsabilità:

– non vi sarebbe differenza alcuna con la sublocazione (la quale consiste nella cessione soltanto del diritto al godimento dell’immobile, senza vincolo alcuno tra il locatore originario ed il subconduttore);

– verrebbe severamente leso il sinallagma contrattuale a svantaggio del locatore ceduto, il quale, pur avendo ridotte possibilità di opporsi alla cessione, non potrebbe invocare la risoluzione del contratto ed opporla nei confronti del cessionario – unico conduttore succeduto nel rapporto nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova – ancorchè si fosse verificato un grave inadempimento dell’obbligo di pagare il canone (obbligo che non si estingue con la cessione, con conseguente diritto di chiederne la corresponsione, “a maggior ragione nel caso di insolvenza del cedente”).

– “attesane la retroattività tra le parti”, la risoluzione del contratto, rispetto a cui il cessionario non è terzo, “verrebbe a pregiudicare la successione nel contratto di locazione per effetto dell’acquisto della titolarità dell’azienda”.

Di conseguenza, secondo la Corte, si devono bilanciare, con la reciproca responsabilità del cedente e del cessionario del contratto di locazione, gli interessi del locatore a cui la L. n. 392 del 1978, art. 36 sottrae la facoltà di scegliere la controparte ovvero di dare il suo assenso alla cessione.

Infine, non sarebbe condivisibile il richiamo della sentenza di primo grado all’art. 2560 c.c., che delimita la corresponsabilità del cessionario dell’azienda ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori in quanto, trattandosi di un debito che deriva da un negozio separato dalla cessione del ramo di azienda, dovrebbe piuttosto prevalere la disciplina della cessione del contratto (ad eccezione di quanto detto circa l’inapplicabilità del limite di cui all’art. 1406 c.c.).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di appello ha affermato la corresponsabilità del B. nell’obbligazione di pagamento dei canoni, rigettandone l’opposizione ed accogliendo invece la domanda di manleva proposta nei confronti della GE S.a.s.

La Corte di Milano ha quindi condannato il B., attesane la soccombenza nel merito, a rimborsare alla ASP le spese processuali del doppio grado di giudizio, precisando che lo stesso B. deve, a sua volta, esserne rimborsato dalla GE, condannata alla manleva, limitatamente al secondo grado di giudizio (in assenza di specifica impugnativa in ordine alla compensazione di tali spese operata nella sentenza di primo grado).

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione B.P.F., sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio Hanno depositato memoria. L’intimata Grazia Effe di G.B. & C. S.a.s., già contumace in appello, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione del ricorrente relativa alla asserita tardività del controricorso.

Sostiene l’Azienda di Servizi che il controricorso è stato notificato tardivamente per impossibilità di reperire il fascicolo di parte formato nel primo grado, e conseguente necessità di chiedere alla Corte di appello l’autorizzazione alla riproduzione dello stesso fascicolo. Il controricorrente chiede rimessione in termini.

L’eccezione è fondata: il controricorso è tardivo, come confermato dal controricorrente che chiede la rimessione in termini. Il collegio ritiene, comunque, di valutarlo come procura per la discussione orale in udienza, nell’ipotesi di una eventuale decisione sulle spese, in considerazione del fatto che l’avvocato del controricorrente si è presentato in udienza per la discussione.

5.1. Con il primo motivo di ricorso, il B. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1972, art. 36, art. 1292 ss. e 1406 ss. nonchè 2558 ss., 1458, 1594 c.c., art. 14 preleggi”.

Le argomentazioni della sentenza impugnata sarebbero contraddittorie laddove affermano che la disciplina della cessione dei contratti prevista dalla L. n. 392 del 1972, art. 36 sarebbe un tertium genus rispetto alla disciplina generale di cui agli art. 1406 c.c. e alla successione prevista dagli artt. 2558 c.c. e ss. (p. 10), per poi affermare che invece si applica la disciplina generale della cessione del contratto (p.11).

La L. n. 392 del 1972, art. 36 in realtà, derogherebbe alla disciplina generale solo con riferimento ai presupposti della cessione, non potendosi per questo affermare la non applicabilità delle ulteriori previsioni.

