Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21792 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 28/10/2016), n.21792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8486-2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), M.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio

dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE ROCCHETTI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.M., ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, C.G., ZURIGO

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3086/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.I. e B.A. presentarono ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Milano del 27 settembre 2012, n. 3086, emessa nel giudizio che vede contrapposti gli odierno ricorrenti e Allianz s.p.a., Zurigo SA, C.G..

In data 5 aprile 2016 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dalle parti e dai difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sottoscrizione della “dichiarazione di rinuncia” da parte degli interessati e dei difensori costituisce valida espressione della volontà di rinunciare al ricorso e, per altro verso, integra la comunicazione prevista dall’art. 391 c.p.c., u.c..

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c..

2. Stante la mancata costituzione delle controparti, non deve disporsi condanna alle spese processuali.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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