Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21791 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 18/07/2017, dep. 07/09/2018), n.21791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6051-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FINCOMPANY SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DUE MACELLI

66, presso il DLA PIPER STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ASSOCIATO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO TOMASSINI, FABIO

ELEFANTE, GUIDO ALBERTO INZAGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello – nel giudizio promosso dalla spa Fincompany con l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale, rettificato il reddito d’impresa per l’anno 2005 da Euro 157.074 a Euro 424.390, erano stati recuperati a tassazione interessi passivi pari a Euro 267.316 indebitamente dedotti – ha confermato l’annullamento dell’atto disposto in primo grado.

La Commissione regionale ha infatti disatteso il gravame perchè fondato sull’affermazione che il volume del ricavi fosse superiore, nell’anno 2005, alla soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore (Euro 5.164.569): “poichè i ricavi sono riferibili alle vendite di beni e/o servizi, che non sono avvenute nel 2005, tale soglia non può essere applicata al caso di specie”.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 98, comma 7 tuir e del D.M. 6 marzo 2003, l’amministrazione ricorrente, posto che il regime di cd. thin capitalization – che, per quanto nella presente sede rileva, pone dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi – trova applicazione, a norma dell’art. 98, comma 7 tuir “ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore”, assume che la norma rinvierebbe per relationem alle fonti regolamentari che disciplinano gli studi di settore ed individuano quindi, oltre che le soglie per la relativa applicazione, i criteri per la determinazione di tali soglie. Ne conseguirebbe che, prevedendo il D.M. 6 marzo 2003 per lo studio di settore relativo all’attività esercitata (lo studio (OMISSIS)) la soglia di ricavi a Euro 5.164.569, e stabilendo che, “ai fini dell’applicazione alla medesima, ai ricavi strettamente intesi devono essere sommate le rimanenze finali e sottratte le esistenze iniziali, che nella fattispecie non rilevano”, sarebbe evidente che il criterio di quantificazione dei ricavi stabilito a livello regolamentare per l’applicazione degli studi di settore non possa “non valere anche ai fini dell’art. 98, comma 7 tuir, che a tale disciplina secondaria rinvia per relationem”. Legittimamente pertanto l’ufficio, avendo rilevato che i ricavi della società aumentati delle rimanenze superavano la soglia di applicazione degli studi, ammontando le rimanenze, incontestatamente, al valore di Euro 9.478.269, avrebbe ritenuto inapplicabile l’art. 98, comma 7, citato, e recuperato a tassazione gli interessi passivi indebitamente dedotti. “Per contro, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto, come sostenuto dal contribuente, che dovesse aversi riguardo soltanto ai ricavi strettamente intesi e non anche alle rimanenze, appare viziata”.

Il ricorso è infondato.

La nozione di “volume di ricavi” impiegata dall’art. 98, comma 7 tuir ai fini della applicazione del regime della thin capitalization – “il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore” – sembra riferita alla voce A)1) del Contenuto del conto economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui all’art. 2425 c.c., ed in tali termini l’ha correttamente intesa il giudice d’appello nell’affermare che “poichè i ricavi sono riferibili alle vendite di beni e servizi, che non sono avvenute nel 2005, tale soglia non può essere applicata al caso di specie”.

Non persuade infatti la tesi ermeneutica della ricorrente, incentrata su una stretta correlazione fra la norma del tuir ed il D.M. 6 marzo 2003 di approvazione degli studi di settore. Tale decreto, infatti, individua all’art. 2 le “Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore”, ed accanto alle ipotesi di esercizio di più attività d’impresa, ed a diverse specie di società cooperative e di consorzi, enumera “i contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), ovvero compensi di cui all’art. 50, comma 1 del tuir, di ammontare superiore a Euro 5.164.569”.

Questo deve pertanto ritenersi, a lume dell’art. 98, comma 7 Tuir, il valore soglia, previsto per l’applicazione degli studi di settore: ne consegue che un volume di ricavi inferiore a tale soglia comporta la non applicabilità dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi fissati dallo stesso art. 98.

Quanto al D.M. 6 marzo 2003, art. 2, comma 2 è pur vero che detta una disposizione specifica per i soli settori SG 40 U (cui appartiene la società contribuente) e SG 69 U – “i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali” – ma ciò solo “ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore” – limite che, con riferimento a tutti gli studi di settore, rimane il medesimo di Euro 5.164.569, e viene quindi, ai fini che nella controversia rilevano, assunto come semplice dato dall’art. 98, comma 7 tuir.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.200, oltre a spese generali determinate nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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