Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2179 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1067-2017 proposto da:

PROVINCIA DI TERNI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

LUCILII, presso lo studio dell’avvocato PITZOLU ANNA MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BECECCO PATRIZIA;

– ricorrente –

contro

UMBRA ACQUE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CALVIERI CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2016 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che:

Con sentenza nr 508/2016 la CTR di Perugia accoglieva l’appello proposto da Umbria Acque s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Terni con cui era stata rigettata l’impugnativa relativa all’avviso di accertamento emesso dalla Provincia di Terni a carico della contribuente avente ad oggetto la tassa di occupazione di suolo pubblico anno 2008 per l’erogazione del servizio inerente le utenze fognarie del Comune di San Venanzo.

Il giudice di appello, ricostruito il quadro di riferimento normativo, rilevava che, stante l’unitarietà del servizio di cui usufruisce l’utente e del contratto stipulato con quest’ultimo nonchè l’unitarietà della tariffa applicata, doveva ritenersi unica anche la tassa per l’occupazione dello spazio pubblico.

Avverso tale sentenza la Provincia di Terni propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la società Umbra Acque s.p.a..

Diritto

Ritenuto che:

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, n. 2 nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38 e della Circ. Min. delle Finanze 28 febbraio 2000, n. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta, infatti, che la CTR avrebbe commesso un errore nel confondere il piano della gestione del servizio rispetto a quello dell’occupazione di suolo pubblico oggetto del provvedimento provinciale.

Osserva infatti che la gestione del servizio fognario ed idrico, pur se ” integrata” deve essere considerata, ai fini Tosap, non come gestione di un servizio unico ed indistinto bensì di due diversi servizi accomunati dalla circostanza di essere gestiti da un unico soggetto gestore.

Sostiene in particolare che il canone concessorio richiesto deriva dalla oggettiva ed incontestabile fruizione di condutture integrate nel sottosuolo pubblico, distinte per la fognatura rispetto a quelle per l’acquedotto, e da cui derivano compensi diversi, così come la società riceve la quota di tariffa distinta in relazione ai diversi titoli.

Il motivo è fondato.

In via preliminare va rigettata la richiesta di riunione avanzata dalla ricorrente in relazione al procedimento pendente avanti a questa Corte e rubricato al numero 17561/2016.

Infatti quantunque le questioni trattate siano analoghe le sentenze impugnate nei due procedimenti sono differenti sicchè non è configurabile alcun obbligo di riunione ma al più ragioni di mera opportunità che nella specie non sono ravvisabili.

Ciò posto ai fini di un corretto inquadramento del problema occorre muovere dalla considerazione che il presupposto impositivo della Tosap è costituito – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 – dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (cfr. Cass. 2019 nr 18385;Cass. nn. 11553/2003, 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49.

Da tale premessa ne discende che a fronte di due distinte condutture-fognaria e idrica, come è nella specie, ad esse non possono che corrispondere due distinte occupazioni di suolo pubblico con conseguente tassazione per ognuna di esse.

Conclusione questa già espressa da questa Corte con sentenza nr 473 del 2000.

In essa si è affermato che dal complesso della disciplina della Tosap si evince che il presupposto della tassa è costituito dall’area occupata e non dal soggetto che, in virtù di provvedimento amministrativo o di fatto, occupa l’area in questione. Così l’art. 38 precisa che oggetto della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura, anche sine titulo, di aree pubbliche di comuni e province; l’art. 42, comma 3, dispone che la tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area occupata e il comma 4, individua il criterio di determinazione della tassa nell’estensione dell’area occupata; l’art. 47 prende in considerazione la lunghezza delle strade occupate. Se fosse esatta l’interpretazione seguita dalla corte territoriale, il criterio di determinazione della tassa sarebbe invece indifferente alla reale estensione dell’area occupata, e sarebbe legato alla persona dell’occupante, al quale dovrebbe applicarsi una sola volta il limite delle cinquantamila lire, indipendentemente dall’importanza e dalle dimensione delle aree occupate, in tal modo la norma si esporrebbe a fondati dubbi di legittimità costituzionale, perchè sarebbero trattate allo stesso modo situazione personali diverse, e cioè quella del titolare di una sola (magari modesta) occupazione e quella del soggetto titolare di una pluralità di occupazioni (eventualmente di rilevanti estensioni).

Occorre infatti tenere distinte ai fini in questione la natura unitaria della gestione del servizio, dall’occupazione dello spazio pubblico degli impianti relativo alle condotte fognarie, che si differenzia da quella delle condotte idriche sicchè non si può parlare di una duplicazione di tassazione.

La società Umbra Acque s.p.a, quale affidataria del servizio idrico integrato, utilizza il suolo pubblico per un uso specifico percependo per l’attività economica resa un introito diverso per la prestazione idrica e per quella fognaria ed è pertanto legittima la pretesa impositiva avanzata dalla Provincia in relazione alla sottrazione del proprio patrimonio alla generalità dei cittadini, che rappresenta il presupposto per la tassazione in questione.

Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito va rigettato l’originario ricorso della società contribuente.

Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuali.

Vanno invece posti a carico della controricorrente gli oneri processuali di legittimità.

P.M.Q.

La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese della fase di merito; condanna la controricorrente a rifondere alla ricorrente gli oneri di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1100,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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