Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21794 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 09/10/2020), n.21794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2749/2014 R.G. proposto da:

LIBERTY STYLE S.N.C. di F.C. e F.G., C.F.

(OMISSIS), con sede in (OMISSIS);

F.C., C.F. (OMISSIS);

F.G., C.F. (OMISSIS);

Entrambe res.ti (OMISSIS);

tutti rapp.ti e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli

avv.ti Pasquale Amodio ed Angelo Scala del Foro di Napoli, ed elett.

dom.ti in Roma, Via G. Avezzana n. 51, presso lo studio dell’avv.

Alessandra La Via.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania – Sez. Stacc. di Salerno n. 680/05/12,

depositata l’11 dicembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

dal Consigliere Dott. Nocella Luigi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con separati ricorsi, la s.n.c. Liberty Style di F.C. e F.G., nonchè dette socie personalmente, impugnavano innanzi alla CTP di Avellino rispettivamente gli avvisi di accertamento NN. (OMISSIS), con i quali l’Agenzia delle Entrate della medesima città, sulla scorta di verifica e invio di questionario, aveva recuperato a tassazione, con metodo induttivo, maggiori ricavi per Euro 28.840,00 ed un reddito d’impresa complessivo di Euro 77.730,00, per l’anno 2003, e richiedeva IVA, IRPEF e connesse addizionali ed IRAP, applicando le relative sanzioni.

La CTP di Avellino, con sentenza N. 108/07/2008, accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo l’accertamento fondato su un essenziale dato erroneo.

Su appello dell’Agenzia, la CTR, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha riformato parzialmente la statuizione del primo Giudice, riducendo i maggiori ricavi ad Euro 17.860,00 ed il reddito d’impresa ad Euro 31.689,00; in particolare, riconosciuto che, pur in presenza di contabilità regolare, l’Amm.ne conserva la facoltà di procedere ad accertamenti induttivi nei casi in cui il contribuente non abbia risposto, come nel caso di specie, ai questionari inviati, ha ritenuto che la contabilità aziendale avesse determinato risultati irragionevoli per la totale antieconomicità, tanto da aver determinato i ricorrenti tutti a proporre, in sede di accertamento con adesione, una limitata riduzione dell’accertamento; ha quindi ritenuto che le contestazioni espresse dagli appellati in merito all’erronea ed eccessiva quantificazione dei consumi di energia elettrica fossero idonei a dar luogo alla riduzione di ricavi e redditi nella misura proposta in sede amministrativa dall’Agenzia (dalla CTR erroneamente attribuita alla Società ed alle sue sode).

Queste ultime hanno proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo del servizio postale il 24.01.2014, articolando tre motivi di censura.

L’Agenzia si è costituita notificando controricorso.

Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 la Corte, udita la relazione del Cons. Nocella, ha deciso la causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunciano, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR non esaminato (nè motivato su) l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, articolato non già sulla scorta di motivi dotati di specificità, ma esclusivamente sulla riproposizione delle argomentazioni già svolte nel giudizio innanzi alla CTP e senza contrapporle criticamente alle motivazioni della sentenza appellata.

Con il terzo motivo, la ricorrente Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per assenza di correlazione tra chiesto e pronunciato. Secondo i ricorrenti la CTR avrebbe assunto la sua decisione fondandola su un motivo (la presunzione di antieconomicità dell’attività della Società ricorrente) non presente nell’avviso impugnato nè nelle difese dell’Agenzia in sede giurisdizionale, così da pervenire non soltanto a rideterminare il reddito ed i ricavi accertati, ma anche la motivazione (inesistente) dell’accertamento, pervenendo così a limitare i primi senza l’esistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo.

Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente siccome logicamente connessi, sono infondati.