Diversamente, la fattispecie in questione resterebbe priva di alcuna regolamentazione.

Inoltre, il dichiarato intento di non rendere applicabile al rapporto la disciplina generale sarebbe in contrasto con l’indirizzo pacifico della Suprema Corte di applicare allo stesso rapporto proprio tale disciplina generale in luogo di quella prevista dagli artt. 2558 c.c. e ss..

Il ricorrente osserva poi che la giurisprudenza di legittimità si sarebbe espressamente pronunciata sulla questione in esame solo in due occasioni, affermando che la responsabilità solidale del cessionario per le obbligazioni del cedente costituisce effetto naturale della cessione del contratto, la quale è la successione unitaria del cessionario nella complessiva posizione che il cedente ha assunto nel rapporto originato dal contratto, senza mutazione alcuna.

Tale argomentazione, secondo il ricorrente, non sarebbe decisiva, in quanto, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la successione nel contratto inteso come complesso unitario di obblighi e beni non sarebbe impedita dalla sussistenza di obbligazioni già adempiute, anche solo da una parte, potendosi ammettere la cessione dei contratti che abbiano avuto un principio di esecuzione e in relazione alle quali possano configurarsi obbligazioni corrispettive.

Infatti, il nostro ordinamento contemplerebbe la possibilità di cessione di rapporti giuridici fra un soggetto e l’altro, unitamente alla contemporanea coesistenza di posizioni attive passive del medesimo rapporto già esaurite, dalle quali sorgano e persistano solamente posizioni di debito e credito.

Ciò si ricaverebbe ad esempio dagli artt. 2558 c.c. e ss., i quali, da un lato, prevedono la possibilità di subentro automatico dell’acquirente dell’azienda in tutti contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale e, dall’altro, che dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, pur se derivanti dai contratti ceduti, il cessionario possa anche non rispondere, senza che perciò si leda il principio dell’unitarietà dei rapporti giuridici trac feriti.

Sarebbe quindi confermata la giuridica possibilità di scindere la continuazione di un contratto di durata in capo al cessionario dalle posizioni non definite prima della cessione, cui rimane obbligato il solo cessionario, senza derogare al principio del contratto come fonte unitaria.

Inoltre, in base ai principi normativi e giurisprudenziali in tema di obbligazioni solidali, occorrerebbe che il vincolo di solidarietà del cessionario – il quale non è tenuto, nei confronti del locatore, alla medesima prestazione del cedente, essendo obbligato al pagamento dei soli canoni successivi alla cessione – sia espressamente disposto dalla legge.

Nè sarebbe vero che, escludendo la responsabilità solidale ‘inversà (del cessionario per i canoni scaduti antecedentemente alla cessione) non sarebbe possibile distinguere tra cessione del contratto di locazione e sublocazione. Infatti, solo con la cessione si determinerebbe L’instaurazione di un rapporto diretto fra il locatore originario ceduto ed il nuovo conduttore-cessionario, direttamente responsabile nei confronti del primo dell’osservanza di ogni obbligazione sorta dopo la data della cessione (con concorrente responsabilità sussidiaria del vecchio conduttore-cedente).

Inoltre, non vi sarebbe alcuno squilibrio del sinallagma a svantaggio del locatore: laddove quest’ultimo, lamentando una morosità maturata in capo al cedente prima della cessione del contratto, intendesse promuovere azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, la pronuncia giudiziale su tale azione, avendo pacifico effetto retroattivo sino alla data della prima prestazione di pagamento rimasta ineseguita, retroagirebbe a data antecedente la cessione stessa, travolgendola, senza necessità di invocare la sussistenza di una responsabilità solidale del cessionario.

Inoltre, mentre la previsione della responsabilità solidale del cedente per le obbligazioni del cessionario risponde alla necessità di evitare un pregiudizio economico al proprietario che non può scegliersi il conduttore, non si configurerebbe la stessa esigenza con riguardo alle pregresse obbligazioni del cedente, trattandosi, quest’ultimo, del conduttore che il locatore aveva scelto. Aggiungendosi alla responsabilità del primo conduttore scelto intuito personae l’ulteriore responsabilità del conduttore cessionario, il locatore otterrebbe un indebito vantaggio, che non avrebbe mai potuto conseguire in mancanza della cessione.

