Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21789 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., elett.te dom.to in Roma, alla Via Monti

Parioli n. 48, presso lo studio dell’avv. MARINI Giuseppe, dal quale

è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Carlo Amato, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

nonchè

Equitalia Nomos s.p.a. già Uniriscossioni s.p.a., in persona del

legale rapp.te pro tempore, elett.te dm.to in Roma, alla Via

Bissolati 76, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, dal quale è

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Maurizio Cimetti, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 12/4/07 depositatali 10/5/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Uditi gli avv.ti Spina per Agenzia delle Entrate e Ministero

dell’Economia e delle Finanze e l’avv. Di Peio per Equitalia Nomos

s.p.a.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Concessionario del servizio Riscossione tributi, Uniriscossioni s.p.a., contro la sentenza della CTP di Treviso n. 24/2/2006 che aveva accolto il ricorso del P. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa ad Iva ed Irap per l’anno 2001.

Il ricorso proposto si articola in sette motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia, e la Equitalia Nomos s.p.a. già Uniriscossioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia che non ha partecipato al giudizio di appello.

Con il primo motivo (con cui deduce: “art. 360 c.p.c., n. 3, in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 e artt. 148 e 149 c.p.c., in merito alla violazione delle procedura di notifica) il ricorrente censura la decisione laddove non ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento nonostante la mancata compilazione della relata di notifica.

La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. E’ inammissibile laddove si censura la decisione sul rilievo che la CTR avrebbe ritenuto sanabili i vizi di notifica a seguito dell’avvenuta costituzione del contribuente, in quanto nella sentenza impugnata non è presente una tale argomentazione. Infondata è nel resto la censura. Ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.

La possibilità della notifica della cartella in plico chiuso, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, è prevista anche dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per gli ufficiali della riscossione. La necessità di redazione di apposita relata di notifica va pertanto esclusa nel caso in esame in cui la notificazione della cartella è avvenuta con l’invio della cartella in plico chiuso con raccomandata a/r.

Con secondo motivo (con cui deduce “”art. 360 c.p.c., n. 3, in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4 5 e 6 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Carenza di adeguata motivazione della cartella di pagamento impugnata) il ricorrente assume l’evidente carenza di motivazione che caratterizza il provvedimento impugnato sotto plurimi ed autonomi profili.

Con terzo motivo (con cui deduce “art. 360 c.p.c., n. 3, in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4 5 e 6 e della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sotto un ulteriore profilo. Mancata allegazione degli atti citati alla cartella di pagamento) il ricorrente assume la carenza di motivazione del provvedimento impugnato anche con riferimento alla mancata allegazione degli atti da esso richiamati.

Inammissibili sono le censure formulate con riferimento al provvedimento impugnato essendo onere del ricorrente in cassazione – che denunci la violazione di norme di diritto – precisare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Inammissibili sono comunque le censure avverso la decisione impugnata in quanto carenti sotto il profilo dell’autosufficienza poichè la ricorrente si limita ad affermare di avere “ripetutamele denunciata la violazione delle predette disposizioni normative tanto in ordine alla generica carenza di motivazione”… “quanto in ordine alla mancata allegazione di atti”” senza tuttavia riportare le espresse censure sollevate con l’atto di appello.

Ed invero il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Con quarto motivo (con cui deduce “art. 360 c.p.c., n. 3, in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e artt. 125 e 480 c.p.c., in merito all’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento) il ricorrente assume che l’assenza di sottoscrizione della cartella comporterebbe la violazione delle norme succitate. Anche tale censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente invero, dopo avere riportato un passo della motivazione della sentenza impugnata, formula e proprie censure avverso l’operato del concessionario (“appare opportuno ribadire l’evidente violazione di legge in cui è incorso Uniriscossioni s.p.a…. “) con il richiamo a precedenti dottrinarie e giurisprudenziali, e non con riferimento alle argomentazioni espresse dalla CTR. Con quinto motivo (con cui deduce “art. 360 c.p.c., n. 3, in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.. Omessa indicazione del funzionario responsabile del procedimento) il ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto legittima la cartella di pagamento benchè priva della indicazione del funzionario responsabile del procedimento.

La censura è infondata alla luce del principio espresso dalle SS.UU. di questa Corte (Sentenza n. 11722 del 14/05/2010) secondo cui l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

Con sesto motivo (con cui deduce “art. 360 c.p.c., n. 3, in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) il ricorrente lamenta che la CTR erroneamente avrebbe ritenuto di non accogliere le doglianze della contribuente in merito alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

Con settimo motivo (con cui deduce “art. 360 c.p.c., n. 3, in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 12, 16 e 17) il ricorrente assume che la decisione andrebbe cassata “laddove ha ritenuto di non accogliere le doglianze della contribuente in merito alla violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 12, 16 e 17…l’Amministrazione finanziaria, all’atto della iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto applicare gli istituti previsti dal D.Lgs. n. 471 del 1997 e dal D.Lgs. 472 del 1997….ed in particolare l’istituto del concorso e della continuazione.

Nel richiamare quanto già affermato nell’esaminare il secondo e terzo motivo di ricorso relativamente al principio di autosufficienza, entrambe le censure venno dichiarate inammissibili stante la mancata trascrizione delle doglianze espresse dal contribuente con l’atto di appello.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, ed al rigetto del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della Uniriscossioni s.p.a., consegue la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione Finanziaria delle spese del giudizio di cassazione liquidate, ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4, in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito, e in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, in favore della Uniriscossioni s.p.a..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal P. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso principale proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della Equitalia Nomos s.p.a., già Uniriscossioni s.p.a., e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, delle spese dei giudizio di cassazione liquidate, in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito, e in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, in favore della Equitalia Nomos s.p.a. s.p.a..

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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