Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21793 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21793 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 2156-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente

domiciliato

in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 15/10/2014

ricorrente
contro

2014
2690

SUBINI FRANCESCO, elettivamente

domiciliato

in ROMA

VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA
ROSA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato

LORENZO DEL FEDERICO giusta delega a

margine;

1

controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 94/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 01/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROSA LAURA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

FEDERICO;

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della CTR della Emilia-Romagna n.94/2/08 che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha
escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 3 comma 3 1.358/97 ed ha pertanto
confermato l’annullamento dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Francesco

La CTR, in particolare, ha affermato che l’operazione posta in essere dal contribuente doveva
qualificarsi come conferimento, assoggettato ad imposta sostitutiva del 19%, come previsto dal
D.Igs. 358/97 e non invece come cessione di partecipazione, da assoggettare a tassazione separata.
Rilevava inoltre che se l’Agenzia avesse voluto disconoscere gli effetti dell’operazione in oggetto
avrebbe dovuto utilizzare la procedura di cui all’art. 37 bis Dpr 600/73 con notifica di una richiesta
preliminare all’accertamento.
Ti contribuente ha resistito depositando controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 comma 3 Digs. 358/97 ( nel testo allora vigente), dell’art. 39 Dpr 600/73, dell’art. 54
TUIR, nonché dell’ari 14 Prel. in relazione all’art. 360 n.3) cpc da parte della CTR dell’EmiliaRomagna.
Secondo la prospettazione dell’Agenzia, l’imposta sostitutiva di cui all’art.1 Dlgs.358/97 non è
applicabile, in forza della specifica previsione dell’art. 3 comma 3 D.Igs. 358/97, da considerarsi
speciale rispetto all’art. 37 bis Dpr 600/73, in presenza di una contestuale cessione delle
partecipazioni conseguenti all’apporto di un’unica azienda, evento verificatosi nella fattispecie in
esame.
Deduce dunque l’erroneità della sentenza della CTR, che ha omesso di rilevare la cessione delle
partecipazioni dal contribuente all’altro socio, insita nella parità delle quote acquisite dai due soci a

1

Subini.

ITOIlle al

apporti patrimoman evidentemente sproporzionati, con conseguente esclusione aei

beneficio dell’imposta sostitutiva.
Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto non coglie la ratio della pronunzia.
Il presupposto della statuizione di annullamento dell’accertamento è infatti costituito dal fatto che
l’operazione posta in essere dal contribuente era unicamente costituita da un conferimento di

A fronte di questa statuizione, ed in assenza di un formale negozio di cessione di quote da parte del

contribuente, l’Agenzia si è limitata a dedurre la sussistenza di un rapporto di specialità tra la norma
di cui all’art. 3 comma 3 d.lgs. 358/97 e la disposizione di cui all’art. 37 bis Dpr 600/73 , omettendo
di contestare specificamente la statuizione della CTR che ha ritenuto insussistente il presupposto di
applicabilità dell’art. 3 comma 3 digs. 358/97, vale a dire la cessione d
Con il secondo motivo di gravame l ‘
motivazione su un fatto controverso
costituito dalla identificazione dell’

ella partecipazione.

Agenzia delle Entrate deduce il vizio

e decisivo per il giudizio
4

oggetto delle operazioni

determinare il regime fiscale correttamente applicabile.

di insufficiente

in relazione all’art. 360 n.5) cpc,
compiute dalle parti al fine di

k

Secondo la prospettazione dell’Agenzia la CTR si sarebbe

Iimjt
che l’operazione posta in esse era quella di un conferimento

non anche una cessione di

partecipazione da assoggettare a tassazione separata,
fondamento del proprio

senza sp
convineimento.

ad affermare apoditticamente

ficare le ragioni poste a

Anche tale motivo di ricorso non appare fondato.
E’infatti pacifico che l’unica operazione risultante

agli atti è
da ciò la CTR ha fatto discendere, con
il conferimento del ramo d’azienda e
dell ‘ art. 3 collima
motivazione logicamente corretta, la
3 D.lgs. 358/97.
non applicabilità
Non appare dunque configurabile la carenza o insufficienza della motivazione, non risultando
specificamente
indicati, sotto il
profilo dell’autosufficienza del ricorso,
gli elementi,
rilevanti, la cui valutazione sarebbe stata omessa o erroneamente effettuata da parte
della decisivi o

CTR, in
2

azienda.

forza dei quali, desumere la sussistenza di un distinto atto di cessione quote, funzionalment
collegato al conferimento del ramo d’azienda, da parte del contribuente.
Esula invece dall’ambito di applicazione del vizio di carenza motivazionale di cui all’art. 360 n.5
cpc il profilo, se del caso astrattamente riconducibile all’art. 360 n.3) cpc e che non risulta peraltrc
chiaramente esplicitato dalla ricorrente, della qualificazione dell’operazione per cui è causa, e
dell’eventuale configurabilità di un negozio complesso, o

rectius di pluralità di negozi collegati (

conferimento di azienda e cessione di partecipazione), che sarebbero stati erroneamente esclusi
dalla CTR.
Considerata la particolarità delle questioni trattate, giusti motivi sussistono per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma 16 luglio 2014
L’Estensore
Il Presidente
dott. Aurelio Cappabianca

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