Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21789 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 29/08/2019), n.21789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7477/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19/9/2016 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, proposto dal sig. S.A., ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma a titolo di detenzione inumana subita per 326 giorni.

Avverso la suindicata pronunzia il Ministero della Giustizia propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 2947, L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, pur avendo “correttamente affermato la natura risarcitoria e non indennitaria del rimedio di cui all’art. 35 ter… e qualificata la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., con applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c…. non ha poi dichiarato estinto il credito a fronte dell’eccezione specifica svolta in I grado dalla difesa erariale… pur avendo correttamente riportato che la detenzione risale agli anni 20022003 e, quindi, computando il quinquennio a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale (ricorso depositato il 22.12.2014), avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione”.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 (conv. con modif. nella L. n. 117 del 2014), si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria (v. Cass., Sez. Un., 8/5/2018, n. 11018, e, conformemente, Cass., 3/8/2018, n. 20528).

Orbene, nell’impugnato decreto erroneamente il giudice ha accolto la domanda del S., qualificatata come di “risarcimento del danno”.

Atteso che trattasi invero propriamente di indennizzo, soggetto a prescrizione decennale, va al riguardo ulteriormente osservato come risulti ivi espressamente indicato, da un canto, che la detenzione è stata dall’odierno ricorrente subita dal 19/10/2002 al 14/3/2003; per altro verso, che “nel caso di specie il ricorso è stato depositato dal S. in data 22.12.2014”.

Emerge a tale stregua ictu oculi evidente come la domanda è stata nel caso dall’odierno intimato originariamente proposta allorquando il termine decennale di prescrizione era ormai decorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può ex art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del S..

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnato decreto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda introduttiva del S.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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