Pertanto, la ratio della disposizione che prevede la responsabilità del cedente per il cessionario non vale a legittimare l’opposta ipotesi di solidarietà inversa.

Tanto più che in questo modo si avrebbe un’ipotesi di assunzione di debito altrui al di fuori dei casi tipizzati dalla legge.

Pertanto, nel silenzio della legge, si dovrebbe escludere la sussistenza di una responsabilità solidale del nuovo conduttore-cessionario per obblighi maturati in capo al cedente prima della cessione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata è conforme all’orientamento espresso da Cass. civ. Sez. III, 20-04-2007, n. 9486 e da Cass. civ. Sez. III, 21-03-2008, n. 7686.

La prima delle due pronunce sopra ricordate ha affermato che, in materia di locazione, in caso di plurime cessioni – senza il consenso del locatore – del contratto di locazione insieme all’azienda, tra i cedenti “intermedi” viene a configurarsi, in presenza dell’inadempimento dei cessionari, un vincolo di corresponsabilità nei confronti del locatore, a prescindere dal numero delle cessioni ed indipendentemente dal loro rapporto “diretto” di garanzia con i singoli cessionari.

Ne discende che tra il cedente e il cessionario divenuto successivo conduttore dell’immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero beneficium ordinis, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con l’esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia consumato l’inadempimento di detto nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la semplice modalità della messa in mora.

Infatti in caso di cessione del contratto di locazione (contestualmente a quella dell’azienda) effettuata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 senza il consenso del locatore, mentre tra (l’unico) cedente e (l’unico) cessionario intercorre un vincolo di responsabilità sussidiaria (contraddistinta dal beneficium ordinis, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con l’esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia configurato l’inadempimento del cessionario), nell’ipotesi di verificazione di plurime cessioni a catena, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, viene a configurarsi tra tutti i cedenti “intermedi” del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione “ex lege”, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall’art. 1294 c.c.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell’obbligazione inadempiuta dall’attuale conduttore (cfr. Cass. n. 9486/2007).

Questa invece la motivazione di Cass. civ. Sez. III, 21-03-2008, n. 7686: “Questa Corte ha già affermato (Cass. 2004/10485) – e ora ribadisce che, acquistato, per effetto della cessione della locazione, dal cessionario lo status di conduttore, come il cedente è responsabile nei confronti del locatore delle obbligazioni di questi (…) così quest’ultimo è responsabile nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni a carico del conduttore cedente e da questi non adempiute, quale effetto naturale della cessione del contratto, che è la successione unitaria del cessionario nella complessiva posizione che il cedente ha assunto nel rapporto originato dal contratto, senza mutazione alcuna (Cass. 3996/2003). Pertanto, ancorchè nulla dispone al riguardo la L. n. 392 del 1978, art. 36, tale omologa responsabilità del cessionario è da ritenere insita nella ratio legis, diversamente non essendovi differenza alcuna con la sublocazione – che consiste nella cessione soltanto del diritto al godimento dell’immobile quale rapporto derivato dall’originario contratto di locazione, e quindi senza vincolo alcuno tra il locatore originario ed il subconduttore (…) – e determinandosi uno squilibrio del sinallagma a svantaggio del locatore che avendo ridotte possibilità di opporsi alla cessione, non potrebbe invocare la risoluzione del contratto quale fatto impeditivo della continuazione del rapporto locativo, ed opporla al cessionario (art. 1409 c.c.), unico conduttore succeduto nel rapporto nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova (Cass. 3996/2003), ancorchè si fosse verificato un grave inadempimento del corrispettivo obbligo di pagare del canone, che, pur scaduto, non è estinto dalla cessione, con conseguente diritto di chiederne la corresponsione, a maggior ragione nel caso di insolvenza del cedente (art. 1299 c.c.). E poichè la risoluzione del contratto ceduto pregiudica la cessione, a prescindere dalla sua validità, perchè ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c., comma 1), ed il cessionario non è un terzo, pregiudica altresì la successione nel contratto di locazione per effetto dell’acquisto della titolarità dell’azienda”.

