Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21790 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 09/10/2020), n.21790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30099-2014 proposto da:

AUTO ONE SRL IN LIQUIDAZIONE, D.S. elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO INZERILLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA MARICONDA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATA persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresentata e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 4555/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

A seguito di verifica fiscale l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Auto One srl in liquidazione, operante nel settore del commercio di autovetture di provenienza comunitaria, nonchè, in proprio, al liquidatore D.S. quale coobbligato per le sanzioni a norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2008, con cui accertava l’esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati cui conseguiva un reddito di impresa di Euro 287.620, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 22.781, e maggiori imposte Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni.

Contro l’avviso di accertamento la società Auto One srl e D.S. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n. 543 del 2012.

La società Auto One e D.S. proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza n. 4555 del 12.5.2014.

Contro la sentenza di appello la società Auto One srl in liquidazione, e D.S. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione (tardiva) al solo fine di ricevere avviso per la partecipazione alla eventuale pubblica udienza di trattazione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.II primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod.proc.c.iv in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, nella parte in cui ha confermato la ripresa a tassazione, quali ricavi non contabilizzati, dei versamenti e dei prelievi ingiustificati risultanti dai conti bancari.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto che le prove contrarie offerte dalla società ricorrente non fossero idonee a vincere la presunzione legale relativa stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, secondo cui le operazioni bancarie di versamento e prelevamento effettuate dall’imprenditore e non giustificate costituiscono prova presuntiva di maggiori ricavi. Non ricorre la fattispecie di motivazione apparente in quanto l’iter logico seguito dal giudice a sostegno della propria determinazione risulta da un lato comprensibile, e dall’altro insindacabile nel merito. In proposito occorre considerare che alla sentenza impugnata si applica, ratione temporis. il novellato l’art. 360 c.p.c., n. 5, che preclude la censura del vizio di motivazione insufficiente.

2.11 secondo motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto la C.T.R., nel confermare le sanzioni a carico personalmente di D.S. ha violato il D.L. n. 336 del 2003, art. 7, secondo cui, in caso di società avente personalità giuridica, le sanzioni possono essere irrogate esclusivamente a carico delle stessa società.

Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7, convertito nella L. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Tuttavia tale regola incontra un limite nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, potendo allora le sanzioni amministrative tributarie essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate. In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente, in quanto detta norma intende regolamentare l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica. (Sez.5 n. 28331/ 2018; Sez.5 n. 5924/2017; Sez.5 19716/2013).

La motivazione del giudice di merito è conforme all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, avendo osservato che la limitazione della responsabilità alla sola società con personalità giuridica, prescritta dal citato art. 7, non opera ” quando la persona giuridica si pone come scudo in favore dell’autore materiale dell’illecito, che dalla violazione tragga vantaggio personale e diretto”, ed avendo ravvisato, nel caso di specie, un interesse personale dell’amministratore D. alla realizzazione degli illeciti, commessi volontariamente “per trarne un beneficio personale”.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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