Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2179 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24441/2015 proposto da:

M.M., D.V.M.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

VACCARO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO MINACAPILLI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del Quadro

Direttivo, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso

la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROSALIA STELLA, giusta procura in calce al ricor3so;

– controricorrente –

CNP UNICREDIT VITA S.P.A., in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in Roma via Federico Cesi 72 nello studio

dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI di PATTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2014 del 30 gennaio 2014, della CORTE

D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

uditi gli Avvocati per la controricorrente, Bonaccorsi di Patti

Domenico e Faletti Giancarlo che si riportano alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

“La Corte d’appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile con sentenza del 30 gennaio – 2 settembre 2014 il gravame proposto dagli attuali ricorrenti avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 3 – 19 settembre 2007, che aveva rigettato la loro opposizione alla esecuzione avviata nei loro confronti dal Banco di Sicilia S.p.A. – ora Unicredit Credit Management Bank S.p.A. mediante pignoramento presso terzi. Ha rilevato la corte territoriale (richiamando Cass. 17321/2011 e Cass. 18161/2012) che per individuare il regime di impugnabilità di una sentenza occorre avere riguardo alla legge processuale vigente alla data della sua pubblicazione, onde le sentenze che hanno deciso sulla opposizione all’esecuzione pubblicate prima del 1 marzo 2006 rimangono esclusivamente appellabili, quelle pubblicate da quest’ultima data e fino al 4 luglio 2009 non sono appellabili in forza dell’art. 616 c.p.c., ultimo periodo, introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, essendo quindi esclusivamente ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. e quelle pubblicate dopo il 4 luglio 2009 sono appellabili essendo stato soppresso dell’art. 616 c.p.c., ultimo periodo, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2. Da ciò il giudice d’appello ha desunto l’inammissibilità del gravame essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 19 settembre 2007.

I ricorrenti oppongono “in via preliminare e pregiudiziale” eccezione di illegittimità costituzionale in quanto “l’azione di opposizione al pignoramento è stata proposta quale vera e propria azione di merito” per tutelare i diritti costituzionalmente garantiti ai ricorrenti che non avrebbero avuto altro rimedio in quanto oggetto del pignoramento erano “somme accantonate a fini previdenziali in base a contratti sulla vita precedentemente stipulati e garantiti come impignorabili”. L’art. 616 c.p.c., ratione temporis applicato patirebbe “palese illegittimità costituzionale” in relazione all’art. 3 Cost. (come principio di uguaglianza) e art. 24 (diritto di difesa), laddove non ammette “il secondo grado del giudizio di merito”, con palese disparità di trattamento rispetto a fattispecie identiche o analoghe decise con sentenze pubblicate prima del 1 marzo 2006 e dopo il 4 luglio 2009. Tale questione di illegittimità costituzionale è rilevante, ad avviso del ricorrente, in quanto questi “sono stati di fatto privati illegittimamente e ingiustamente del secondo grado del giudizio ove avrebbero potuto far valere anche nel merito della controversia i loro diritti costituzionalmente garantiti”.

Come doglianza da valutare “all’esito dell’esame della questione di illegittimità costituzionale” e, “previa rimessione degli atti, al suo auspicabile accoglimento da parte della Corte Costituzionale”, i ricorrenti aggiungono poi la denuncia di omesso esame e insufficiente motivazione sui fatti controversi e decisivi per il giudizio nella sentenza della corte territoriale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ciascuno degli intimati si è costituito con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare inammissibile per tardività.

La sentenza impugnata è stata depositata il 2 settembre 2014, laddove il ricorso è stato notificato il 14 ottobre 2015, superando quindi il termine annuale – qui ratione temporis applicabile essendo la causa iniziata nel 2005 – ex art. 327 c.p.c..

Poichè si tratta di giudizio di opposizione all’esecuzione, non opera la sospensione feriale dei termini ai sensi del combinato disposto di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, il che vale anche per la proposizione del ricorso per cassazione (da ultimo, cfr. Cass. 12888/2016 e Cass. 6107/2013).

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Ritenuto che detta relazione è condivisibile e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale dei ricorrenti a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate per ciascuna in Euro 4200, di cui Euro 200 di esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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