Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21791 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 09/10/2020), n.21791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1127-2018 proposto da:

SAPORI DEL SOLE SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ETTORE DE ROSA;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI

11, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ANGRI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4448/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

-la C.T.R. Lazio con sentenza n. 4448/2017, depositata in data 8.05.2017, rigettava l’impugnazione proposta da Sapori del Sole s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Roma n. 4336/08/15, concernente l’avviso di accertamento Tarsu n. (OMISSIS) emesso dalla Soget S.p.A.,

per conto del Comune di Angri, con cui veniva accertato un carente pagamento dell’imposta dovuta per gli anni 2008/2012 per un ammontare di Euro 1.007.258,00 a causa di un’infedele denuncia delle aree soggette a Tarsu. Con l’appello proposto, la Sapori del Sole s.r.l. censurava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso, ad eccezione di un’annualità nella quale la società non risultava operativa, sostenendo l’erroneità dell’operato dell’Ente impositore e della impugnata decisione.

La CTR rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte la Sapori del Sole s.r.l. eccependo:

1-violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 132 c.p.c., punto 4), art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, parziale ed insufficiente esame della censura relativa alla motivazione dell’atto tributario;

2- violazione dell’art. 132 c.p.c., punto 4), art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per mancato esame di un fatto determinante per il giudizio ed oggetto di discussione – con mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine alla tassabilità delle superfici adibite al ciclo produttivo – ed omessa valutazione del principio di non contestazione;

3- violazione dell’art. 132 c.p.c., punto 4), art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza e n. 3 per mancata valutazione del giudicato esistente tra le parti.

L’intimata Soget si costituiva contestando le ragioni del ricorso sostenendo l’inammissibilità dello stesso rispetto alla valutazione del merito richiesta ed al principio della c.d. doppia conforme e per violazione del principio di autosufficienza; aggiungeva l’infondatezza di tutti i motivi e l’inammissibilità del secondo.

Il P.G. concludeva per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

-con memoria depositata il 19.11.2019, F.R., nella sua veste di legale rappresentante ed amministratore della Sapori del Sole srl., a seguito di accordo transattivo con l’Ente creditore, sottoscritto in atto allegato, dichiarava di rinunciare al proposto ricorso non avendo più interesse al prosieguo della controversia. Faceva presente che le spese legali erano state regolate nell’indicato accordo, mentre per il giudizio di legittimità se ne chiedeva la compensazione.

Nell’allegato accordo, sottoscritto in data 15.10.2019, dal rappresentante del Comune di Angri, da quello della soc. SOGET spa., dalla contribuente e dal suo difensore, si dà atto dell’impegno reciproco delle parti alla rinuncia al giudizio di legittimità ed alla adesione alla istanza di rinuncia anche da parte della resistente, con onere a carico dei rispettivi difensori a comunicarne gli esiti all’ente locale.

Detto accordo non risulta, tuttavia, nè notificato, nè comunicato alle controparti Soget (controricorrente) e Comune di Angri (intimato). Questa Corte, sul punto in relazione al disposto dell’art. 390 c.p.c., ha avuto modo di chiarire che (Cass. n. 14782 del 07/06/2018) che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), non può ritenersi, come tale, idoneo a determinare l’estinzione del processo, anche se denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso stesso. Ed ha ulteriormente precisato, sotto altro profilo (Cass. n. 19907/18), “che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.”.

Nella situazione data, pertanto, l’unica pronuncia che deve correttamente assumersi, non è quella relativa all’estinzione del giudizio, ma quella di inammissibilità del ricorso, per evidente carenza di interesse.

Con riferimento al regolamento delle spese, va osservato che (pur mancando l’adesione processuale della controparte) trattandosi di rinuncia determinata, inequivocabilmente, da un accordo tra le parti, che tra l’altro, prevede anche uno specifico contributo in ordine alle spese legali pregresse, può procedersi alla compensazione del giudizio di legittimità.

Da ultimo, va precisato che non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, risulta sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo. (Cass. n. 14782/18; n. 31732/2018).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA