Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21794 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21162-2013 proposto da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE DI BARTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

DI GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ZUPPARDI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI, MINOSA EMANUELE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 207/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2003, G.M. convenne in giudizio M.E. e le Generali Ass.ni per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale in cui aveva riportato gravissime lesioni.

Si costituì l’assicurazione convenuta contestando an e quantum e denunciando di essere vittima di una truffa, esseri anche che il pagamento del danno alla moto era stato effettuato con eccessiva premura, in una fase in cui l’istruttoria stragiudiziale del sinistro era ancora incompleta e priva di tutti gli elementi necessari per la debita valutazione. Negò anche qualsiasi carattere negoziale di accertamento all’intervenuta liquidazione del danno e concluse chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la ripetizione delle somme già percepite dall’attore per i danni alla moto.

Il Tribunale di Taranto accolse la domanda dell’attore attribuendogli una responsabilità del 20% nella causazione del sinistro e condannò i convenuti al pagamento di Euro 206.072,14.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto – con sentenza n. 207 del 19 aprile 2013. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, non ricorrere elementi probatori sufficienti e univocamente influenti a fare ritenere la effettività storica del tamponamento tra la moto del G. e l’Ape del M., ed ha quindi rigettato la domanda del G. ed in accoglimento dell’appello incidentale delle Generali ha disposto la ripetizione delle somme di quanto riscosso dal G..

3. Avverso tale pronunzia, G.M. propone ricorso per Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1. L’assicurazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1 Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza pubblica, il 5 luglio 2016, è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia sottoscritto dal difensore.

Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c..

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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