Questo Collegio intende dare continuità al predetto orientamento da cui si evincono i seguenti principi che possiamo così sintetizzare.

a)111 cedente è obbligato in via sussidiaria nei confronti del cessionario, alla stregua di una interpretazione storica e letterale dell’art. 36 in negativo, non essendo stata riprodotta la disposizione della L. n. 19 del 1965, art. 5 che prevedeva testualmente la responsabilità solidale tra cedente e cessionario;

b) la sussidiarietà si sostanzia, peraltro, nel semplice beneficium ordinis (e non anche nel più gravoso beneficium excussionis) in favore del cedente;

c) il rispetto di tale principio postula la semplice messa in mora (con relativa prova a carico del locatore) senza esito del cessionario;

d) non è applicabile analogicamente il disposto dell’art. 1408 c.c., comma 3, quanto all’obbligo del locatore di dare notizia entro 15 giorni al cedente dell’inadempimento del cessionario, in quanto gravante sulla parte debole del rapporto contrattuale ceduto (tale dovendo ritenersi il locatore originario);

e) a differenza della cessione del contratto, a struttura trilaterale (il consenso del contraente ceduto è elemento essenziale della cessione, e non co-elemento di efficacia della stessa) la cessione ex art. 36 si perfeziona con la semplice comunicazione al locatore, senza che, rispetto alla sua struttura, incida l’eventuale opposizione del locatore per gravi motivi, vicenda estranea alla morfologia dell’atto di cessione e destinata, in ipotesi, ad eliderne ex post l’effetto negoziale già prodottosi con l’invio della prescritta comunicazione al locatore;

e tutti i cedenti intermedi sono, viceversa, co-obbligati solidali nei confronti del locatore, in assenza di una specifica disciplina normativa. Pertanto la scelta di una tale soluzione è volta a privilegiare:

– la posizione del primo cedente e di quelli intermedi rendendoli di volta in volta co-obbligati solo sussidiari con il proprio immediato cessionario (sul punto, comunque, il disposto normativo consentirebbe astrattamente anche questa soluzione);

– la posizione del locatore, contraente debole dell’intera vicenda successoria, consentendogli di agire indifferentemente nei confronti di tutti i cedenti intermedi.

Quanto sopra detto consente di tutelare la posizione del locatore sulla base dell’assorbente considerazione che il suo consenso alla cessione è escluso ex lege, in deroga a tutti i principi in tema di successione nel lato (anche) passivo del rapporto obbligatorio, con conseguente necessità di riequilibrio di tale, indiscutibile vulnus ai principi generali, nonostante tale soluzione finisca per attribuire al primo cedente una sorta di “peccato originale” di cui rispondere pur a distanza di anni dalla prima cessione e senza alcun potere di controllo sull’affidabilità dei successivi cessionari.

Per quanto riguarda poi la fonte dell’obbligo solidale tra i cessionari intermedi, che non è solo legale, ma, ab origine, di tipo negoziale, essa è rappresentata dalla dichiarazione di non liberazione dei cedenti, che non elide automaticamente le dichiarazioni precedenti alla prima, ed è pertanto, ai sensi dell’art. 1173, atto idoneo a produrre obbligazioni in conformità di una legge (speciale) – da cui l’impredicabilità della fattispecie della fideiussione ex lege (Cass. 9486/2007, cit.)

Infine, nella cd. successione cumulativa nel rapporto locativo, avendo rivolto senza esito la richiesta di inadempimento cessionario, il locatore potrà rivolgersi, indifferenziatamente e solidalmente, a ciascuno dei cedenti intermedi, che non godono di alcun beneficium ordinis tra loro, senza alcuna esigenza di integrare il contraddittorio tra i potenziali co-obbligati.

Passando ora ad esaminare il caso di specie, occorre preliminarmente evidenziare come non possa trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 2560 c.c. in tema di debiti dell’azienda ceduta.

E’ infatti principio consolidato quello per cui il regime fissato dal citato articolo sia destinato a trovare applicazione solo quando si tratti di debiti in sè soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. (cfr. Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; e Cass. 8 maggio 1981, n. 3027). Posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano con esso, purchè non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (Cass. 11 agosto 1990, n. 8219).

