Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2179 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2179 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 1998-2013 proposto da:
PADALINO VINCENZO (PDLVCN82H19D643I) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio
dell’avvocato VAGLIO MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIGNATIELLO GIULIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INA ASSITALIA SPA – già Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia SpA,
ALLEANZA TORO SPA – già Toro Assicurazioni SpA,
PIGNATELLI VINCENZO,
PIGNATELLI GIANLUCA;
– intimati avverso la sentenza n. 1682/2011 del TRIBUNALE di FOGGIA del
29.11.2011, depositata il 30/11/2011;

Data pubblicazione: 31/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2013 n. 01998 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

E’ stata depositata la seguente relazione’. – Padalino Padalino Vincenzo propone
ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 30-11-2011.
Non presentano difese gli intimati Alleanza Toro,Pignatelli Vincenzo e Gianluca e ma
assitalia.
2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis

consiglio.
3.11 ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 n.3
c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che,
nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante
la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art.
366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di
inammissibilità.
E’ stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare
la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con
eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza
impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
4.Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del
requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del
difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva
come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.
5.11 principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un, n. 5698 del l’aprile 2012,
con cui si è ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui
all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della
sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
6. Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa 54 pagine
con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti

1

come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di

processuali, e manca del tutto il momento di sintesi idoneo

ad illustrare

la

ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale nei punti
essenziali .
7.Anche la illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione
della comprensione dei motivi stessi
7. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

parti.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione Il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile Nulla per le spese.

P.Q.M.
La Corti dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma 9-10-2013
Il Presidente

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle

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