Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21794 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 27/09/2017, dep. 07/09/2018), n.21794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20778/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2009 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C. propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso un avviso di accertamento riguardante IRPEF anno 1997, sostenendo che l’Ufficio avrebbe erroneamente elevato il suo reddito di partecipazione nella società SI.EL.CO. S.n.c. di C.S. e C. di cui la stessa era socio al 80%.

La contribuente nel proprio atto contestò l’avviso richiamando i motivi già enunciati nel ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, del quale il provvedimento impugnato sarebbe stato – ad avviso della stessa contribuente – la logica conseguenza.

Si costituì l’Amministrazione Finanziaria insistendo con argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni.

Con sentenza n. 430/3/06, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accolse parzialmente il ricorso e dichiarò che il reddito di partecipazione della contribuente andava commisurato all’imponibile risultante dalla decisione riguardante la predetta società.

Contro tale sentenza propose gravame l’Agenzia delle Entrate di Palermo, Ufficio Palermo (OMISSIS).

In particolare l’Ufficio, nel richiamare i motivi del ricorso in appello avverso la sentenza emessa con riferimento all’avviso di accertamento nei confronti della società, censurò l’operato dei giudici di primo grado che avrebbero negato l’inversione dell’onus probandi a carico della società; contestò, inoltre, l’approssimazione della motivazione della sentenza appellata e la qualificazione dei soci ed amministratori della società in parola, quali “terzi”, anche se, nella fattispecie, si trattava di una società di persone, dal che sarebbe conseguita, ad avviso dell’Ufficio, la possibilità di utilizzare le risultanze degli accertamenti bancari anche nei confronti dei soci e sostenne che fosse priva di rilievo la circostanza riguardante l’eventuale mancata produzione da parte dell’Ufficio del processo verbale.

Si costituì la contribuente chiedendo che la Commissione Tributaria Regionale dichiarasse il contenzioso in questione connesso e consequenziale a quello riguardante la già indicata società; in subordine, chiese la declaratoria di illegittimità dell’appello e, in ulteriore subordine, la conferma della sentenza di primo grado.

La Commissione Tributaria della Sicilia, con sentenza 93/01/09 depositata in data 11 giugno 2009, rigettò l’appello, confermò la decisione di primo grado e compensò le spese.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 7 T.U.I.R., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, comma 1 e artt. 1e 2 e art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata nel punto in cui si afferma: “Nel merito, questo collegio ritiene di condividere le argomentazioni richiamate dai giudici di prime cure a sostegno della propria decisione, ed in particolare la circostanza dell’avvenuta maturazione del “giudicato esterno”, a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, come da documentazione versata agli atti di questo giudizio”. A tale riguardo l’Ufficio sostiene che “i giudici di prime cure si sono limitati a pronunciarsi per relationem alla sentenza emessa nei confronti della Società e nulla hanno detto in proposito”.

Quanto poi all’affermazione del giudice dell’appello circa la “circostanza dell’avvenuta maturazione del “giudicato esterno” a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, come da documentazione versata agli atti di questo giudizio”, la parte ricorrente ha precisato che nessuna delle sentenze citate, che sarebbero divenute definitive, atterrebbe all’annualità in esame e che, considerato che nel sistema tributario, in virtù dell’art. 7 T.U.I.R., ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra il contribuente e il Fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi, ne conseguirebbe che, qualora le controversie relative a diverse annualità d’imposta del medesimo tributo, ancorchè concernenti questioni in tutto o in parte analoghe, siano separatamente decise con più sentenze, la decisione relativa ad una di queste non sarebbe suscettibile di costituire cosa giudicata rispetto ai giudizi relativi alle altre annualità.

