Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2179 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2179 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 20061-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
MACERATA DONATELLA, NICCOLINI PAOLA, SANTONI
LAURA, COCCHETTI ELISA, DE SANTIS ROBERTO, FRANCO
LAURA, LEVRINI BERNARDINÀ, D’ABRAMO GERMANA,
PESCE LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO
CIVININI n. 49, presso lo studio dell’avvocato LARA LUNARI, che

Data pubblicazione: 30/01/2018

li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
ALESSANDRO BARGONI;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 85/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
Rilevato che:
il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalle odierne parti
intimate, assunte dal Ministero della Istruzione, della Università e della
Ricerca con reiterati contratti a tempo determinato, volte ad ottenere la
dichiarazione dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro,
la conversione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e la condanna del MIUR al risarcimento del danno
nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal
riconoscimento della progressione professionale e della anzianità di
servizio maturate;
la sentenza è stata impugnata dai lavoratori e la Corte di appello di
Ancona ha accolto parzialmente l’appello affermando l’esistenza di un
diritto dei lavoratori a tempo determinato ad una retribuzione non
inferiore a quella spettante, per analogo lavoro, ai lavoratori a tempo
indeterminato, e ciò alla luce dell’art. 4, punto 1 dell’Accordo quadro
recepito dalla direttiva comunitaria;
contro la sentenza, il Ministero propone ricorso per cassazione;
la parte lavoratrice resiste con controricorso;

Ric. 2014 n. 20061 sez. ML – ud. 10-01-2018
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ANCONA, depositata il 30/01/2014;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:

3/5/1999, n 124, art. 4 e di altre leggi di settore; del D.L. 13/5/2011,
n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni nella L.
12/7/ 2011, n. 106; dell’art. 53 1. n. 31271980; del d.lgs. 6/9/2001, n.
368, art.6; dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEE del 18/3/1999,
recepito con Direttiva 1999-70-CE;
deduce, in sintesi, – l’inapplicabilità del decreto legislativo n. 368 del
2001 sui contratti a tempo determinato ai rapporti di lavoro nel settore
scolastico, come ribadito dall’art. 9, comma 18, D. L. n. 70 del 2011; le peculiarità delle esigenze del settore scolastico, che ai sensi della
clausola n. 5 dell’Accordo quadro giustificano per ragioni obiettive le
deroghe al principio di non discriminazione, e, nel contempo,
escludono il diritto per il periodo pre-ruolo di supplenza a scatti
retributivi;
il motivo, nella sua intera articolazione, è infondato;
la censura, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di

Ric. 2014 n. 20061 sez. ML – ud. 10-01-2018
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con il motivo di ricorso il MIUR denuncia la violazione della L.

abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
il motivo è altresì infondato in quanto la sentenza impugnata, nel
riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con
il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le

settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.
17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla
Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a
quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”,
sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;
il ricorso del N1TUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
Ric. 2014 n. 20061 sez. ML – ud. 10-01-2018
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sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel

in conclusione, il ricorso va respinto;
in ragione della complessità della vicenda in esame, solo di recente
composta dall’intervento di questa Corte, si ritiene di compensare le
spese del presente giudizio;
non può trovare applicazione nel confronti delle Amministrazioni

testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza, nei confronti del ricorrente primciftale, dei
presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso prifteipale, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel

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