Correttamente, quindi, il giudice di secondo grado ha fatto applicazione della disciplina dettata in via generale per la cessione del contratto, ai sensi degli artt. 1406 c.c. e ss..

In base a tale disciplina – di cui del resto lo stesso ricorrente invoca l’applicazione – presupposto della cessione è che il complesso delle situazioni giuridiche che ne forma oggetto rimanga immutato, poichè il contenuto sostanziale della contrattazione è rappresentato dalla sostituzione di uno dei soggetti del rapporto con un terzo, che subentra per intero nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale condizione ricorre anche nel caso in cui una delle prestazioni sia stata adempiuta (nel caso di specie, la prestazione del locatore di concedere in godimento l’immobile per determinate mensilità), poichè tale evenienza non impedisce al cessionario di prendere nel contratto identica posizione giuridica del titolare cedente nei confronti del contraente ceduto, che a sua volta potrà opporgli tutte le eccezioni derivanti dal contratto (Cass. civ. Sez. I, 02/06/2000, n. 7319; Cass. civ. Sez. II, 24/06/1992, n. 7752; Cass. civ. 23/04/1980, n. 2674).

Di conseguenza, il conduttore cessionario, il quale è succeduto nella complessiva posizione che il cedente ha assunto nel rapporto originario del contratto, senza mutazione alcuna, è responsabile nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni a carico del conduttore cedente e da questi non adempiute.

Occorre comunque correggere la motivazione della Corte d’Appello a pag. 10 là dove parla di responsabilità solidale del cedente anzichè di corresponsabilità come specificato nei principi sopra espressi.

Infine si evidenzia che il ricorrente non ha impugnato la sentenza con riferimento alla mancata affermazione del principio della sussidiarietà dell’obbligo del cessionario rispetto a quello del cedente inadempiente (beneficium ordinis), sussidiarietà che appare specularmente predicabile con riferimento all’ipotesi dell’inadempimento del cedente, sulla base dei principi dianzi enunciati con riferimento al mancato adempimento del cessionario.

5.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, poichè si riferiscono entrambi al capo della sentenza che ha condannato il ricorrente a rifondere alla ASP le spese per entrambi i gradi di giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,91,92,336 c.p.c. e art. 2909 c.c.”.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,91,92 e 336 c.p.c. e art. 2909 c.c.”.

La Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a carico del B. anche le spese relative al primo grado di giudizio, riformando la sentenza del Tribunale – che ne aveva disposto la compensazione – in assenza di impugnazione su tale capo.

Inoltre, la Corte di appello avrebbe errato nel regolare diversamente il regime delle spese del primo grado, pur condividendo il presupposto della decisione di compensazione adottata dal Tribunale, ovvero la novità e la difficoltà decisionale delle questioni trattate.

I motivi sono infondati.

Innanzitutto, come risulta dal foglio di precisazione delle conclusioni nell’interesse della resistente, allegato alla sentenza impugnata, la ASP aveva chiesto che venisse disposta la condanna del B. alle spese per entrambi i gradi di giudizio.

In secondo luogo, si ribadisce il principio secondo cui “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”. (cfr. v. Cass. 19/6/2013 n. 15317; Cass., 5/4/2003 n. 5386; Cass., 3/7/2000 n. 8889; Cass., 25/9/1979 n. 4944).

5.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 336 c.p.c.”.

Il ricorrente chiede, in via principale, l’integrale compensazione tra le parti anche del secondo grado di giudizio, in considerazione al complessivo esito della lite, i cui presupposti di fatto, già individuati dal Tribunale, vengono condivisi dalla Corte di appello.

In subordine, il ricorrente chiede, in dipendenza della cassazione della sentenza di appello, la condanna dell’ASP al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il motivo, nella parte in cui è condizionato all’accoglimento del primo, risulta assorbito.

Esso appare per il resto infondato in conseguenza del principio della insindacabilità della valutazione del giudice del merito circa l’opportunità di compensare le spese.

6. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese in considerazione della complessità delle questioni trattate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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