Con riferimento, poi, all’utilizzazione delle indagini bancarie, effettuate sui rapporti intrattenuti dal socio amministratore della società, per accertare l’esistenza di operazioni imponibili non dichiarate dalla società, la SI.EL.CO. S.n.c., l’Agenzia delle Entrate sostiene che correttamente i Giudici tributari hanno affermato che i conti bancari intestati a terzi possono essere utilizzati per presumere il compimento di operazioni attive e passive non fatturate da parte di un altro soggetto giuridico di imposta nella sola ipotesi in cui si dimostri che i movimenti finanziari risultanti da tali conti sono riferibili a quest’altro soggetto ma la medesima parte ricorrente deduce che tale principio non può essere applicato al caso di specie, considerando come un terzo estraneo il socio-amministratore di una società di persone, in quanto non esiste in questo caso una effettiva separazione tra società e socio, non sussistendo lo schermo della personalità giuridica tra i due soggetti, ma configurandosi una distinzione puramente formale di attività per ragioni di carattere patrimoniale e contabile, atteso che il socio-amministratore di una società di persone (e di una società in nome collettivo in particolare) gode dei più ampi poteri di gestione e di rappresentanza (artt. 2298 e 2318 c.c.), può esercitare ogni forma di controllo sull’attività sociale (artt. 2261,2293 e 2318 c.c.), partecipa alla distribuzione degli utili (art. 2263 c.c., art. 2295 c.c., n. 8 e art. 2318 c.c.), risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali (artt. 2291,2313 e 2318 c.c.).

Ad avviso della ricorrente, non sarebbe, quindi, configurabile una effettiva alterità tra la società ed il socio-amministratore, che agisce personalmente per la soddisfazione dei propri interessi, anche se in collaborazione con altri soggetti e sotto il nome dell’ente collettivo.

Tale sostanziale coincidenza tra la persona del socio-amministratore e la società in nome collettivo sarebbe confermata sempre secondo l’Agenzia delle Entrate – anche dalle norme tributarie che attribuiscono il reddito societario alla società ai soli fini IRAP e direttamente ai soci ai fini IRPEF (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 6); in tali circostanze, la pretesa di distinguere tra i conti intestati alla società di persone e quelli intestati al socio-amministratore, ai fini previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2, finirebbe per svuotare di effettivo significato la presunzione di legge.

La predetta norma tenderebbe – secondo la ricorrente – a far emergere, ai fini fiscali, le disponibilità finanziarie occulte del soggetto passivo di imposta che – nel caso di una società – devono ritenersi necessariamente intestate ad un soggetto diverso (e, in primis, al suo amministratore e socio di maggioranza, quale effettivo dominus), venendo altrimenti meno l’elemento dell’occultamento che costituirebbe il presupposto della disposizione in parola.

A conclusione del proposto motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha formulato il seguente quesito di diritto: “Ex art. 366 bis c.p.c., dica codesta Ecc. ma Corte se violi gli artt. 32 e 51 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, quella sentenza della CTR, come nella fattispecie in esame, che abbia affermato una sostanziale irresponsabilità dei soci amministrativi (rectius amministratori) di una società di persone rispetto agli effetti delle operazioni compiute in nome e per conto della Società. Voglia così codesta Ecc. ma Corte affermare il principio di cui in tema di responsabilità il socio in questione è solidalmente e fiscalmente responsabile per le operazioni poste in essere. Dica ancora se ex artt. 32 e 2697 c.c., non incomba sull’Amm.ne finanziaria l’onere di provare, in virtù del principio di inversione dell’onere della prova, la legittimità della sua azione, incombendo invece sul contribuente l’onere di provare la coerenza dei redditi dichiarati”.

1.1. Va preliminarmente rilevato che il giudizio si è svolto nei gradi di merito a contraddittorio non integro, con conseguente nullità dell’intero giudizio.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza 4/06/2008, n. 14815, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 T.U.I.R.) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (v. ex plurimis, Cass., ord., 28/11/2014, n. 25300; Cass., ord., 28/01/2016, n. 1635Cass. 2/09/2016, n. 17549).

2. Nella specie il giudizio di merito definito con l’impugnata sentenza d’appello si è svolto nel contraddittorio del solo socio S.C. e non anche nei confronti della società partecipata e degli altri soci della stessa.

3. Ne consegue che va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con assorbimento delle censure proposte; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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