Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21790 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 28/10/2016), n.21790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25020-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.L., B.E., B.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato

STUDIO AMOROSO-FARSETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati

LUCIANA VERDE, GIOVANNI VERDE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2848/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato GIOVANNI PALATIELLO;

udito l’Avvocato MASSIMO FARSETTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto il pagamento della somma di Lire 275.773.155, scaturenti dalla revisione dei corrispettivi degli appalti in corso per la gestione di magazzini di vendita di generi di monopolio, oltre interessi e spese. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (successore ex legge dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-AAMS) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dagli eredi B. ed il tribunale ha accolto l’opposizione sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva, ritenuta rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio. La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’eccezione afferisse alla titolarità del rapporto controverso, sicchè era rilevabile solo dalla parte interessata ed entro i termini di decadenza.

2. In ogni caso, ha ritenuto infondata anche nel merito la predetta eccezione, atteso che il giudizio verteva su un rapporto di preteso indebito soggettivo che non aveva nulla a che vedere con il rapporto commerciale relativo alla gestione del magazzino di generi di monopolio; osservava, inoltre, che con la successione disposta dal D.Lgs. n. 283 del 1998 tra l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l’Ente Tabacchi Italiani non potevano ritenersi trasferite a quest’ultimo ente le pretese restitutorie e risarcitorie afferenti ad epoche antecedenti l’istituzione dello stesso.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato affidandolo a due motivi; resistono con controricorso B.G., B.E. e B.L., quali eredi del signor B.M., che depositano altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 180, 182, 190, 99 e 100 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, con riferimento alla ritenuta tardività dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata con la comparsa conclusionale del 18 dicembre 2002.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione del D.Lgs. n. 283 del 1998, artt. 1 e 3 in relazione agli artt. 99 e 100 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza; sostiene la ricorrente che il nuovo ente (Ente Tabacchi Italiani) sia divenuto titolare delle obbligazioni e dei debiti già gravanti sulla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima della sua istituzione.

3. Il primo motivo non è fondato. Le ragioni. Una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite ha statuito che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372). Il massimo collegio, però, aveva esaminato un caso in cui la parte convenuta era rimasta contumace in primo grado e si era costituita in appello, sollevando questioni sulla titolarità del rapporto controverso. Il che non esclude una diversa soluzione per il caso che il convenuto si costituisca; in tal caso, affermano le sezioni Unite, “il convenuto, qualora non condivida l’assunto dell’attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa. Le “difese” sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall’attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l’esistenza di fatti costitutivi del diritto (“mere difese”), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. L’art. 2697 c.c., comma 2, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine “eccezione” e pone l’onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. All’interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle “eccezioni in senso stretto”, che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui “(il giudice) non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti” (art. 112 c.p.c., seconda parte), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta “a pena di decadenza deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (art. 167, c.p.c., comma 2)”.

4. Ma cosa succede se il convenuto si costituisce e non contesta la titolarità del rapporto controverso? Anche per tale ipotesi le sezioni Unite hanno fornito un’indicazione specifica, affermando che “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può avere rilievo, perchè può servire a rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (cfr. pag. 14).

5. Dunque, contrariamente a quanto appare da una prima lettura, la recente pronuncia a sezioni Unite della Cassazione ha fornito una precisa indicazione che conferma la correttezza della soluzione prospettata dalla pronuncia di appello, imponendo solo una correzione della motivazione. La questione relativa alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio è sì rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ma solo se la parte convenuta, costituendosi in giudizio, non abbia assunto difese incompatibili con la negazione della titolarità, attiva o passiva, del diritto controverso. Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso in esame, ove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato si è regolarmente costituita in giudizio in primo grado ed ha eccepito l’infondatezza del ricorso, con ciò implicitamente manifestando di ritenersi legittimata passiva alla pretesa azionata in monitorio.

6. La soluzione prospettata dalle sezioni Unite appare perfettamente condivisibile, essendo conforme ai principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo e scoraggiando gli abusi derivanti dalla strumentalizzazione dei meccanismi processuali. Certo, la parte può scegliere di rimanere estranea al processo fino all’ultimo momento utile a sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva (aspettando di vedere l’esito del giudizio nel merito), ma non può, per contro, ingenerare nella controparte un indebito affidamento circa il superamento di ogni questione incompatibile con le difese assunte, ponendo poi nel nulla tutta l’attività processuale nel frattempo svolta. Ciò è contrario al principio di lealtà processuale ed al giusto processo, che si esplica anche nella sua ragionevole durata e nell’osservanza del principio di economia processuale. Il principio (massima n. 638371) è stato riaffermato alla pagina 18 della sentenza delle sezioni Unite, nei seguenti termini: “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall’attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”.

7. Questo Collegio, dunque, condividendo le indicazioni delle sezioni Unite, conferma la decisione di appello preclusiva del rilievo dell’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto (che, peraltro, non pareva affatto fondata), con il conseguente rigetto del ricorso. L’esame del secondo motivo resta privo di rilievo, in considerazione delle conclusioni cui si è giunti in ordine al primo. Le spese del presente giudizio di cassazione devono essere compensate, attesa la complessità della questione giuridica trattata, oggetto di contrasto al momento della presentazione del ricorso e solo recentemente risolta dalle sezioni Unite.

8. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della non sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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