Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21794 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21794 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 6724-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
2692

COMPOSTELLA MARIO deceduto e per esso eredi BOSINI
MARINA, COMPOSTELLA CARLA & COMPOSTELLA ALESSANDRA;
– intimati Nonché da:
BOSINI MARINA, COMPOSTELLA ALESSANDRA, COMPOSTELLA

Data pubblicazione: 15/10/2014

CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI
47, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che le
rappresenta e difende delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

per esso eredi BOSINI MARINA, COMPOSTELLA CARLA &
COMPOSTELLA ALESSANDRA;

intimati

avverso la sentenza n. 13/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 23/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CORTI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale
condizionato.

AGENZIA DELLE ENTRATE, COMPOSTELLA MARIO deceduto e

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della CTR della Lombardia n.1315109 che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato
l’accertamento notificato al contribuente con cui, ai sensi dell’art. 37 dpr 600/73, era stata
recuperata a tassazione la plusvalenza, prevista dall’art. 81 comma 1 lettb) TUIR derivante da

carattere elusivo alla donazione del terreno da parte di Mario Compostella alla moglie ed alle due
figlie, pochi mesi prima della vendita, poi effettuata dalle donatarie, ritenute fittiziamente
interposte.
La CTR affermava che l’atto di’donazione era fondato su motivazioni pienamente legittime:
il contribuente aveva infatti ottenuto un risparmio complessivo di imposta, ma non poteva per ciò
solo presumersi che l’operazione fosse elusiva, posto che tale risparmio era stato realizzato
concludendo un’operazione perfettamente ammessa dalla normativa fiscale.
Marina Bosini, Carla ed Alessandra Compostella, quali eredi del signor Mario Compostella, hanno
resistito mediante controricorso ed hanno altreg proposto ricorso incidentale
Motivi della decisione
Deve anzitutto procedersi alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art.
335 cpc.
Deve poi preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inesistenza del ricorso principale, sollevata dai
resistenti, e fondato sul fatto che il ricorso è stato indirizzato a soggetto defunto e notificato presso
il domicilio eletto dallo stesso.
Tale eccezione è infondata.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è stato effettivamente notificato presso il
domicilio eletto dal de cuius successivamente al decesso di questi, intervenuto dopo la
pubblicazione della sentenza della CTR, presso il domicilio eletto dallo stesso.

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cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, per lire 520.201.000, avendo l’Ufficio attribuito

Tale vizio della vocatio in ius non può peraltro qualificarsi come inesistenza, bensì come nullità
della notifica.
La costituzione degli eredi ha dunque determinato la sanatoria della nullità ex tune ( vale a dire
dalla notifica del ricorso), applicandosi alla fattispecie in esame l’art. 164 cpc nella nuova
formulazione, successiva alle modifiche apportate dalla 1.353/90 (ex multis Cass. n.776/2011; Cass.

Cio’ posto, conviene esaminare anzitutto il ricorso incidentale, proposto dagli eredi del
contribuente, che riveste carattere di pregiudizialità, in quanto con esso si censura la sentenza per
aver omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi.
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza poichè la parte ha omesso
di riportare, nel loro impianto specifico, i motivi di appello.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella
necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover
procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello
rispetto ai quali si denuncino errores in procedendo da parte del giudice di merito.
Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc.
civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi,
deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte.
Siffatta esigenza appare ispiratii al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto
difensivo fa carico esclusivamente al ricorrente (principale o incidentale) e non può dunque essere
supplita dal giudice, onde evitare il rischio di un’inammissibile sostituzione di questi
nell’individuazione degli atti, o parti di essi, rilevanti in relazione alla formulazione della
censura.(Cass. n.86/2012).
Si perviene cosi all’esame del ricorso principale.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 37 comma 3 Dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n.3) cpc.
2

n.23522/2010).

:

L’Agenzia formula al riguardo il seguente quesito di diritto:
Dica codesta Suprema Corte se — in presenza di un atto di donazione di terreni edificabili ( in data
21.12.1998), successivamente venduti a terzi (in data 1.3.1999), ed in cui l’acquirente non abbia
versato l’acconto del prezzo direttamente alle donatarie — proprietarie bensi al donante e questi, in
data successiva alla donazione dei terreni (5.2.1999) abbia trasferito il denaro ricevuto alle

evitare il pagamento delle imposte gravanti sulla plusvalenza maturata dal donante, e ritenga
inapplicabile la disposizione di cui all’art. 37 comma 3 Dpr 600/73.
La censura è fondata.
La sentenza della CTR ha affermato che l’atto di donazione verso i familiari da parte del
contribuente è riconducibile a motivazioni pienamente legittime di spostamento del proprio
patrimonio in favore degli eredi ed inoltre che non può presumersi che l’operazione sia elusiva per
il solo fatto di esprimere finalità del tutto evidenti che non il mero risparmio della fiscalità
complessiva, perfettamente ammesse dalla vigente normativa fiscale.
Tali affermazioni appaiono in contrasto con la corretta interpretazione dell’art. 37 comma 3 Dpr
600/73.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la disciplina antielusiva dell’ interposizione,
prevista dall’art. 37 comma 3 Dpr 600/73 non presuppone necessariamente un comportamento
fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o
deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime
fiscale che costituisce il presupposto d’imposta: ne deriva che il fenomeno della simulazione
relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non
esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo dell’intera
operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita.(Cass.25671/2013)
Orbene nella fattispecie il fatto che il contribuente abbia corrisposto tutte le imposte aferenti la
donazione, come riferito dal primo giudice e che il ricavato della vendita sia rimasto nella
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donatarie — erri la sentenza che non riconosca la strumentalità della donazione dei terreni, al fine di

..
disponibilità delle eredi non appare idoneo , ad escludere l’inopponibilità all’Amministrazione
finanziaria — in applicazione del principio generale antielusivo dell’art. 53 Cost.- i benefici fiscali
derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte.
Nel caso di specie risulta anzitutto la vicinanza temporale tra i due atti ( donazione stipulata il
21.12.1998 e vendita 1’1.3.1999) e la circostanza che l’acconto del prezzo, pari ad oltre 213 del

donatarie-venditrici.
Risulta inoltre, nei primi giorni di febbraio, il trasferimento di lire 310.000.000 dal conto corrente
intestato all’ing. Compostella ed alla moglie a quello delle donatarie, spostamento che risulta privo
di giustificazione, salvo la sua riconducibilità all’operazione di donazione e vendita dei terreni
edificabili, per le quali, come si è detto l’acconto sul prezzo, prima del rogito di vendita, seppure in
data successiva alla donazione, risulta essere stato acquisito direttamente dal donante.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe e rende superfluo l’esame del
secondo.
La sentenza della CTR della Lombardia va dunque cassata, con rinvio, anche per la liquidazione
delle spese della presente fase, ad altra sezione della medesima CTR, che si atterrà al seguente
principio di diritto:
“La disciplina antielusiva dell’interposizione non presuppone necessariamente un comportamento

fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio o ingiustificato di un
legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che
costituisce il presupposto d’imposta.”
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà
anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. .RC'” G1/4 A gic)312a44
Il Consigliere

Il Presidente
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corrispettivo, sia stato direttamente percepito dal donante, ing. Compostella, e non anche dalle

DEPO reti
,

Dott. Aurelio appabianca

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