Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21793 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18211/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Società Cooperativa Allevatori Bufalini Casertani Srl, rappresentata

e difesa dall’Avv. Umberto Elia, con domicilio eletto presso l’Avv.

Valentina Dello Monaco, in Roma, via Ugo Foscolo n. 32, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 99/39/09, depositata il 20 maggio 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale Basile

Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto, per l’anno d’imposta 2004, che la Cooperativa svolgesse in prevalenza attività mutualistica sicchè trovavano applicazione le esenzioni D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 10,mentre confermava la non detraibilità dei costi sostenuti per auto aziendali, assumendo con quattro motivi:

-(a) insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, identificato nella prevalenza dell’attività speculativa ovvero di quella mutualistica, da ancorare, per la CTR, al confronto tra le quantità di latte conferite dai soci ed acquistate dai terzi, mentre per l’Agenzia andava operato tra costo per l’acquisto da terzi e acconto pagato ai soci;

– (b) violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., incombendo sul contribuente, per il godimento del beneficio fiscale, la prova della prevalenza dell’attività mutualistica su quella speculativa;

– (c) violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver motivato, in ultrapetizione, il rigetto del gravame dell’Ufficio sul presupposto del riconoscimento, da parte di quest’ultimo, della regolare emissione di fatture da parte dei soci a saldo del costo del latte, con conseguente trasferimento ai soci stessi, sotto forma di maggior ricavo per il conferimento del latte, dell’utile conseguito dalla cooperativa e della conseguente tassazione;

– (d) illogica motivazione su un fatto decisivo in ordine alla detraibilità dell’Iva da parte dei soci atteso il carattere prevalente dell’attività speculativa;

– la contribuente propone, a sua volta, con un unico motivo, ricorso incidentale, assumendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo “per violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11 sulla detraibilità dei costi e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove documentali”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo è infondato avendo la CTR espressamente motivato che “dai dati esposti dalla stessa Agenzia delle entrate si rileva l’assoluta prevalenza, per l’esercizio 2004, dell’attività mutualistica su quella speculativa”, dati che emergono dalla pagina 1 della motivazione (“Per l’Agenzia, la Cooperativa aveva ricevuto latte da trasformare in prodotti caseari per Euro 2.173.156,00 dai propri soci e per Euro 1.077.223,00 da terzi”), mentre le diverse (e contrastanti) indicazioni numeriche dell’Agenzia risultano del tutto carenti di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nè il pvc, nè l’avviso di accertamento; nè, in ogni caso, la censura risulta decisiva e conferente rispetto alla decisione, che comunque, nel rinviare ai dati forniti dall’Agenzia, resta chiaramente riferita, come sostenuto dal ricorrente, al raffronto tra costi e acconti e non al materiale conferito ed acquistato;

– il secondo motivo è inammissibile non avendo l’Agenzia ricorrente colto la ratio della decisione della CTR, la quale si è limitata a rilevare che la prova acquisita in atti (e alla luce di quanto esposto dall’Agenzia) evidenziava “l’assoluta prevalenza, per l’esercizio 2004, dell’attività mutualistica su quella speculativa”;

– il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l’Agenzia nè indicato, nè riprodotto gli atti di parte, nè la decisione della CTP, da cui desumersi l’ultrapetizione;

– il quarto motivo, attesa l’insussistenza del dedotto presupposto della prevalenza dell’attività speculativa, resta assorbito;

– passando al ricorso incidentale, il relativo motivo – al di là del cumulo delle doglianze, avendo la parte dedotto promiscuamente profili di violazione di legge e di vizio motivazionale, tra loro strettamente intrecciati nello sviluppo delle argomentazioni – è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata nè indicata, nè riprodotta la documentazione asseritamente posta a fondamento della doglianza, fermo restando che lo stesso ricorrente incidentale riconosce “la incertezza delle prove documentali”, e si limita, in realtà, ad affermare che il giudice avrebbe dovuto far ricorso ai fatti notori e alla comune esperienza (i cui contenuti restano, nella specie, del tutto indeterminati), e propone, quindi, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito, volta dunque ad una inammissibile nuova e autonoma valutazione dei fatti da parte della Suprema Corte;

– ricorso principale e ricorso incidentale vanno, dunque, entrambi rigettati, con compensazione delle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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