Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21791 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 28/10/2016), n.21791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27868-2014 proposto da:
D.A.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TASSO 39, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE NOBILE, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, quale successore
ex lege dell’INPDAP, anche quale procuratore speciale di SCIP
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI – SRL, in
persona del Dott. M.A. Direttore dell’Ufficio di
Segreteria della Presidenza dell’INPS, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA C. BECCARIA 29C-0, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA
INCLETOLLI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– controricorrente –
e contro
CIGAS 2001 SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3701/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE NOBILE;
udito l’Avvocato FLAVIA INCLETOLLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.A.G. presentò ricorso al tribunale di Roma chiedendo accertarsi il suo diritto di opzione ai sensi della L. n. 410 del 2001, art. 3 quale conduttore di un immobile in proprietà di Inpdap con conseguente pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. nei confronti di Inpdap e Scip s.r.l.
Il tribunale rigettò la domanda attrice.
Adita dall’odierno ricorrente, la corte di Roma confermò la sentenza impugnata.
D.A.G. ha presentato ricorso affidato a due motivi esposti in memoria.
Inps, successore ex lege di Inpdap, e anche quale procuratore speciale di Scip s.r.l. ha depositato controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1335 c.c., ritenendo che la corte abbia erroneamente interpretato tale norma avendo sostenuto che il semplice invio in luogo diverso dalla residenza del destinatario della lettera raccomandata relativa alla convocazione presso il notaio per la stipula della compravendita soddisfi il requisito posto da detta norma circa la presunzione di conoscenza da parte del destinatario dell’atto medesimo, con conseguente inadempimento dello stesso al contratto attesa la mancata comparizione davanti al notaio (con l’ulteriore conseguenza dell’infondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. non vittoriosamente esperibile dalla parte inadempiente).
Un’ulteriore doglianza è articolata con riguardo all’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, inerente la richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti delle controparti.
La manifesta infondatezza della prima doglianza discende dalla corretta motivazione della corte di merito (non criticata in ricorso) secondo cui la notificazione all’indirizzo effettivo del destinatario (e dunque anche non corrispondente al luogo indicato come residenza) della convocazione davanti al notaio ne determina la presunzione di conoscenza se regolarmente realizzatasi. Da tale argomentazione deriva la corretta applicazione dell’art. 1335 c.c. sulla presunzione di conoscenza della dichiarazione dal momento in cui essa giunge all’indirizzo del destinatario.
Il secondo motivo risulta sfornito di autosufficienza, non spiegandosi nello stesso in quale occasione e in quale atto rivolto alla corte di appello sarebbe stato svolto il motivo sul risarcimento danni, di cui si lamenta il rigetto per mancata considerazione (e omessa motivazione).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, 20 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016