Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21789 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 28/10/2016), n.21789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7976-2013 proposto da:

V.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CAPRARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO GRUMELLI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 172/2012 del TRIBUNALE DI CHIETI SEDE

DISTACCATA DI ORTONA, depositata il 21/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbito il 2.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. V.T. titolare della Carrozzeria M.T., quale cessionario del credito vantato da C.G., convenne in giudizio B.A. e la società Milano assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di Euro 6263,56 per i danni subiti dalla C. in conseguenza di un sinistro automobilistico verificatosi (OMISSIS). I convenuti rimasero contumaci.

Il giudice di pace con la sentenza numero 192/2010 accolse la domanda dell’attore limitandola, relativamente al quantum, ad Euro 5025,00.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, con sentenza n. 172 del 21 settembre 2012, ed ha condannato il V. alla refusione delle spese nei confronti della Milano Assicurazioni costituitasi nel giudizio di appello.

3. Avverso tale decisione, Tommaso V. quale titolare della ditta individuale Carrozzeria M.T., propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi su un motivo di gravame. Il giudice dell’appello, infatti, non si è pronunciato sulla legittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha deciso di non riconoscere il noleggio (per asserita mancanza di prova sull’effettiva necessità del ricorso all’auto sostitutiva) riconoscendo il solo fermo tecnico.

Il motivo è fondato.

Il giudice del merito non ha effettuato una valutazione equitativa del danno ma ha semplicemente ridotto alcune voci (danno da vettura sostitutiva) ignorando la documentazione versata in atti, e puntualmente riportate nel ricorso, dimostrativa degli esborsi sostenuti.

Del resto il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 11368/2010; Cass. 9244/2007). Nel caso di specie la prova non era difficoltosa in quanto c’era la prova documentale, e non contestata, degli esborsi sostenuti, ed il giudice dell’appello non ha specificato le motivazione per cui aveva ritenuto non doversi liquidare le richieste voci di danno, si è limitato solo a riportarsi all’equità che nel caso non era giustificata.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice d’appello erroneamente applicato le seguenti norme abrogate: (il regio decreto del 27/11/1933 n. 1578 pubblicato in gazzetta uff. 05/12/1933 n. 281) e segnatamente l’art. 57 che istituiva la tariffa professionale di legge degli avvocati e procuratori, poi sostituito dalla L. 7 novembre 1957, n. 1051, che dettava i criteri per la determinazione degli onorari seguito poi dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 ed infine il D.M. 22 giugno 1982 e segnatamente l’art. 15 che prevedeva il rimborso forfettario delle c.d. Spese generali imponibili in ragione del 10% poi aumentate con il D.M. 8 aprile 2004, n. 124 cfr. art. 8 al 12,5% dei diritti degli onorari.

Il ricorrente sostiene che il giudice d’Appello ha erroneamente condannato il ricorrente alla refusione delle spese generali.

Tale motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.

5. In definitiva la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassata la sentenza impugnata, decide la causa nel merito, ex art. 384 c.p.c..

Ciò posto, considerato che dalla somma di Euro 595,00 (rappresentata dal costo del noleggio, del quale vi è prova documentale e non contestata) va decurtata quella di Euro 120,00 (equitativamente attribuita a titolo di fermo tecnico), B.A. e Milano Assicurazioni devono essere condannati al pagamento, in solido tra loro e in favore di V.T., della somma di Euro 475,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat anno per anno e da maggiorarsi degli interessi sulla somma via via rivalutata. La Milano ass.ni e B.A. vanno altresì condannati al pagamento in solido tra loro, delle spese dell’intero giudizio liquidate per il primo grado in 1905,72 di cui Euro 133,62 per spese, Euro 932 per diritti ed Euro 840,00 per onorario di avvocato, oltre Iva, c.p.a. e spese generali e per il secondo grado in Euro 1.000,00, di cui 30,00 per spese ed Euro 970,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (che possono legittimamente liquidarsi considerato che anche sotto la vigenza del D.M. n. 140 del 2012 il diritto al rimborso a tali spese non è mai venuto meno, se richieste), c.p.a e I.v.a. sull’imponibile nella misura di legge. Le spese processuali di questo giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna B.A. e Milano Assicurazioni, in solido tra loro al pagamento in favore di V.T., della somma di Euro 475,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat anno per anno e da maggiorarsi degli interessi sulla somma via via rivalutata. Condanna la Milano Ass.ni e B.A. in solido tra loro al pagamento in favore di V.T. delle spese dell’intero giudizio liquidate per il primo grado in Euro 1905,72 (di cui Euro 133,62 per spese, Euro 932 per diritti ed Euro 840,00 per onorario di avvocato, oltre Iva, c.p.a. e spese generali) e, per il secondo grado, in Euro 1.000,00 (di cui 30,00 per spese ed Euro 970 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.a.p. e Iva sull’imponibile nella misura di legge). Condanna Milano Ass.ni e B.A. in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 645,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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