Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21794 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017), n. 21794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18222/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Società Cooperativa Allevatori Bufalini Casertani Srl;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 100/39/09, depositata il 20 maggio 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto, per l’anno d’imposta 2003, che la Cooperativa svolgesse in prevalenza attività mutualistica sicchè trovavano applicazione le esenzioni D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 10 assume con quattro motivi:
– (a) insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, identificato nella prevalenza dell’attività speculativa ovvero di quella mutualistica, da ancorare, per la CTR, al confronto tra le quantità di latte conferite dai soci ed acquistate dai terzi, che, invece, andava operato tra costo per l’acquisto da terzi e acconto pagato ai soci;
– (b) violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., incombendo sul contribuente, per il godimento del beneficio fiscale, la prova della prevalenza dell’attività mutualistica su quella speculativa;
– (c) violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver motivato, in ultrapetizione, il rigetto del gravame dell’Ufficio sul presupposto del riconoscimento, da parte di quest’ultimo, della regolare emissione di fatture da parte dei soci a saldo del costo del latte, con conseguente trasferimento ai soci stessi, sotto forma di maggior ricavo per il conferimento del latte, dell’utile conseguito dalla cooperativa e della conseguente tassazione;
-(d) illogica motivazione su un fatto decisivo in ordine alla detraibilità dell’Iva da parte dei soci atteso il carattere prevalente dell’attività speculativa.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– il primo e il secondo motivo, da trattare unitariamente perchè strettamente connessi, sono infondati;
– il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, prevede che le cooperative agricole sono esenti da Irpeg e Irap – seppure non in ragione della loro natura giuridica ma con verifica da operare per ciascun anno d’imposta (v. Cass. n. 26152 del 2013) – purchè i redditi siano ottenuti “mediante l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonchè mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci”;
– la CTR ha ritenuto inidoneo il metodo utilizzato dall’Ufficio per determinare la prevalenza tra attività mutualistica e attività speculativa poichè ancorato a parametri non omogenei, ossia, da un lato, “gli acconti pagati ai soci sui conferimenti di latte” e, dall’altro, “il costo degli acquisti da terzi” atteso il carattere solo provvisorio dei primi, ritenendo, invece, che il confronto andasse operato “tra le quantità di latte conferite dai soci e quelle acquistate”;
-tale argomentazione risulta logica e congrua, oltre che coerente con il dato normativo che si riferisce ai beni e non al costo degli stessi (“mangimi ottenuti per almeno un quarto… prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti…”), potendo i costi costituire un parametro indiretto di valutazione delle quantità, purchè, peraltro, il confronto – come adeguatamente valutato dalla CTR – avvenga tra entità omogenee;
– è poi del tutto carente di autosufficienza l’esistenza di un’asserita sproporzione anche sul piano della quantità dei beni acquistati e conferiti, non avendo l’Ufficio neppure riprodotto nel ricorso l’avviso di accertamento, nè il pvc;
– il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l’Agenzia nè indicato, nè riprodotto gli atti di parte, nè la decisione della CTP, da cui desumersi l’ultrapetizione;
– il quarto motivo, attesa l’insussistenza del dedotto presupposto della prevalenza dell’attività speculativa, resta assorbito;0
– il ricorso principale va rigettato; nulla per le spese attesa la mancata costituzione della controparte.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017