In effetti questa Corte ha ripetutamente ribadito che nel processo tributario l’onere di specificazione dei motivi di appello stabilito nell’invocato art. 53 c.p.c. (norma autonoma rispetto all’art. 34 c.p.c.) è soddisfatto con l’indicazione delle parti della pronuncia della quale si chiede la riforma, anche sulla base delle ragioni già sviluppate nel contraddittorio del precedente grado o se le ragioni di contestazione siano implicitamente ricavabili dall’interpretazione del tenore complessivo dell’appello medesimo (cfr. ex multis Cass. sez.V 20.12.2018 n. 32954; Cass. sez.VI-V 5.10.2018 n. 24641; Cass. sez.VI-V ord. 22.03.2017 n. 6379; Cass. sez.VI-V ord. 1.07.2014 n. 14908; Cass. sez.V 29.02.2012 n. 3064).

Orbene, dalla lettura dell’appello pressochè integralmente trascritto nell’odierno ricorso, emerge che l’Agenzia aveva contestato l’applicazione da parte della CTP dei principi in tema di distribuzione dell’onere della prova, e l’omissione di pronuncia circa la fondatezza della presunzione adottata in sede di accertamento in presenza dell’irragionevole antieconomicità del comportamento della contribuente; sicchè è evidente che la devoluzione sulla questione dell’idoneità della enunciata presunzione e della conseguente inversione dell’onere probatorio a carico dei contribuenti, strettamente collegate a quella circa l’idoneità degli elementi impiegati per la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi e del reddito, è sufficiente a riespandere il potere di cognizione del Giudice dell’appello su ogni altra questione connessa con quella esplicitamente devoluta, in quanto incidente su “la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico”, ancorchè gli altri elementi della “fattispecie” non abbiano costituito oggetto di specifica critica nell’atto d’appello (Cass. sez.II ord. 17.04.2019 n. 10760; Cass. sez.VI-L ord. 8.10.2018 n. 24783; Cass. sez.VI-III ord. 16.05.2017 n. 12202); donde la mancanza di violazioni da parte del Giudice dell’appello dei limiti dei propri poteri di cognizione.

In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’Agenzia già nelle controdeduzioni di primo grado aveva evidenziato l’antieconomicità della condotta imprenditoriale della Società evinta dall’esiguità del reddito imponibile dichiarato (cfr. controdeduzioni dell’Agenzia trascritte a pag.8 del ricorso innanzi a questa Corte), e quindi la CTR, in virtù dei principi richiamati nell’esame del precedente motivo, del tutto legittimamente ha recuperato quel parametro di fondatezza dell’avviso, peraltro evocato dalla stessa Agenzia appellante nell’illustrazione dei motivi d’appello, come risulta dalla trascrizione fattane dalle stesse odierne ricorrenti (cfr. pag.13 del ricorso).

Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (successivamente riqualificato ai sensi del n. 4), motivazione apparente o contraddittorietà insanabile della stessa per avere in esordio di motivazione preannunciato la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’appellante alle spese di entrambi i gradi, decidendo infine per l’accoglimento parziale e la compensazione delle spese, alla luce delle considerazioni sopra riportate.

Il motivo, inammissibile sotto il parametro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere la sentenza impugnata pubblicata dopo il 12.09.2012 e l’entrata in vigore della nuova formulazione introdotta dalla L. n. /2012, art. 58, è infondato se scrutinato ai sensi del n. 4 del medesimo articolo. Invero, alla stregua dell’articolato iter argomentativo, che, nella parte effettivamente motiva della sentenza, conduce in piena coerenza logico-giuridica alla conclusione dell’accoglimento parziale, indicando anche le ragioni di tale scelta e le modalità di quantificazione del debito residuo, dopo aver fugacemente ricordato la natura impugnatoria di merito del giudizio tributario, non v’è dubbio che il dispositivo si ponga in totale coerenza con tale iter; laddove non esiste alcuna argomentazione in contrasto insanabile con la surriportata motivazione ed il dispositivo decisorio e la frase menzionata dai ricorrenti, tratta dall’ultimo cpv. della premessa in fatto, e priva di un’effettiva motivazione, appare più che altro un refuso di stampa o di collazione non opportunamente eliminato o modificato.

All’infondatezza di tutti i motivi consegue la reiezione del ricorso, con la conseguente condanna delle ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto altresì che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.

PQM

La Corte respinge il ricorso, e condanna le ricorrenti in solido al rimborso all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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