Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2179 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4265-2005 proposto da:

COND VIA (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) in

persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIOTTI GIOVANNI

BATTISTA;

– ricorrente –

e contro

P.M.;

– intimato –

sul ricorso 6871-2005 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato ANNECCHINO

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUTARELLI FRANCESCO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

COND. VIA (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) in

persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIOTTI GIOVANNI

BATTISTA;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3045/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato GRASSO Biagio con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CIOTTI Giovanni Battista, difensore del ricorrente che

si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Tra il 1991 e il 1997 P.M. svolgeva attività di amministratore del Condominio di via (OMISSIS).

Vantando un credito per anticipazioni fatte in favore del Condominio per circa L. 68 milioni, lo conveniva avanti il tribunale di Napoli il 2 gennaio 1998. Il P. resisteva inoltre alla domanda riconvenzionale con la quale il condominio chiedeva, quantificandoli in cento milioni di lire, il risarcimento dei danni arrecati da inadempienze varie commesse nella qualità di amministratore.

Il tribunale il 21 gennaio 2002 condannava il condominio al pagamento di 6.394 Euro; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale.

Nell’atto di appello il P. criticava a) l’addebito di un maggior versamento contributivo INPS di oltre L. 12 milioni relativo al rapporto di portierato, dovuto a errato inquadramento, posto che egli aveva mantenuto dal 1991 il precedente inquadramento e i suoi rendiconti erano stati approvati; b) rivendicava il credito per la somma di L. 9.900.000 corrisposta all’impresa edile Cascarino, per lavori condominiali effettivamente eseguiti; c) contestava il credito del condominio per L. 13.887.722, non risultante nel rendiconto del 30 giugno 1997; negava che vi fosse un attivo di cassa di 3 milioni per interessi.

L’attore chiedeva il pagamento dei 61.258.532 che nel bilancio approvato nel luglio 1997 erano stati indicati come debito verso di lui per anticipazioni di cassa, considerandolo un riconoscimento di debito e non una mera risultanza contabile. Il Condominio resisteva su tre punti: a) obbligo dell’amministratore di non versare contributi oltre il dovuto; b) mancanza di valore probatorio della ricevuta dell’impresa Cascarino per L. 7.291.000;

c) esistenza degli interessi di 3 milioni. In parziale accoglimento dell’appello del P., la Corte di appello di Napoli con sentenza del 29 ottobre 2004, notificata il 23 dicembre 2004, riconosceva che sì era formato il giudicato a favore del P. sul credito di L. 61 milioni e che rimanevano in contestazione i crediti vantati dal Condominio.

Quanto all’addebito per somme pagate indebitamente per il rapporto di portierato, la Corte rilevava che trattavasi di domanda afferente ai danni arrecati dall’amministratore, rientrante quindi nella domanda ritenuta inammissibile dal primo giudice. Aggiungeva che tali pagamenti erano sempre stati approvati dall’assemblea di Condominio approvando i rendiconti annuali, ratificando così l’eventuale errore dell’amministratore. Quanto ai lavori C. riteneva che la ricevuta dell’impresa fosse idonea prova dei lavori, che erano stati pacificamente realizzati, limitatamente all’importo, da essa recato di 7,9 milioni restando così ridotto a 2 milioni di L. il relativo credito del Condominio. Quanto ai 3 milioni per interessi li riconosceva al Condominio in forza dell’esame contabile condotto dal ctu. In relazione ad ulteriore credito di circa 14 milioni di L. lo considerava non contestato. Pertanto riconosceva dovuti a P. Euro 21.882 (circa 42 milioni (61 milioni – i 19 risultanti dai tre crediti condominiali per 2 milioni, tre milioni, 14 milioni circa).

Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione l’11 febbraio 2005 con tre motivi. P.M., ha resistito e ha proposto anche ricorso incidentale, resistito da controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

All’udienza del 9 febbraio 2010, rilevato che nel controricorso era stata eccepita l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto proposto da amministratore di condominio non autorizzato dall’assemblea, ritenuta la pendenza della questione davanti alle Sezioni Unite, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo.

All’odierna udienza hanno partecipato i difensori di entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

“L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”. E’ questo il dictum delle Sezioni Unite (sentenze 18331 e 18332 del 2010) con il quale è stato definito il contrasto di giurisprudenza sulla necessità o meno che l’amministratore condominiale, per impugnare la sentenza sfavorevole al condominio, si munisca dell’autorizzazione assembleare.

E’ stato precisato che le decisioni menzionate esulano da quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, insegnano le Sezioni Unite, conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonchè’ a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., quando si tratta:

a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio;

b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;

c) compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

d) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea.

La materia del contendere oggetto dell’odierno ricorso per cassazione è estranea ai quattro raggruppamenti sopradetti.

Il ricorso verte su tre motivi.

Il primo denuncia l’ultrapetizione che sarebbe stata commessa dalla Corte d’appello nel dichiarare inammissibile l’eccezione di compensazione del credito del Condominio nei confronti del P. per indebiti pagamenti di stipendi e di contributi Inps relativi al portiere dello stabile.

Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1130 e 1131, nonchè vizi di motivazione, con riguardo alla sussistenza del citato credito per indebiti versamenti al portiere e all’Inps.

Il terzo motivo concerne il recupero delle somme relative al credito dell’amministratore per anticipazioni fatte all’impresa C..

Nessuno dei tre motivi involge l’esecuzione di deliberazione assembleare, che non viene menzionata in ricorso, nè è stata fatta oggetto di deduzioni in vista della odierna udienza, sebbene il rinvio della discussione del ricorso sia avvenuto sul presupposto, espressamente oggetto di rilievo all’udienza del 9 febbraio, che la questione de qua pendeva innanzi alle Sezioni Unite.

Palese è che la controversia non concerne l’uso di cose comuni o il recupero di contributi dovuti dai condomini.

Non si può neppure far rientrare l’oggetto del contendere tra gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, giacchè non è in gioco la conservazione dell’edificio condominiale, ma solo una controversia su somme di danaro che l’amministratore assume di aver pagato a terzi nell’interesse del condominio e di cui ha chiesto il rimborso, contestato dal debitore convenuto.

Consegue da questi rilievi che l’attuale amministratore del condominio di via (OMISSIS) avrebbe dovuto munirsi, per proporre valido ricorso per cassazione, di autorizzazione assembleare, eventualmente anche in ratifica del suo operato.

La mancanza di tale autorizzazione cagiona, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalso, l’inammissibilità del ricorso.

Non v’è luogo per la concessione di termine ex art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione, atteso che la questione è stata rilevata d’ufficio alla precedente udienza e quella odierna si è tenuta ben dopo la pubblicazione delle sentenze delle Sezioni Unite n. 18331 e 18332 del 6 agosto 2010.

Ex art. 334 capoverso epe, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione cagiona la perdita di efficacia dell’appello incidentale tardivo proposto dal P..

Le spese di questo grado di giudizio possono essere interamente compensate per giusti motivi, poichè la decisione è stata determinata da mutamento giurisprudenziale sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA